MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 marzo 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003)
Tipologie di investimento per il settore agricolo ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificata dall'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2003, sino al 30 giugno 2003 la somma di 105 milioni di euro, pari al 60% dello stanziamento previsto per il medesimo anno, è destinata agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato che istituisce le Comunità europee e successive modificazioni.
A decorrere dall'1 luglio 2003, gli stanziamenti non utilizzati sono resi disponibili per gli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale, dando priorità alle richieste di aiuto che non hanno potuto trovare accoglimento per insufficienza di risorse finanziarie, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 2.
I regimi di aiuto nazionali, approvati con decisione della Commissione europea, previsti dall'art. 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (32), sono individuabili nei seguenti:
- aiuto n. N558/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286564 del 28 febbraio 2001 "Progetto di decreto che istituisce un regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998";
- aiuto n. N559/2000, approvato con decisione C/2001 286562 del 28 febbraio 2001, regime di aiuti "Sviluppo Italia" ex RIBS - aiuti di Stato relativi ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli;
- aiuto n. N729/A/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286847 del 13 marzo 2001 "Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata (art. 10, comma 1, del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 - modifica del regime notificato nel quadro dell'aiuto di Stato n. N128/99)";
- aiuto n. N211/2002, approvato con decisione C/(2002) 1712 del 24 giugno 2002 - legge nazionale n. 122/2001, art. 5, comma 7 "Disposizioni modificative e integrativi alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale";
- altri aiuti approvati dalla Commissione europea in base a provvedimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
Art. 3.
Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 69, le domande presentate agli enti incaricati e non ancora istruite, possono essere inviate, per la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con i relativi regimi di aiuto, al Ministero delle Politiche Agricole - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, che esprimerà il parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande.
Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.
Roma, 5 marzo 2003