MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 giugno 2004, n. 182.
(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2004)
Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (19), è attuato, in conformità alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA attraverso l'istituzione del "Fondo di investimento nel capitale di rischio", di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo l'ISMEA è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che presentano un quadro finanziario sano, un business plan con potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento, management e personale impegnato con provata esperienza e capacità operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i criteri e le modalità indicati nella decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000.
4. Il Fondo non può effettuare operazioni finanziarie finalizzate al consolidamento di passività onerose, nonchè quelle a favore di imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione europea (Comunicazione 1999/C 288/02).
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
Art. 2.
Natura dell'intervento e soggetti beneficiari
1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori di cui all'articolo 2135 del Codice civile, nonchè ai soggetti organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare, e consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente comma 2.
Art. 3.
Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
1. L'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette del Fondo sono stabilite:
A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa:
a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori;
B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa:
a) fino a 1.000.000 di euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
c) fino a 500.000 euro nel caso di imprese residenti nei restanti territori.
2. Il Fondo non può effettuare più di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa.
3. Il Fondo non effettuerà operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessità dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
Art. 4.
Condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo
1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a 5 anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata 7 anni di cui 2 anni di preammortamento, è erogato in unica soluzione ed è rimborsato con rate semestrali. La remunerazione annua del prestito partecipativo a carico dell'impresa beneficiaria è così determinata:
a) il 50% del tasso è pari al tasso IRS a 5 anni;
b) il restante 50% è pari al 50% dell'utile netto dopo le imposte;
c) comunque il tasso totale non potrà essere superiore al 4,50% annuo.
5. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo caso, qualora il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a 5 anni aumentato di 200 punti base, il Fondo può rinunciare alla propria quota di rendimento al fine di garantire agli altri investitori un rendimento pari al tasso IRS aumentato di 200 punti base.
6. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, alle condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
Art. 5.
Relazione all'ISMEA
1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno, trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della società di capitali costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, un'apposita sezione è dedicata alla illustrazione dei risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente regolamento.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo è destinata la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle attività del Fondo sono ripartiti come segue:
a) una quota pari al 7,5% è destinata alla società di gestione;
b) la restante parte è destinata ad alimentare la dotazione del Fondo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 giugno 2004
Registrato alla Corte dei conti il 15-7-2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 129