MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 23 novembre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2011)

 

Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi per lo sviluppo e la valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonchè per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE

DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti o programmi di attività proposti da Organismi della filiera del settore florovivaistico, volti alla realizzazione di sistemi per promuovere la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione di tali prodotti attraverso il legame con i territori di produzione a livello nazionale.

Art. 2.

Soggetti interessati

1. I soggetti della filiera interessati alla realizzazione di progetti o programmi di attività di cui all'art. 1 sono i seguenti:

a) distretti florovivaistici;

b) consorzi;

c) organizzazioni agricole riconosciute;

d) associazioni;

e) mercati floricoli;

f) associazioni temporanee di scopo (ATS), raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), associazioni temporanee d'impresa (ATI) tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. Inoltre possono presentare o partecipare ai progetti nell'ambito delle ATS, RTI e ATI, di cui alla lettera f) anche gli Enti di ricerca, quali:

a) Dipartimenti, Istituti o Consorzi universitari;

b) Enti pubblici di ricerca nazionali e regionali, di province autonome e di altri Enti territoriali;

c) Enti privati, fondazioni ed altri enti che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca e/o sperimentazione, quale attività svolta non a scopo di lucro.

3. I destinatari finali dei benefici recati dal presente decreto sono le PMI, come definite dall'allegato I del Reg. n. 800/2006.

Art. 3.

Condizioni per l'attuazione delle misure

1. I progetti ed i programmi delle attività, di cui al successivo art. 4, sono finanziati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, articoli 14 e 15, dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 34, nonchè dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività di cui al successivo art. 4 deve essere garantito a tutti i produttori della zona interessata, ancorchè non associati ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi, di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Campo di applicazione e azioni ammissibili

1. I progetti di filiera, pertinenti alle azioni previste nel Piano di settore florovivaistico 2010/2012 e concordate con il Tavolo di filiera nell'ambito della riunione del 6 luglio 2010 dovranno riguardare:

a) la qualità;

b) la comunicazione e la promozione;

c) le piante per l'utilizzo in ambito urbano ed extraurbano.

Art. 5.

Attività e costi ammissibili

1. Le attività inerenti "la qualità" del prodotto, di cui alla lettera a) dell'art. 4, sono riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore: 1.1. - paragrafo 7.2. Obiettivi "primari":

a) punto 9.: azioni di miglioramento del sistema distributivo italiano anche attraverso aggregazione di imprese della filiera con la costituzione di associazioni, cooperative, consorzi ed in particolare il miglioramento dei servizi logistici interni ai Distretti o alle filiere interessate, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006;

b) punto 10.: valorizzazione della produzione italiana attraverso la realizzazione di una certificazione nazionale riguardante la qualità ovvero i marchi che certifichino produzioni ecosostenibili a basso impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1857/2006;

c) punto 11.: realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, per operatori florovivaisti e per esperti in internazionalizzazione delle imprese florovivaistiche anche attraverso la collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006; 1.2. - paragrafo 7.3. Obiettivi "secondari":

a) punto 5.: azioni di sviluppo sperimentale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti e processi innovativi ai fini della riduzione dei costi e del miglioramento della qualità, ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 800/2008; 1.3 - paragrafo 7.4.2 "Azioni a livello nazionale" concernenti:

a) "Formazione professionale": corsi di formazione di base e continua dell'operatore florovivaista, corsi di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006, nonchè corsi per operatori interessati alle azioni di qualità concernenti anche la tracciabilità, ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettere b) e c) del Reg. (CE) n. 1857/2006;

b) "Valorizzazione delle produzioni": attraverso la definizione di uno standard minimo condiviso per le specie commercializzate a livello comunitario nonchè certificazioni di processo eco-sociocompatibili volte a garantire anche il rispetto delle norme di commercializzazione, ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettere b) ed e) del Reg. (CE) n. 1857/2006;

c) "Standardizzazione delle codifiche e qualificazione delle produzioni": programmi finalizzati alla standardizzazione delle tecniche commerciali e di packaging, in relazione alle norme di qualità e alla tipologia dei canali distributivi e commerciali, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006.

2. Le attività inerenti "la comunicazione e la promozione" del prodotto, di cui alla lettera b) dell'art. 4, riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore: 2.1. - paragrafo 7.2. Obiettivi "primari":

a) punto 7.: iniziative per la diffusione di conoscenze mirate alla valorizzazione del prodotto e, in particolare:

1. l'organizzazione, la realizzazione e la partecipazione a forum, anche telematici, per lo scambio di conoscenze, mostre e fiere ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1857/2006; i costi ammissibili per le azioni sopra indicate sono:

i) le spese di iscrizione;

ii) le spese di viaggio;

iii) le spese per le pubblicazioni;

iv) l'affitto degli stand;

2. pubblicazioni, cataloghi e siti web, contenenti informazioni sui produttori distinti per regione, che garantiscano un accesso libero ed uniforme a tutti gli operatori, purchè le informazioni e le presentazioni siano neutre, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1857/2006; 2.2. - paragrafo 7.4.2. "Azioni a livello nazionale" concernenti:

a) "Carenza di informazioni": ricerche di mercato, analisi ed indagini dei costi di produzione, dei flussi e delle tipologie dei prodotti commercializzati dai dettaglianti e dai garden center ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a) del Reg. (CE) n. 1857/2006.

3. Le attività inerenti "le piante per l'utilizzo in ambito urbano ed extraurbano", di cui alla lettera c) dell'art. 4, riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore: 3.1. - paragrafo 7.2. Obiettivi "primari":

a) punto 13.: predisposizione di un capitolato di appalto armonizzato sul territorio nazionale, comprensivo di schede tecnico/qualitative delle piante e standard specifici per opere a verde, valutando l'idoneo percorso normativo occorrente; predisporre a livello nazionale disciplinari e norme relativi alla progettazione, realizzazione, cura e gestione del verde pubblico in ambito urbano ed extraurbano ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006; 3.2. - paragrafo 7.3. "Obiettivi secondari":

a) punto 2.: predisposizione di "linee guida", a livello locale, ai fini della progettazione, la realizzazione e la manutenzione del verde pubblico e privato nonchè di nuove opere a verde anche alla luce di eventuali normative quadro nazionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006; 3.3. - paragrafo 7.4.2. "Azioni a livello nazionale" concernente:

a) "certificazione delle aziende e del personale": definizione di un sistema di valutazione rivolto alle imprese che realizzano opere a verde pubblico ed al personale impiegato ai sensi del Reg.(CE) n. 1998/2006.

4. Lo stanziamento complessivo previsto per le attività progettuali è di € 1.000.000.

5. I progetti dovranno avere un importo complessivo non superiore a € 312.500. Il contributo concesso non può essere superiore all'80% dell'importo complessivo del progetto e comunque non superiore all'importo di € 250.000.

6. I progetti che trattano attività di ricerca e sviluppo, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno usufruire di un contributo massimo del 99% della spesa ritenuta ammissibile. Per tutte le altre attività il contributo massimo è pari all'80% delle spese ammesse, come previsto al comma 5 del presente articolo.

7. Le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese sono definiti con il provvedimento di concessione del contributo.

8. Tutti gli importi sopra citati sono da intendersi IVA ed altri oneri inclusi.

9. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse l'Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire la graduatoria di merito.

10. Nel piano finanziario devono essere previste le spese per la Commissione di monitoraggio e verifica tecnico-amministrativa di cui all'art. 12, determinate nell'importo complessivo applicando alla spesa proposta la percentuale dell'1% per consentire di corrispondere i gettoni di presenza alle riunioni nonchè delle visite in loco di cui al decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Art. 6.

Documentazione per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti in conformità all'allegato modello "A", facente parte integrante del presente decreto. In particolare dovrà essere indicata una descrizione precisa del contenuto del progetto articolata in:

a) Presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8;

b) Descrizione del contesto ed obiettivi del progetto;

c) Descrizione del progetto: obiettivi perseguiti e risultati attesi, azioni con il dettaglio del ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto, tempi e luoghi di realizzazione del progetto (durata in mesi per un massimo di mesi 24).

2. Piano finanziario del progetto, dettagliato per anno, con l'indicazione della partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto.

