MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011)

 

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Banche di Credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse è corrisposto per il biennio 2011/2012 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce e importo Parametri
Numero soci Totale attivo
(migliaia di Euro)
€ 1.980 Fino a 980 Fino a 124.000
€ 3.745 da 981 a 1.680 da 124.001 a 290.000
€ 6.660 oltre 1.681 oltre 290.000

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce a) e b) richiede il possesso contestuale dei 2 parametri ivi previsti. Le Banche di credito cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenute al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.

Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

Art. 4.

I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice Descrizione
3010 - contributo biennale
- maggiorazioni del contributo
- interessi per ritardato pagamento
3014 - sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 5.

Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Roma, 10 febbraio 2011

Registrato alla Corte dei conti il 15-3-2011 - Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, Registro n. 1, foglio n. 317

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda