MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 dicembre 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2010)
Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
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Decreta:
TITOLO I
SCOPO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Disposizioni generali e definizioni)
1. Il presente decreto detta le norme per l'attuazione del regime di pagamento unico previsto dal Capitolo 1 del Titolo III del Regolamento (CE) n. 73/2009, del sistema integrato di gestione e controllo previsto al Capitolo 4 del Titolo II, nonchè le disposizioni generali di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) domanda: la domanda di pagamenti diretti come definita all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1122/2009;
b) titolo: il diritto all'aiuto di cui all'art. 33 del Regolamento (CE) n. 73/2009;
c) ettaro ammissibile: qualsiasi superficie che rientri nelle condizioni previste dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 73/2009.
In particolare, si intende per bosco ceduo a rotazione rapida la superficie, come definita all'art. 2, lettera n) del Regolamento (CE) n. 1120/2009, coltivata con le piante elencate nell'allegato A del presente decreto e con un turno di taglio non superiore a 8 anni.
L'elenco delle specie di cui all'allegato A può essere modificato con decreto ministeriale.
TITOLO II
REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Art. 2.
(Criteri di ammissibilità)
1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori come definiti all'art. 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, che rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 33 dello stesso regolamento.
2. In applicazione dell'art. 9 del Regolamento (CE) numero 1120/2009 sugli ettari ammissibili di cui all'art. 34, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 73/2009, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito svolgere un'attività non agricola a condizione che questa non interferisca:
- con lo svolgimento delle ordinario ciclo colturale;
- con il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
Art. 3.
(Presentazione delle domande)
1. Gli agricoltori che intendano richiedere i pagamenti previsti dal regime di pagamento unico, ovvero l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale, sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 maggio di ogni anno.
2. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli dichiarati dall'agricoltore nella domanda, ai sensi del precedente comma, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda.
Ai fini del presente decreto sono considerate a disposizione del richiedente le superfici dallo stesso possedute o detenute o condotte.
3. La dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto è fissata a 0,05 ettari.
Art. 4.
(Titoli soggetti a condizioni particolari)
1. Gli agricoltori che detengano titoli soggetti a condizioni particolari sono autorizzati a derogare all'obbligo di attivare i titoli mediante un numero equivalente di ettari ammissibili, a condizione che mantengano almeno il 50% dell'attività agricola, come definito al secondo paragrafo dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 73/2009.
Art. 5.
(Registro titoli)
1. L'AGEA, quale responsabile del sistema di registrazione ed identificazione dei titoli ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, provvede al calcolo del valore dei titoli secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1120/2009.
2. Nei casi di cui all'art. 7, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1120/2009 i titoli sono modificati su richiesta dell'agricoltore.
Art. 6.
(Trasferimento dei titoli)
1. La cessione dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicata, a pena di inopponibilità, agli organismi pagatori competenti per territorio, entro 10 giorni dalla sottoscrizione.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'AGEA convalida il trasferimento dei titoli, acquisito attraverso il SIAN dagli organismi pagatori.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7.
(Pagamenti minimi)
1. In applicazione dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 73/2009, non sono corrisposti pagamenti diretti se l'importo totale degli stessi, richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 del menzionato regolamento, in un dato anno civile, sia inferiore a € 100.
Art. 8.
(Versamento degli anticipi)
1. Qualora la Commissione autorizzi il versamento degli anticipi di cui all'art. 29 del Regolamento (CE) n. 73/2009, gli organismi pagatori possono erogare tali aiuti agli agricoltori, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dai relativi atti comunitari, secondo i criteri definiti dall'AGEA.
Art. 9.
(Comunicazioni)
1. Le comunicazioni previste nei Regolamenti (CE) numero 1120/2009 e (CE) n. 1122/2009 sono effettuate secondo le modalità e nei termini previsti dai predetti Regolamenti dall'AGEA, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) numero 885/2006.
2. Lo scambio di informazioni è effettuato secondo le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 792/2009.
Art. 10.
(Clausola arbitrale)
1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di pagamento unico può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime alla Camera arbitrale di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. La procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 dicembre 2006, istitutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura.
Art. 11.
(Modalità attuative)
1. L'AGEA provvede con propri provvedimenti all'applicazione del presente decreto.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti.
Art. 12.
(Abrogazioni)
1. I seguenti provvedimenti e disposizioni sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2010:
a) l'art. 6 ad eccezione dei commi 5, 9 e 10, gli artt. 7, 8 e 9, l'art. 10 ad eccezione del comma 3, gli artt. 12, 13 e 14 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, riguardante disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune;
b) il decreto ministeriale 24 settembre 2004 relativo all'attuazione degli artt. 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
c) il decreto ministeriale 22 marzo 2007 recante disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
d) il decreto ministeriale 11 febbraio 2009, avente ad oggetto la dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico.
Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 dicembre 2009
Registrato alla Corte dei conti il 12-1-2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 24
Allegato A ...omissis...