MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

DECRETO 24 settembre 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004)

 

Attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

1. Nel settore dei seminativi la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 (32) viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare ad ettaro agli agricoltori che coltivano frumento duro, frumento tenero, mais oppure attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

2. Le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare di cui al precedente comma 1, sono le seguenti:

a) per il grano duro, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, elencate nell'allegato A del presente decreto, che presentano un tenore minimo di proteine del 12,5%;

b) per il grano tenero, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati;

c) per il mais, l'utilizzazione di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati;

d) l'applicazione obbligatoria, attraverso l'utilizzo di sementi certificate, esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, dell'avvicendamento almeno biennale che includa le colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Qualsiasi particella coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo aiuto supplementare.

4. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 Euro/ha.

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2736.

Art. 2.

Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine

1. Nel settore delle carni bovine, la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze da carne, la loro iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

b) per le vacche a duplice attitudine, elencate nell'allegato B del presente decreto, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera e l'obbligo di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;

c) per le vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici, di età inferiore ai 7 anni e per i bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi, di età compresa tra gli 8 ed i 20 mesi, il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggiera, il possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA e l'obbligo di pascolo permanente, come definito dall'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004, di almeno il 50% della superficie foraggiera;

d) per ciascun capo bovino macellato in età superiore a 12 e inferiore ai 26 mesi ed etichettato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, da un'organizzazione autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione e l'indicazione in etichetta della denominazione dell'azienda di allevamento del bovino.

2. Per lo stesso capo di cui al precedente comma 1 è concesso un solo pagamento supplementare per anno.

3. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 Euro/capo.

Art. 3.

Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine

1. Nel settore delle carni ovine e caprine, la trattenuta di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 viene utilizzata per erogare un pagamento supplementare per capo agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

2. L'importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 15 Euro/capo.

Art. 4.

Attuazione temporale delle misure

Le misure relative ai pagamenti supplementari di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono di attuazione per l'anno 2005.

Art. 5.

Autorità competente al coordinamento dei controlli

AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 99/2004 (33), con propri provvedimenti determina, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2004

Registrato alla Corte dei conti il 23-11-2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 9

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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1373.

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ALLEGATO A

Varietà frumento duro

Adamello, Amilcar, Anco Marzio, Appio, Appulo, Arcangelo, Arcobaleno, Artimon, Asdrubal, Avispa, Baio, Barcarol, Baliduro, Bolo, Borello, Bradano, Brindur, Bronte, Burgos, Cannizzo, Canyon, Cappelli, Casanova, Ciccio, Cirillo, Claudio, Colorado, Colosseo, Concadoro, Creso, Crispiero, Daunia, Derrick, Duetto, Duilio, Dupri, Durango, Durbel, Dylan, Fabio, Fiore, Flaminio, Flavio, Fortore, Gardena, Gargano, Ghibli, Gianni, Giemme, Giotto, Giove, Grazia, Grecale, Icaro, Ionio, Iride, Italo, Karalis, Kronos, Latino, Lesina, Levante, Libeccio, Marco, Matt, Meridiano, Mongibello, Nefer, Neodur, Nerone, Norba, Normanno, Ofanto, Orobel, Perseo, Pietrafitta, Platani, Plinio, Portobello, Portorico, PR22D40, PR22D66, PR22D78, Preco, Prometeo, Provenzal, Quadrato, Radioso, Ringo, Rusticano, San Carlo, Semolon, Simeto, Solex, Sorrento, Sorriso, Svevo, Tiziana, Torrebianca, Tresor, Ulisse, Valbelice, Valsalso, Varano, Vendetta, Vento, Verdi, Vesuvio, Vetrodur, Vettore, Vinci, Virgilio, Vitrico, Vitromax, Vitron.

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ALLEGATO B

Pezzata Rossa oropa, Pezzata Rossa, Valdostana, Grigio Alpina, Bianca Val Padana, Pinzgau, Rendena, Varzese-Ottonese, Agerolese, Siciliana, Calvana, Pontremolese, Pustertaler, Sarda, Sarda modicana, Pisana, Garfagnina, Sarda Bruna, Podolica Pugliese, Ceppi podolici.

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