3. Statuto sociale, ove previsto.

4. Delibera dell'Organo preposto che approva il piano finanziario, che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza, impegna a non chiedere altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto, nonchè in modo irrevocabile ed incondizionato a non alienare o non distogliere dalle finalità previste i beni acquistati con il finanziamento, per un periodo minimo di 4 anni dalla data di ultimazione del progetto.

5. Certificazione antimafia o certificato CCIAA rilasciato utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura.

6. In caso di aggregazioni temporanee, il soggetto responsabile del progetto è l'Organismo capofila che deve essere chiaramente indicato nella fase di presentazione del progetto.

7. Il soggetto proponente dovrà inoltre certificare che non sono percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni finanziate dal presente avviso.

8. Dichiarazione che il richiedente non è stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.L.vo n. 231/2001 che impediscono di contrattare con le Pubbliche amministrazioni.

9. Eventuale documentazione attestante la partecipazione del soggetto/i proponente/i ad altre attività e programmi finanziati da questa Amministrazione.

10. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti parr. 2, 5 e 8 comporta l'esclusione del progetto dalle graduatorie di merito.

Art. 7.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono pervenire in duplice copia accompagnati da una lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di aggregazioni dal legale rappresentante del soggetto capofila), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14,00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VI - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma.

2. I progetti devono pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: NON APRIRE - "Progetto di filiera relativo al settore florovivaistico": "Sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo".

3. I progetti pervenuti dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente decreto saranno esclusi dalle graduatorie di merito.

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:

b) è presentato da un soggetto indicato all'art. 2 del presente provvedimento secondo lo schema riportato nell'allegato modello "A";

c) perviene entro e non oltre la data indicata all'art. 7 del presente provvedimento;

d) è coerente con le azioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente provvedimento;

e) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 5 del presente provvedimento;

f) è completo di tutte le informazioni richieste di cui all'art. 6.

Art. 9.

Commissione di valutazione dei progetti

1. I progetti sono esaminati e valutati da una Commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata dal Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.

2. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria dei progetti presentati, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della 1ª riunione di insediamento della Commissione stessa, finalizzata a rendere oggettivi e misurabili i criteri di seguito riportati:

Sezione A: impostazione progettuale (fino a 50 punti)

a) pertinenza dell'azione e congruità del progetto con gli obiettivi dell'azione: fino a 15 punti;

b) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi e loro misurabilità: fino a 15 punti;

c) tecnologie di processo e strategie innovative per lo sviluppo della filiera florovivaistica: fino a 10 punti;

d) validità del modello organizzativo di gestione del progetto: fino a 5 punti;

e) percentuale del cofinanziamento a carico del proponente: fino a 5 punti.

Sezione B: potenzialità e ricadute sulla filiera (fino a 50 punti)

a) complementarietà degli obiettivi del progetto con altre attività del settore nel territorio considerato: fino a 10 punti;

b) superfici e quantità delle produzioni interessate dal progetto: fino a 10 punti;

c) coinvolgimento nella realizzazione del progetto di più soggetti interessati di cui all'art. 2: fino a 5 punti;

d) produzioni a marchio ecocompatibile e/o equosolidale interessate al progetto: fino a 10 punti;

e) coinvolgimento nella realizzazione del progetto di Università ed Enti di ricerca pubblici e privati: fino a 5 punti;

f) partecipazione, da parte dei soggetti proponenti, ad attività e programmi già finanziati da questa Amministrazione, nonchè realizzati, di cui al sopra citato comma 9 dell'art. 6: fino a 10 punti.

3. Sulla base del punteggio assegnato è redatta una graduatoria dei progetti.

4. I progetti relativi alla graduatoria di cui al comma precedente verranno finanziati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'art. 5.

Art. 10.

Criteri di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 5, comma 1, par. 1.1., lettere b) e c), par. 1.2., lettera a), par. 1.3., lettere a) e b), comma 2, par. 2.1., lettera a), par. 2.2., lettera a) sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti ai produttori.

2. Gli aiuti di cui all'art. 5, comma 1, par. 1.1., lettera a), par. 1.3., lettera c), comma 3, par. 3.1., lettera a), par. 3.2., lettera a), par. 3.3., lettera a) concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono assegnati ai soggetti interessati di cui al precedente art. 2, comma 1, a condizione che l'importo dell'aiuto non sia fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e che l'aiuto stesso non sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari.

