MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 3 novembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2004)
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale del 5 agosto 2004, recante disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria in Italia.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Livello della trattenuta
1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 9, del Regolamento (CE) n. 1782/03 e del paragrafo 1, lettera a), dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 795/04, nel caso di vendita di diritti al premio, durante il periodo di riferimento o non più tardi del 15 maggio 2004 - debitamente registrata presso l'organismo pagatore - viene operata una trattenuta del 90% degli importi di riferimento da fissare per il venditore a norma dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1782/03.
2. Gli importi trattenuti vengono riversati nella riserva nazionale.
Art. 2.
Trasferimento dei titoli agli aiuti
1. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004 (35), dopo le parole "In caso di vendita" sono aggiunte le seguenti: "o trasferimento definitivo ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 795/2004".
2. All'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, è aggiunta in fine la seguente frase: "Dette trattenute non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 795/2004".
3. All'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole "deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori" sono sostituite con le seguenti "deve essere comunicata agli organismi pagatori a pena di inopponibilità agli stessi".
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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2736.
Art. 3.
Rettifiche
1. All'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, la parola "commi" è sostituita con la seguente "paragrafi".
2. All'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti "alla data di presentazione della domanda nel primo anno di applicazione del regime unico di pagamento, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004".
3. All'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole "comma 1" sono sostituite con le seguenti "paragrafo 1".
4. All'art. 6, comma 7, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, le parole "comma 4" sono sostituite con le seguenti "paragrafo 4".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 novembre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 17-11-2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 1