MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

DECRETO 2 agosto 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002)

 

Tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificata dall'art. 60 della legge n. 448/2001.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le tipologie di investimento per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per le imprese della prima trasformazione e commercializzazione ammesse al credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388/2000 (57), così come modificato dall'articolo 60 della legge numero 448/2001 (58), e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge numero. 138/2002 (59).

2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

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(57) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 244; I.L.P. 2002, pag. 139.

(59) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2260; I.L.P. 2002, pag. 1624.

Art. 2.

Requisiti e criteri di ammissibilità

1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta è concesso esclusivamente per imprese agricole:

a) la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'Obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);

b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

3. Non sono ammessi investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai PSR o POR.

Art. 3.

Investimenti nelle imprese agricole: spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002, sono riportate nell'allegato A.

Art. 4.

Investimenti nel settore della trasformazione

e commercializzazione dei prodotti agricoli:

requisiti dei beneficiari e criteri di ammissibilità

1. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1257/99, il credito d'imposta è concesso esclusivamente ad imprese:

a) la cui redditività è dimostrata mediante una valutazione delle prospettive, sulla base dei criteri definiti nei piani di sviluppo rurale (PSR) delle singole regioni o, per le regioni dell'obiettivo 1, nei programmi operativi regionali (POR);

b) che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

2. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni alla produzione o a limitazioni del sostegno comunitario fissate nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dai POR o dai PSR.

3. Non sono inoltre ammessi investimenti che riguardino la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.

Art. 5.

Investimenti nel settore della trasformazione

e commercializzazione dei prodotti agricoli: spese ammissibili

1. Le spese ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 60 della legge n. 448/2001 e degli articoli 10 ed 11 del decreto-legge n. 138/2002, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono riportate nell'allegato B.

2. Nel caso in cui il credito d'imposta richiesto riguardi investimenti con una spesa ammissibile superiore ai 25 milioni di euro, la richiesta di preventiva autorizzazione viene trasmessa alla Commissione europea per il tramite della regione o della provincia autonoma competente per territorio, che ne dà conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Art. 6.

Verifica della compatibilità degli aiuti

1. La compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria si intende acquisita nel caso in cui gli investimenti oggetto del credito d'imposta siano già stati positivamente valutati da Pubbliche amministrazioni o da altri organismi nell'ambito di regimi di aiuto approvati in conformità con la specifica normativa comunitaria.

2. Possono essere ammesse al credito d'imposta unicamente le spese sostenute per investimenti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate e dalla stessa debitamente assentite.

Art. 7.

Cumulabilità degli aiuti

1. L'aiuto concesso sotto forma di credito d'imposta non può superare le percentuali indicate negli allegati A e B, o percentuali inferiori specificamente previste nei rispettivi PSR o nei POR, nè può sommarsi ad esso altro aiuto nazionale o comunitario che faccia superare le predette percentuali.

2. Il beneficiario del credito d'imposta è tenuto a comunicare l'entità dell'agevolazione alla regione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di ciascuno utilizzo del credito.

3. Le regioni e le province autonome verificano che siano rispettate le condizioni di non cumulabilità degli aiuti ed effettuano i controlli a campioni su almeno il 5% dei beneficiari.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Al fine di assicurare la presentazione alla Commissione europea della relazione annuale sull'applicazione del presente regime di aiuti, le regioni e le province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'elenco dei beneficiari ed una relazione sui controlli effettuati.

Roma, 2 agosto 2002

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ALLEGATO A

Spese ammissibili Intensità massima agevolazione
ESL
    Zone svantaggiate (*) Altre zone (**)
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili 50% 40%
2. Nuove macchine e attrezzature 50% 40%
3. Programmi informatici 50% 40%
4. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 2), 3) e 4)
50%

40%
5. Primo acquisto di bestiame 50% 40%
6. Acquisto di riproduttori di qualità pregiata maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
50%

40%
7. Investimenti per la conservazione dei paesaggi tradizionali: fattori produttivi) fabbricati agricoli, ecc.)    
A) Senza aumento della capacità produttiva Fino al 75% Fino al 60%
B) Con aumento della capacità produttiva: il tasso di aiuto è del 50% e 40% delle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei, con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori (cfr. punto 2). E' riconosciuto un aiuto supplementare fino al 100% a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali

50% + fino al 100% delle spese aggiuntive


40% + fino al 100% delle spese aggiuntive
8. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico (***) Fino al 100% Fino al 100%
9. Costi aggiuntivi per la tutela e il miglioramento dell'ambiente o per il miglioramento delle condizioni d'igiene e benessere degli animali senza aumento della capacità produttiva purchè intesi a superare i requisiti comunitari minimi o a conformarsi a nuovi requisiti minimi

75%


60%

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(*) Elevabile al 55% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.

(**) Elevabile al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, entro cinque anni dall'insediamento.

(***) Nel caso di incremento di valore dell'immobile o di aumento della capacità produttiva, sul valore eccedente si applica l'intensità massima di cui al punto 2, ovvero 50% e 40% con le relative maggiorazioni per i giovani agricoltori.

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ALLEGATO B

AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE

E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Spese ammissibili (*) Intensità massima agevolazione
ESL (**)
    Zona Obiettivo 1 Altre zone
10. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili 50% 40%
11. Nuove macchine e attrezzature (***) 50% 40%
12. Programmi informatici 50% 40%
13. Spese generali (consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.) fino ad un massimo del 12% delle spese di cui ai punti precedenti
50%

40%

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(*) Il finanziamento può essere concesso anche per la capitalizzazione delle società a copertura degli investimenti di cui presente allegato.

(**) Le regioni dell'Obiettivo 1 definiscono le modalità per l'eventuale beneficio di un'aliquota maggiore per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, conformemente a specifiche decisioni comunitarie in relazione agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

(***) Anche mediante leasing, senza patto di riservato dominio, con riscatto finale entro quattro anni e comunque entro il termine di realizzazione degli investimenti.

 

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