MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 marzo 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2002)
Garanzie surrogatorie della materiale trattenuta del prelievo supplementare di cui all'art. 129, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (33).
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'acquirente, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, può avvalersi esclusivamente delle seguenti garanzie surrogatorie prestate dal produttore:
a) fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata dal produttore atta ad assicurare l'adempimento a prima e semplice richiesta da parte dell'acquirente;
b) importo del latte conferito e non liquidato, al netto di eventuali prestiti o anticipazioni concessi sotto qualsiasi forma o sotto altro tipo di garanzia dall'acquirente al produttore conferente.
2. La garanzia di cui al punto b) deve trovare diretto riscontro nella contabilità dell'acquirente, fermo restando l'obbligo per il medesimo di procedere alla trattenuta sull'importo del latte conferito o alla costituzione di una fideiussione di cui al punto a) del comma 1, allorchè la copertura finanziaria risulti insufficiente a garantire il totale versamento del prelievo supplementare.
3. Le forme di garanzia individuate al comma 1 devono rispondere ai requisiti dell'idoneità e della immediata esigibilità prescritti dall'art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2000, n. 79 (34), e pertanto essere atte a coprire, fino alla scadenza del termine previsto per il pagamento del prelievo supplementare, l'importo dovuto per i quantitativi consegnati in eccesso rispetto alla quota latte spettante a ciascun produttore, mediante l'immediato soddisfacimento dell'acquirente a prima e semplice richiesta scritta dello stesso.
4. Le forme di garanzia di cui al comma 1 devono risultare effettivamente costituite nel momento in cui sorge l'obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta del prelievo a titolo di anticipo.
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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1462.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano, anche in corso di periodo, la corretta applicazione del presente decreto ed in caso di violazioni accertate, sono tenute ad applicare le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (35), procedendo, in caso di reiterazione della violazione per più periodi, anche non consecutivi, alla revoca del riconoscimento.
2. La costituzione di una garanzia surrogatoria non esonera l'acquirente dalla responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo dovuto dai produttori conferenti. La garanzia surrogatoria sussiste in presenza di provvedimenti giurisdizionali che sospendono l'efficacia della comunicazione del prelievo supplementare.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2002
Registrato alla Corte dei conti il 29-4-2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 91
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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 96.