MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 dicembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004)
Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 al presente decreto;
b) "norma": le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 al presente decreto;
c) "autorità di controllo competente": l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 796/04;
d) "organo di controllo": l'ente di controllo specializzato ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
e) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 1782/03.
Art. 2.
Elenco degli atti e delle norme
1. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 (20), le regioni e province autonome, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.
2. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
3. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 796/04;
d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.
4. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali così come definite dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628.
5. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonchè le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2736.
Art. 3.
Riduzioni ed esclusioni
1. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalità, gli organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalità di cui agli articoli 66 e 67 del Regolamento (CE) n. 796/04.
2. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonchè gli eventuali effetti, in termini di portata, gravità e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
Art. 4.
Accertamento e risoluzione delle violazioni
1. L'autorità di controllo competente è responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del Regolamento (CE) n. 796/04.
2. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorità di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.
3. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del Regolamento (CE) n. 796/04, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca effetti tali da non consentire il ripristino di una situazione di fatto conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate e non si applicano in caso di recidiva da parte dell'agricoltore nella violazione delle medesime disposizioni.
5. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di riferire al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria ove la violazione accertata costituisca reato.
Art. 5.
Importi risultanti dalla condizionalità
1. I fondi risultanti dalle riduzioni operate dagli organismi pagatori a seguito dell'applicazione della condizionalità, al netto della trattenuta del 25% a norma dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1782/03, sono accreditati alla sezione garanzia del FEOGA.
2. La rimanente parte dei fondi non restituiti al FEOGA, in base alla procedura di cui al precedente comma 1, è destinata ad azioni di formazione ed informazione a carattere regionale a supporto degli agricoltori per favorire l'applicazione della condizionalità.
3. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali sono definite modalità di riparto fra le regioni e le province autonome degli importi di cui al precedente comma 2 risultanti dalla condizionalità.
Art. 6.
Monitoraggio della condizionalità
1. Il comitato paritetico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, svolge il compito di monitorare l'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito il comitato viene integrato dai rappresentanti degli organismi pagatori, dei Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, del Ministero della Salute, delle organizzazioni professionali agricole e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute.
2. Il comitato si avvale dell'assistenza tecnica di INEA e di ISMEA, del CRA e della consulenza giuridica dell'IDAIC.
Art. 7.
Attuazione temporale della condizionalità
1. I criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2005.
Art. 8.
Autorità competente al coordinamento dei controlli
1. AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004 (21), con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori competenti, determina i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonchè i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.
2. Gli organismi pagatori competenti possono affidare ad enti di controllo specializzati l'effettuazione dei controlli in materia di condizionalità di loro competenza, in attuazione del paragrafo 1, articolo 42, del Regolamento (CE) numero. 796/2004.
3. AGEA, a norma dell'art. 42, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 796/04, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinchè l'efficacia dei controlli effettuati direttamente dall'organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenibile affidando l'esecuzione degli stessi ad enti di controllo specializzati.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 21-12-2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 58
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1373.
Allegato 1 ...omissis...