MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 marzo 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2010)
Condizioni tecniche per l'accesso da parte degli operatori agricoli per l'anno 2010 alla riserva nazionale di sostegno all'agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto 24 marzo 2005.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Fattispecie di accesso alla riserva nazionale
1. L'accesso alla riserva nazionale è consentito, a decorrere dal 2010, nei seguenti casi:
- agricoltori che iniziano l'attività agricola;
- agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento;
- agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto;
- agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione;
- agricoltori che abbiano risolto un contenzioso amministrativo o giudiziario.
Art. 2.
Agricoltori che iniziano l'attività agricola
1. Per agricoltori che iniziano l'attività agricola si intendono gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera l), del Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione.
Art. 3.
Agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione
e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento
1. Gli agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento sono tenuti a produrre copia del programma di ristrutturazione e/o sviluppo, della domanda di adesione a tale programma e dell'eventuale provvedimento di ammissione.
2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito ricorrere alla riserva nazionale se le condizioni di accesso si siano verificate successivamente alla scadenza della presentazione della domanda unica per l'anno precedente.
3. Gli agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiore nei casi contemplati dall'art. 18 del Regolamento (CE) numero 1120/2009 della Commissione, sono tenuti a produrre copia della documentazione concernente il programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento.
Art. 4.
Trasferimento di terre date in affitto
1. Gli agricoltori che abbiano ricevuto mediante trasferimento a titolo gratuito o a prezzo simbolico, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo 1° anno di applicazione, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 15 maggio dell'anno precedente.
2. Gli agricoltori di cui al comma 1 sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante il trasferimento dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.
Art. 5.
Acquisto di terreni dati in locazione
1. Gli agricoltori che abbiano acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 15 maggio dell'anno precedente.
2. Gli agricoltori di cui al comma 1 sono tenuti a produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e la loro precedente locazione nel periodo di riferimento.
Art. 6.
Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie
1. Gli agricoltori che abbiano risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento, sono tenuti a produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi da considerarsi ammissibili al premio nel medesimo periodo di riferimento.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. E' consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro.
2. Il limite fissato al comma 1 non si applica alle fattispecie di accesso di cui all'art. 3, comma 3, ed all'art. 6.
3. AGEA definisce i criteri per la verifica delle condizioni di ammissibilità per l'assegnazione dei titoli all'aiuto e provvede a calcolare il valore dei titoli stessi tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione e dal decreto ministeriale 24 marzo 2005.
4. L'organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità per l'assegnazione dei titoli all'aiuto, secondo i predetti criteri definiti da AGEA.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2010