MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 giugno 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2005)
Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato nel 2004.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
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Decreta:
Art. 1.
1. Per l'attuazione dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 29 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 (8), le aree sono quelle individuate con delibere di giunta, adottate entro il 31 dicembre 2004, dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.
2. Le regioni determinano le modalità di istruttoria e di verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. Le domande di intervento, da parte delle imprese agricole interessate, devono essere presentate agli uffici territorialmente competenti indicati dalle rispettive regioni, entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1444; I.L.P. 2005, pag. 1127.
Art. 2.
1. Alla istruttoria delle richieste di intervento e alla erogazione degli aiuti provvedono le regioni, nel limite delle somme assegnate a ciascuna di esse, con la ripartizione, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, delle disponibilità finanziarie del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indenizzatori" di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (9).
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 1664.
Art. 3.
1. Sulla base di motivata e documentata richiesta deliberata dalle regioni, con successivo decreto, in presenza dei requisiti di legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie, del "Fondo di solidarietà nazionale, interventi indennizzatori", di cui all'art. 3, potranno essere individuate ulteriori aree del territorio nazionale ed adottate le medesime procedure per l'erogazione degli aiuti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2005