MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 febbraio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011)
Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2011/2012 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:
| Fasce e importo | Numero soci | Parametri | |
| Capitale sottoscritto | Fatturato | ||
| a) € 280 | Fino a 100 | Fino a € 5.160 | Fino a € 75.000 |
| b) € 680 | da 101 a 500 | da € 5.160,01 a € 40.000 | da € 75.000,01 a € 300.000 |
| c) € 1.350 | superiore a 500 | sup a € 40.000 | da a € 300.000,01 a € 1.000.000 |
| d) € 1.730 | superiore a 500 | sup a € 40.000 | da a € 100.000,01 a € 2.000.000 |
| e) € 2.380 | superiore a 500 | sup. a € 40.000 | superiore a € 2.000.000 |
Art. 2.
La collocazione in una delle fasce a), b), c), d) richiede il possesso contestuale dei 3 parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.
Per fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui alla lettera a) dell'art. 2425 del Codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 Codice civile) ovvero al valore della produzione di cui alla lettera A) - precisamente lettera A2) e/o A4) - dell'art. 2425 del Codice civile.
Art. 3.
I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
Art. 4.
Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
Art. 5.
Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.
Art. 6.
I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
| Codice | Descrizione |
| 3010 | - contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta alle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento |
| 3011 | - maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento |
| 3014 | - sanzioni |
I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
Art. 7.
Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
Art. 8.
Con apposito decreto è determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.
Roma, 10 febbraio 2011
Registrato alla Corte dei conti il 15-3-2011
Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 1, foglio n. 317