MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 4 febbraio 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010)

 

Termini, modalità di presentazione delle istanze e modello da utilizzare per richiedere il credito d'imposta per investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE,

DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

...omissis...

Decreta:

Art. 1

Modalità di presentazione

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze del 24 luglio 2009 (18), è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza mediante il quale sono stabiliti altresì i dati in esso contenuti, nonchè i termini di presentazione delle istanze.

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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 213.

Art. 2.

1. Il modello di cui al precedente art. 1, deve essere compilato per ogni singolo anno in cui si richiede il riconoscimento del credito d'imposta ed è disponibile in formato elettronico sul sito Internet del Ministero www.politicheagricole.gov.it

2. Il modello, debitamente compilato, deve essere inoltrato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore - SACO XI, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma. Dette istanze debbono essere inoltrate anche in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: saco11@politicheagricole.gov.it

3. Il Ministero esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, e comunica a mezzo raccomandata, Con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza o per l'esaurimento delle risorse effettivamente disponibili.

4. Le istanze possono essere inoltrate al Ministero esclusivamente a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

5. Le istanze possono essere trasmesse al Ministero entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero può prorogare tale termine ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 3.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero e nel sito ministeriale www.politicheagricole.gov.it

Roma, 4 febbraio 2010

 

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