MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

DECRETO 10 aprile 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006)

 

Disciplina per la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Art. 2.

Priorità

1. Nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 verrà data priorità ai progetti rispondenti agli obiettivi strategici individuati dalla direttiva annuale del Ministro ed a quelli inerenti la sicurezza alimentare anche con riferimento ad iniziative divulgative nel settore dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, presentati:

a) da enti/organizzazioni operanti nelle filiere agricole o agroalimentari di maggior rilevanza strategica ed economica;

b) dagli Enti pubblici e/o Enti economici di diritto pubblico.

2. Saranno inoltre assegnati i contributi di cui all'art. 1 ai progetti, relativi ai temi di cui al comma 1:

a) che costituiscono prosecuzione di progetti già ammessi a contributo;

b) presentati da soggetti che possiedono adeguate competenze tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare.

Art. 3.

Criteri di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:

a) sino al 95% della spesa ammessa per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, e per gli enti non aventi scopo di lucro;

b) sino al 75% della spesa ammessa per i soggetti privati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati, compatibilmente con le disponibilità di cassa sul bilancio del Ministero:

a) per il 30% come anticipazione, dopo la registrazione del decreto di concessione;

b) per il 30% come secondo acconto, dietro presentazione della rendicontazione amministrativo-contabile, relativa all'anticipazione di cui alla precedente lettera a);

c) per il 40% a saldo, dietro presentazione della relazione conclusiva sul progetto e della rendicontazione amministrativo-contabile finale.

3. Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. Le richieste di contributo di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento delle politiche di sviluppo, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro il 30 maggio di ciascun anno, utilizzando il modello allegato al presente decreto. L'Amministrazione si riserva di fissare nuovi termini della presentazione dei progetti ove rimanessero risorse disponibili sul bilancio.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. La valutazione dei progetti e delle relative rendicontazioni e rapporti finali, sarà effettuata da parte di apposita commissione, istituita con decreto del capo dipartimento.

Art. 6.

Abrogazione

1. Il decreto ministeriale 3 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2004, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito Internet del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali www.politicheagricole.it

Roma, 10 aprile 2006

Allegato ...omissis...

 

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