MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

DECRETO 27 agosto 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004)

 

Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

E FORESTALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e compiti dell'Unità nazionale

di coordinamento della vigilanza

1. E' istituita, presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in connessione con il competente ufficio del Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, l'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) con i seguenti compiti:

a) coordinare l'attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome;

b) monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di vigilanza;

c) proporre delle linee guida finalizzate all'armonizzazione dell'attività di vigilanza su tutto il territorio nazionale;

d) esprimere un parere sulla proposta di revoca per le organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, che operano su produzioni interregionali e interprovinciali;

e) valutare le misure da adottare a livello nazionale a seguito delle infrazioni rilevate dalle regioni o dalle province autonome e trasmettere al competente ufficio del Dipartimento per l'irrogazione delle relative sanzioni;

f) definire una procedura in cui, in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione/designazione alle organizzazioni di cui al successivo art. 3, comma 1, provveda a garantire il mantenimento dell'attività oggetto dell'incarico/autorizzazione.

2. Nei casi in cui ricorrano le fattispecie di alla lettera f) del comma 1, a seguito della valutazione dell'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza, il competente ufficio del Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi individua il personale degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle regioni competenti per territorio da adibire temporaneamente alle attività di controllo e certificazione già svolte dalla struttura sospesa o revocata.

3. Per le valutazioni di cui al comma precedente l'UNCV viene integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF ed i responsabili delle unità territoriali di vigilanza competenti per territorio.

4. Qualora la struttura di controllo sospesa o revocata operi sull'intero territorio nazionale la valutazione di cui al comma 2 verrà effettuata dall'UNCV appositamente integrata con l'ispettore generale capo dell'ICRF.

Art. 2.

Istituzione e compiti delle Unità centrale

e territoriali di vigilanza

1. Ciascuna regione e provincia autonoma entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto deve attivare l'unità territoriale di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalità definiti dai singoli enti.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma deve individuare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il personale da destinare all'UTV ed il relativo responsabile, mediante atto pubblico, secondo criteri e modalità definiti dai singoli enti ed avvalendosi di pubblici dipendenti.

3. Per le attività di competenza esclusiva del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali nonchè in ossequio al principio di sussidiarietà di cui al successivo comma 4, il Ministero istituisce, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unità centrale di vigilanza (UCV).

4. In forza del principio della sussidiarietà il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali può intervenire qualora gli obiettivi dell'attività di vigilanza non sono raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome.

5. Sono comunque fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

Funzioni della UTV

1. L'UTV deve svolgere attività di vigilanza sulle organizzazioni autorizzate/designate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il controllo sulle produzioni di cui alla normativa vigente. La vigilanza si articola su due livelli:

a) sull'operatività delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo, al fine di verificare che:

i) gli organismi privati autorizzati/designati adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione e/o previste dalla norma UNI EN 45011;

ii) le autorità pubbliche designate adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione, comprese l'imparzialità e la terzietà nell'ambito dei controlli effettuati;

iii) i consorzi di tutela dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) affidatari dell'incarico di controllo ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 mantengano la disponibilità di una struttura idonea destinata all'attività di controllo;

b) sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento.

2. L'UTV mantiene un sistema di trasmissione costante ed informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV al fine di permettere il raggiungimento dei compiti previsti dall'art. 1.

Art. 4.

Composizione del coordinamento

1. L'Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) di cui all'art. 1 è costituita da 6 rappresentanti del Ministero, di cui 4 del Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi e 2 dell'Ispettorato centrale repressione frodi e 6 rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Il coordinatore dell'UNCV viene individuato fra i componenti designati dal Dipartimento per la qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le funzioni di segreteria e la gestione della documentazione sono svolte dal Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

4. I componenti dell'UNCV, di cui al precedente comma 1, sono nominati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

5. L'UNCV approva il regolamento di funzionamento interno, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.

Art. 5.

Linee guida

1. L'UNCV, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, elabora e propone al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali le linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle UTV.

2. Per i compiti previsti dal precedente comma, l'UNCV si può avvalere della collaborazione di enti e soggetti esperti, qualificati nel settore e che non svolgano attività di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa vigente.

3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con decreto.

Art. 6.

Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV

1. Le singole Unità territoriali di vigilanza (UTV) elaborano entro 120 giorni dalla nomina, un manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle organizzazioni individuate all'art. 2, che assicuri la conformità alle linee guida di cui all'art. 5, comma 1.

2. Il manuale di cui al comma precedente deve essere valutato conformemente alle linee guida dall'UNCV, e può essere successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale.

3. Nel caso in cui non venga adottato il manuale di cui ai commi precedenti, ovvero si accerti un impedimento oggettivo dell'Unità territoriale di vigilanza (UTV) a svolgere le funzioni definite nel corrispondente manuale di organizzazione e di funzionamento, la regione o provincia autonoma ne dà comunicazione all'UNCV che adotta le misure necessarie del caso.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Qualora la regione o la provincia autonoma sia già dotata di una struttura di vigilanza alla data di pubblicazione del presente decreto o intenda attivarla prima della pubblicazione del decreto contenente le linee guida di cui all'art. 5, può operare con le proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate entro 6 mesi dalla pubblicazione delle linee guida.

2. Qualora la regione o la provincia autonoma rilevi oggettivi impedimenti all'individuazione del personale da destinare all'UTV, entro il termine previsto dall'art. 2, può avvalersi temporaneamente di altri enti pubblici o del personale di enti strumentali che non svolgano attività di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa vigente. A tale scopo, specifica convenzione della durata non superiore di 12 mesi e non rinnovabile, deve essere stipulata entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e trasmessa all'UNCV.

3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, gli enti individuati devono operare in conformità ad un proprio manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attività di vigilanza, da adottare entro 90 giorni dalla stipula della convenzione, previa valutazione della conformità alle linee guida da parte dell'UNCV.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2004

Registrato alla Corte dei conti il 4-10-2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 299

 

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