MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 5 marzo 2020.

(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 21 aprile 2020)

Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità.

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

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Decreta:

 

Art. 1.

 

Obiettivi del decreto

Il presente decreto, avente carattere non regolamentare, identifica e definisce, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, denominato "Decreto condizionalità", le finalità e le modalità di utilizzo del 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per inosservanza delle norme di condizionalità, ai beneficiari che hanno ricevuto pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 73/2009 e del Regolamento (UE) n. 1234/2007 e che ricevono pagamenti ai sensi dei Titoli III e IV del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 con le eccezioni relative ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.

Art. 2.

 

Fondi disponibili

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, AGEA coordinamento trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, contestualmente ai dati di cui all'allegato 2 del "Decreto condizionalità", l'ammontare delle riduzioni applicate, i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) nel cui ambito tali riduzioni si sono generate, a seguito dei controlli svolti nel corso dell'anno precedente, nonchè la corrispondente quota accantonata da ogni singolo Organismo pagatore, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, AGEA coordinamento fornisce i dati relativi all'ammontare degli importi complessivamente accantonati presso gli Organismi pagatori per il periodo dal 2005 al 2018.

Art. 3.

 

Individuazione delle finalità

e definizione delle modalità di utilizzo

1. I fondi individuati all'art. 2 del presente decreto sono finalizzati prioritariamente alla realizzazione di interventi mirati al miglioramento del sistema di condizionalità:

- interventi trasversali, gestiti a livello nazionale;

- interventi gestiti a livello delle regioni e delle province

autonome.

Gli interventi gestiti da ciascuna regione o provincia autonoma sono eseguiti dai rispettivi Organismi pagatori d'intesa con le medesime regioni e province autonome. Gli interventi trasversali sono realizzati da AGEA coordinamento d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le regioni e le province autonome.

2. Gli interventi sono finalizzati a:

a. assicurare la massima diffusione della conoscenza relativa agli obblighi e divieti a carico delle aziende agricole, propri della condizionalità, presso i beneficiari, le strutture di assistenza tecnica e le Amministrazioni competenti;

b. migliorare l'efficienza delle attività di controllo della condizionalità, esercitate dagli Organismi pagatori e, in particolare, migliorare l'efficienza dell'esecuzione degli stessi da parte degli Organismi di controllo specializzati;

c. corrispondere ad esigenze specifiche individuate dagli Organismi pagatori e dalle regioni e province autonome.

3. AGEA coordinamento, sentiti gli Organismi pagatori, trasmette al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1, una proposta di piano contenente le istanze e gli interventi individuati, sia in ambito regionale che nazionale, in relazione alle finalità evidenziate al comma 2 del presente articolo, indicando, altresì, le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano. Il MIPAAF, d'intesa con le regioni e le province autonome, approva tale piano. Coerentemente con il comma 2 del precedente art. 2, in fase di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma è presentato entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Contestualmente al piano di cui al comma 3, AGEA coordinamento trasmette al Mipaaf ed alle regioni e province autonome una relazione sulle risorse finanziarie utilizzate e sui risultati ottenuti dagli interventi programmati e realizzati nell'anno precedente.

Art. 4.

 

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

 

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2020

 

Registrato alla Corte dei conti il 10-4-2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero Politiche Agricole, reg. n. 181

 

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