MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003)
Limiti contributivi a parziale compensazione dei danni alle produzioni agricole e per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
1. Per gli interventi a parziale compensazione dei danni alle produzioni agricole e di ripristino delle strutture aziendali, previsti rispettivamente dalle lettere a) e c), comma 2, dell'art. 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (28), nel testo sostitutivo dall'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256 (29), sono stabiliti i seguenti limiti contributivi:
a) fino a € 25.000,00, per impresa, per i danni alle produzioni agricole, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a);
b) fino a € 150.000,00, per impresa, per il ripristino dei danni alle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c).
2. Per i prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, in alternativa al contributo, di cui al medesimo art. 3, comma 2, lettera a), il concorso pubblico negli interessi attualizzato deve essere contenuto nel limite contributivo stabilito al precedente comma 1, lettera a).
3. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere contenuta nei limiti delle assegnazioni disposte a favore delle regioni e delle province autonome, con i prelevamenti dal Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, numero 185.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
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(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1498; I.L.P. 1992, pagg. 874, 1422.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 3399.