MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 31 agosto 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2016)

 

Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca.

IL DIRETTORE GENERALE

della pesca marittima e dell'acquacoltura

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto individua le attività prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca ai sensi dell'art. 5, c. 1, del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

2. Con il presente decreto vengono altresì determinate le modalità di presentazione dei progetti afferenti le attività prioritarie ed i relativi criteri di valutazione nonchè il riparto dello stanziamento complessivo.

3. Ai fini del presente decreto per attività prioritarie si intendono le attività definite e individuate tra quelle previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Art. 2.

Attività prioritarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sul pertinente capitolo 7044 Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca, sono destinate alla realizzazione delle attività sottoindicate, individuate come prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca:

a) promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;

b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità, anche in forma di organizzazioni di produttori;

d) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;

e) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la Pubblica amministrazione, in conformità ai princìpi della legislazione vigente in materia;

f) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.

Art. 3.

Finanziamento

1. Per il finanziamento dei progetti relativi alle attività prioritarie previste dal precedente articolo, la disponibilità finanziaria è pari alla complessiva somma di € 2.300.000 così ripartita:

attività prevista al punto a) dell'art. 2 € 350.000;

attività prevista al punto b) dell'art. 2 € 50.000;

attività prevista al punto c) dell'art. 2 € 50.000;

attività prevista al punto d) dell'art. 2 € 1.300.000;

attività prevista al punto e) dell'art. 2 € 250.000;

attività prevista al punto f) dell'art. 2 € 300.000.

Art. 4.

Modalità di presentazione dei progetti

1. Le associazioni nazionali di categoria del settore pesca ovvero i consorzi dalle stesse istituiti che intendano realizzare progetti inerenti le attività prioritarie individuate dal presente decreto devono presentare istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con le modalità indicate nel presente articolo.

2. I progetti, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano oggetto di progetti già completati o in corso di realizzazione e già finanziati da altri enti o dallo stesso Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

3. I soggetti di cui al comma 1) del presente articolo che intendono presentare progetti per più attività prioritarie individuate dal presente decreto sono tenuti a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o consorzi, sempre con la medesima composizione soggettiva, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

4. Ciascun concorrente non potrà ottenere il finanziamento per più di una attività prioritaria; nel caso in cui un concorrente risultasse provvisoriamente assegnatario del finanziamento per più attività prioritarie, lo stesso dovrà indicare, nel termine di 7 giorni dalla relativa comunicazione, per quale di esse ha interesse a conseguire il finanziamento.

5. Ciascun progetto deve pervenire all'Amministrazione in un unico plico, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, in modo da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. Sul plico deve essere apposta l'indicazione del mittente, la denominazione dell'attività prioritaria, riportando l'articolo e la lettera del presente decreto, con l'ulteriore indicazione di quanto segue: "Progetto per le finalità di sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1".

6. Ciascun plico deve essere indirizzato a "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV" - Via XX settembre, n. 20 - 00187 Roma.

7. Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, presso l'Ufficio di segreteria della Direzione generale - sito al 2° piano di via XX settembre, n. 20 - entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al primo giorno feriale utile.

L'orario di ricezione della segreteria è dalle ore 9,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

8. Il recapito del plico nei suindicati termini resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto il tardivo arrivo del plico stesso rispetto al termine perentorio sopra specificato comporterà l'inammissibilità della istanza. Per la ricezione utile del plico farà fede il timbro apposto dalla segreteria della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

9. Nel plico devono essere inserite tre buste, a loro volta chiuse e sigillate mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

busta n. 1: documentazione amministrativa;

busta n. 2: proposta tecnica;

busta n. 3: proposta economica.

Art. 5.

Documentazione amministrativa

1. La busta n. 1 (documentazione amministrativa) deve contenere la seguente documentazione:

a) istanza di ammissione, resa in forma di dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente i dati dell'ente proponente: nome, forma giuridica, sede, legali rappresentati, amministratori e Direttori tecnici, recapiti;

b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente l'indicazione del titolo del progetto, nonchè l'attestazione che il progetto presentato non è già completato o in corso di realizzazione e/o già finanziato a totale copertura da altri enti o dallo stesso Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

d) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS e il numero di PAT (posizione assicurativa territoriale) dell'INAIL;

e) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'ente partecipante, attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) copia conforme dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ente proponente, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere siglata in ciascuna pagina nonchè sottoscritta con firma leggibile dal/dai legale/i rappresentante/i - indicando la qualifica del sottoscrittore dell'ente proponente. La documentazione può essere sottoscritta anche dal procuratore/i del proponente ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

3. A tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà e alle attestazioni di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, richieste dal presente articolo, deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; in mancanza la dichiarazione e/o attestazione si considera tamquam non esset e comporta l'irricevibilità dell'istanza.

Art. 6.

Proposta tecnica

1. La busta n. 2 (proposta tecnica) deve contenere una relazione illustrativa del progetto che fornisca informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto, in relazione alle problematiche affrontate ed alle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) l'indicazione dei possibili destinatari degli interventi previsti con l'indicazione dei benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

c) le metodologie previste per lo sviluppo del progetto e l'indicazione analitica delle attività in funzione degli obiettivi;

d) le iniziative previste per la comunicazione e la massima diffusione delle informazioni riguardanti il progetto, nonchè la divulgazione e il trasferimento dei risultati;

e) l'articolazione della gestione del programma (anche con riferimento alle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività sia di monitoraggio degli stati di avanzamento delle stesse);

f) gli eventuali altri soggetti, enti pubblici, istituzioni scientifiche e strutture coinvolte nel progetto;

g) la qualificazione tecnica e professionale, sia individuale che collettiva degli operatori impegnati nel progetto con indicazione della funzione e dell'impegno stimato nella realizzazione del progetto;

h) le attività precedentemente svolte e le competenze acquisite dai responsabili (curriculum professionale del responsabile del progetto e dei responsabili delle relative linee di intervento, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti in ordine ad argomenti attinenti al progetto);

i) durata del progetto (mesi) e la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione;

j) eventuali proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi rispetto a quelli proposti.

2. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dall'Amministrazione. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza inerenti la presente procedura.

Art. 7.

Proposta economica

1. La busta n. 3 (proposta economica) deve contenere:

a) piano di spesa dettagliato (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, ecc.);

b) ulteriore documentazione allegata.

Art. 8.

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è demandata ad una Commissione nominata con specifico provvedimento dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 9.

Criteri di valutazione dei progetti

1. La Commissione procede preliminarmente all'accertamento dei requisiti formali e soggettivi richiesti dal presente decreto ai fini della ammissibilità del progetto stesso.

2. La Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ritenute ammissibili ai sensi del precedente comma, mediante l'applicazione dei criteri di seguito indicati, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, così ripartito:

qualità della proposta tecnica (massimo 70);

qualità della proposta economica (massimo 30).

3. Si considerano non idonei i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 36/70 nella valutazione della qualità della proposta tecnica.

4. Per la valutazione della qualità della proposta tecnica, l'assegnazione dei punteggi sopra indicati è effettuata sulla base dei criteri, dei relativi sub-criteri e con l'attribuzione dei relativi punteggi e sub-punteggi, come indicati nella seguente Tabella:

Criterio Sottocriterio Punteggio
massimo
1. Valutazione dell'impianto propositivo e delle finalità di lavoro Dettagliata, chiara ed esaustiva descrizione dell'attività proposta nel progetto in relazione a quanto previsto del presente decreto 10
Coerenza, adeguatezza ed efficacia del progetto proposto in relazione agli obiettivi, ai risultati attesi ed ai possibili destinatari degli interventi 10
Totale criterio 1   20
2. Valutazione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del progetto Efficacia della concretezza della metodologia proposta per lo sviluppo e l'articolazione del progetto anche in relazione al livello di dettaglio proposto 10
Efficacia, funzionalità e rispondenza agli obiettivi individuati degli strumenti e delle modalità di realizzazione, comunicazione e diffusione delle attività proposte in relazione ai risultati attesi 10
Totale criterio 2   20
3. Valutazione delle modalità organizzative del progetto in relazione ai tempi di esecuzione Soluzioni organizzative individuate per la realizzazione delle diverse attività con particolare riferimento alla coerenza, all'efficienza ed all'efficacia nell'assegnazione dei compiti in relazione alle risorse impiegate 10
Modalità di pianificazione delle attività da realizzare con riferimento alla coerenza della tempistica proposta con i risultati attesi e alla fattibilità dei tempi e delle fasi di realizzazione del progetto 10
Totale criterio 3   20
4. Qualità degli ulteriori servizi proposti Proposte migliorative e/o servizi aggiuntivi in termini di coerenza con il progetto e valore aggiunto per le finalità di sviluppo del settore 10
Totale criterio 4   10

Per ogni criterio, ciascun componente della commissione attribuirà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valori centesimali.

Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito:

Giudizio:

ottimo: coefficiente 1;

buono: coefficiente 0,75;

discreto: coefficiente 0,5;

sufficiente: coefficiente 0,25;

non adeguato: coefficiente 0.

I coefficienti, come sopra determinati in relazione a ciascun elemento di valutazione, saranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta tecnica risulterà dalla somma del punteggio relativo a tutti i criteri.

5. Nell'attribuzione della valutazione, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei particolari obiettivi di sviluppo della filiera pesca, in particolare:

massima efficacia delle attività previste dai progetti, rispetto agli obiettivi prefissati dagli stessi;

innovatività delle attività progettuali;

ricaduta territoriale delle stesse;

coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi di sviluppo della politica comune della pesca nonchè delle normative comunitarie;

competenza e professionalità dei soggetti coinvolti nei progetti.

6. Per la valutazione della qualità della proposta economica, l'assegnazione dei punteggi è effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti indicatori:

congruità e coerente ripartizione dei costi in relazione ai risultati da conseguire della proposta economica con la proposta tecnica (punteggio massimo 15 punti);

dettagliata, chiara e completa descrizione dei costi delle singole voci di spesa (punteggio massimo 15 punti).

La Commissione procederà alla determinazione dei coefficienti e all'attribuzione dei punteggi analogamente a quanto indicato per la proposta tecnica.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta economica risulterà dalla somma del punteggio relativo a tutti gli indicatori.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna proposta progettuale sarà dato dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

7. La Commissione conclude i propri lavori individuando i progetti che hanno raggiunto il punteggio complessivo più alto per ogni singola attività prioritaria di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Stipula delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, sono stipulate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con il proponente che ha presentato il progetto che ha ottenuto dalla Commissione di cui al precedente art. 8, il punteggio complessivo più alto per singola attività prioritaria.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente disciplinano lo svolgimento delle attività previste, modalità e tempi di erogazione del finanziamento a copertura delle spese, modalità di rendicontazione e di consegna di appositi rapporti di avanzamento delle attività, sanzioni e penalità applicabili in caso di mancato rispetto degli impegni assunti, limiti alla possibilità di proroga dei termini di realizzazione dei progetti.

3. La stipula delle convenzioni è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte dell'interessato, nella misura del 10% del finanziamento concesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa - che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Amministrazione - è svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del progetto.

4. La stipula delle convenzioni è subordinata all'accertamento da parte della Pubblica amministrazione dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, nonchè all'accertamento dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it.

Roma, 31 agosto 2016

 

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