L'aiuto è concesso, inoltre, a condizione che sia possibile quantificare il valore dei servizi erogati a favore dei singoli produttori per il tramite dei soggetti indicati dall'art. 2, ai fini del controllo del rispetto del massimale previsto dal citato regolamento relativo agli aiuti de minimis.

3. Secondo quanto indicato all'art. 5, comma 9, il finanziamento può includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.

4. Non sono prese in considerazione ai fini del contributo, le spese sostenute precedentemente all'approvazione del progetto stesso.

5. Il Ministero ha facoltà di chiedere modifiche ai progetti finanziabili, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni delle attività rispetto a quelle proposte o già attuate nell'ambito di altri progetti, nonchè specifiche di carattere tecnico.

Art. 11.

Realizzazione dei progetti

1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo fino ad un periodo massimo di 24 mesi.

2. Eventuali varianti, nel limite massimo del 20% per ogni singola azione, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oppure di completamento delle azioni per cause imputabili al beneficiario delle provvidenze statali, sarà applicata una riduzione del contributo concedibile sulla somma rendicontata e ritenuta ammissibile per quella specifica azione, che verrà definita nelle percentuali e nelle modalità con il successivo provvedimento di approvazione del progetto ed assunzione di impegno della spesa.

Art. 12.

Commissione di monitoraggio e verifica dei progetti

1. Con successivo provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, è nominata la Commissione tecnico-amministrativa di monitoraggio e verifica dei progetti.

2. La Commissione deve verificare la corretta esecuzione dei progetti approvati, effettuando il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sia sulla base del piano di monitoraggio semestrale presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi, sia attraverso specifiche visite in loco a cadenza semestrale da parte dei componenti la Commissione stessa.

3. Le spese della Commissione sono determinate con le modalità previste dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, di cui al precedente comma 10 dell'art. 5.

Art. 13.

Modalità di liquidazione

1. Contestualmente all'approvazione del progetto, potrà essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fideiussoria nella misura dell'anticipo concesso, maggiorato degli interessi legali.

2. Successivi acconti potranno essere concessi al superamento del 30% del contributo concesso fino ad un massimo dell'80% previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di cui all'art. 12, che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo dello stato d'avanzamento lavori del progetto.

3. Il restante 20% dovrà essere rendicontato come saldo finale e sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di verifica, di cui all'art. 12, che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.

4. La polizza verrà svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo.

Art. 14.

Diffusione dei risultati

1. I soggetti beneficiari dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

2. In conformità con quanto disposto dall'art. 34, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008, i soggetti beneficiari dell'intervento pubblico finalizzato alla ricerca e sviluppo si impegnano affinchè:

- vengano pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca prima del suo inizio. Tali informazioni devono comprendere una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e deve inoltre essere precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

- i risultati della ricerca siano messi a disposizione su internet

- per un periodo di almeno 5 anni e siano pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici;

- gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del settore florovivaistico;

- gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, nè forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Art. 15.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dei seguenti articoli:

- Regolamento n. 1998/2006, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art. 5, comma 1 par. 1.1., lettera a), par. 1.3., lettera c) ed al comma 3 par. 3.1., lettera a), par. 3.2., lettera a), par. 3.3. lettera a);

- art. 14 del Regolamento n. 1857/2006, comma 2 per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 1 par. 1.1., lettera b), par. 1.3., lettera a) e b), comma 2 par. 2.2., lettera a) del presente decreto;

- art. 15 del Regolamento n. 1857/2006, comma 2 per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 1, par. 1.1., lettera c), comma 2, par. 2.1., lettera a), del presente decreto;

- art. 34 del Reg n. 800/2008, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art. 5, comma 1, par. 1.2., lettera a) del presente decreto;

2. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

3. Gli aiuti previsti dal presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet delle competenti Direzioni generali della Commissione europea.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per le previste registrazioni e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; inoltre entra in vigore dalla data della medesima.

2. Il presente decreto viene, altresì, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it nella Sezione concorsi e gare.

Nella stessa sezione sono pubblicati i documenti e le informazioni di riferimento.

Roma, 23 novembre 2010

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