MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 22 luglio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015)

 

Istituzione del Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Registro unico dei controlli ispettivi

1. E' istituito, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Registro unico dei controlli ispettivi, di seguito denominato RUCI integrato nell'anagrafe nazionale delle aziende agricole attraverso il SIAN.

2. Il RUCI costituisce, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (9), strumento di ausilio alle Amministrazioni pubbliche per l'effettuazione dei controlli di propria competenza e per la loro più razionale programmazione, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti.

3. Nel RUCI affluiscono i dati concernenti i controlli effettuati da parte di Organi di polizia e dai competenti Organi di vigilanza e di controllo e degli Organismi pagatori, nonchè da Organismi privati autorizzati dalle vigenti disposizioni allo svolgimento di compiti di controllo a carico delle imprese agricole.

4. I Registri unici di controllo istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli Organismi pagatori alimentano il RUCI con le informazioni in essi contenute. Il RUCI alimenta i Registri unici dei controlli regionali ove istituiti.

5. Il pubblico funzionario incaricato dell'esercizio dei controlli ispettivi di cui al presente decreto verifica, attraverso il RUCI, le informazioni pertinenti e non eccedenti riconducibili alla propria competenza, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 2636; I.L.P. 2014, pag. 1316.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per impresa agricola si intende l'impresa condotta dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile e che svolge le attività ivi indicate, nonchè dai soggetti ad esso equiparati;

b) per controlli si intendono tutte le attività finalizzate al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono tenute le imprese agricole in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico e che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese stesse;

c) per informazioni si intendono i dati concernenti i controlli effettuati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, a carico delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014;

d) per Organi di polizia, di vigilanza e di controllo si intendono tutte le Autorità e gli Enti competenti a svolgere a qualsiasi titolo controlli sulle imprese agricole;

e) per Organismi privati autorizzati si intendono gli Organismi privati nonchè le Autorità designate incaricati di svolgere compiti specifici di controllo nell'ambito delle produzioni di qualità regolamentate;

f) per Organismi pagatori si intendono gli Organismi istituiti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Art. 3.

Informazioni contenute nel RUCI

1. Il RUCI è costituito da un archivio informatico attraverso il quale sono rese disponibili le seguenti informazioni sui singoli controlli ispettivi, ivi inclusi quelli straordinari e urgenti, con esclusione di quelle concernenti fatti di reato a carico delle persone fisiche titolari delle ditte individuali o legali rappresentanti delle altre imprese, eseguiti a carico delle imprese agricole:

a) data del controllo;

b) anno di riferimento del controllo;

c) ente competente del controllo;

d) ente esecutore del controllo;

e) nominativo del controllore;

f) impresa agricola controllata;

g) settore del controllo;

h) tipologia del controllo;

i) documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;

j) esiti;

k) estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.

2. Le informazioni sono raccolte secondo le specifiche di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il RUCI consente inoltre l'interscambio della documentazione relativa ai singoli controlli tra Organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli Organismi pagatori, secondo le 2 modalità alternative previste al comma 5 e nei limiti delle rispettive competenze.

4. Per facilitare la raccolta omogenea delle informazioni di cui al presente articolo i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f), qualora non abbiano a disposizione un modello predeterminato di verbale per la tipologia di controllo interessata, utilizzano modelli contenenti gli elementi minimi di cui all'allegato II.

5. Gli Organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli Organismi pagatori, in linea con i princìpi di coordinamento, collaborazione, razionalizzazione e semplificazione, per una specifica finalizzazione dei controlli possono richiedere l'invio, in via telematica, di singoli verbali redatti da altro Organo o da Organismi privati autorizzati nel caso in cui la riproduzione elettronica del verbale non sia direttamente disponibile nel RUCI.

L'Organo valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine ad eventuali profili di indagini penali in corso o altri elementi ostativi all'accoglimento della richiesta stessa. La mancata trasmissione dei verbali, in assenza di motivazioni ostative, integra comportamenti di rilevanza disciplinare ai sensi degli articoli da 55 a 55-octies del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle vigenti disposizioni di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i responsabili del procedimento.

6. Ai fini della programmazione delle attività di controllo nei settori diversi da quello delle imprese agricole, gli Organi di polizia, di vigilanza e di controllo possono avvalersi delle risultanze del RUCI e continuano ad esercitare la programmazione ed il coordinamento delle predette attività secondo la normativa vigente.

7. Il RUCI può essere strumento di supporto dell'attività di riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Art. 4.

Connettività

1. Al fine della tempestiva acquisizione dei dati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f), trasmettono al RUCI, eventualmente anche per il tramite del Registro unico dei controlli regionale, le informazioni di propria competenza prioritariamente avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa attivati secondo lo standard SpCoop/Soap. A tal fine sono resi disponibili servizi di cooperazione applicativa e/o sistemi di sincronizzazione che consentano l'interscambio tra RUCI, Registri regionali, ove istituiti, e gli enti fornitori di dati, anche per la consultazione delle informazioni presenti nel RUCI.

2. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati delle singole Autorità di controllo e dei Registri unici esistenti a livello regionale nonchè le modalità di accesso al RUCI sono definite nell'allegato III, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, recante regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 5.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel RUCI ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ne assicura la gestione tecnica e informatica.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei princìpi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'art. 31 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, adotta le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, prevedendo in particolare un sistema di gestione degli accessi e di profilazione, nonchè la registrazione delle operazioni di accesso (log).

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Tutte le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle eventuali modifiche agli allegati I, II e III si procede mediante decreto Dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - ICQRF, di concerto con la competente struttura del Ministero dell'Interno e sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2015

Registrato alla Corte dei conti il 4-9-2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3388

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ALLEGATO I

DATI CONTENUTI NEL RUCI

A) Data del controllo

1. Se il controllo è stato eseguito in più giornate indicare la data di conclusione

B) Anno di riferimento

1. Annualità di competenza del controllo (non sempre coincidente con l'anno nel quale il controllo è eseguito)

C) Ente competente del controllo

1. Ente/Organismo/Amministrazione responsabile del procedimento nel quale è collocato il controllo (per esempio: Organismi Pagatori che delegano i controlli)

D) Ente esecutore del controllo

1. Ente/Organismo/Amministrazione che ha eseguito il controllo.

2. Indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione della riproduzione elettronica del verbale, ove non presente nel RUCI

E) Nominativo del controllore

1) Nome, cognome e codice fiscale di chi ha eseguito il controllo

F) Impresa agricola

1. Denominazione sociale/ragione sociale/ditta/Cognome nome.

2. CUAA.

3. Indirizzo sede dello stabilimento oggetto del controllo.

G) Settore del controllo

(individuato in relazione alla base giuridica che lo ha determinato)

1. Ambientale

2. Agricolo

3. Sanitario

4. Veterinario

5. Fiscale

6. Previdenziale

7. Urbanistica

8. Sicurezza sul lavoro

9. Qualità merceologica dei prodotti agroalimentari.

H) Tipologia del controllo

1. Controllo documentale

2. Controllo fisico

3. Entrambi

I) Documentazione controllata

(nel caso di mancata riproduzione elettronica del verbale)

Esempio

- Documenti commerciali dal ..... al ......

- Registri vino/olio/altro

- Quaderno di campagna

- Altro

J) Esiti

1. Conforme/Non conforme

2. Norma violata (in caso di non conformità)

3. Diffida (eventuale)

4. Prescrizione(eventuale)

5. Note.

K) Verbali

1. Estremi del verbale e eventuale riproduzione elettronica del verbale.

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ALLEGATO II

ELEMENTI MINIMI

DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

...omissis...

 

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