MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 12 luglio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006)

 

Modificazioni alla Tabella B allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005 (9), riguardante i diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI

E DEI SERVIZI DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui all'allegata Tabella B, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2006

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2494.

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TABELLA B

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

Numero
voce
  Diritto
di segreteria
in euro
1. REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI  
1.1. Domanda di prima iscrizione  
1.1.1. - con modello cartaceo 31,00
1.1.2. - su supporto informatico 21,00
1.1.3. - con modalità telematica 15,00
1.2. Iscrizione di modifica o domanda di deposito  
1.2.1. - con modello cartaceo 10,00
1.2.2. - su supporto informatico 8,00
1.2.3. - con modalità telematica 5,00
1.3. Iscrizione di cancellazioni -
1.4. Domande di esame 77,00
1.5. Conferma di iscrizione 31,00
2. LICENZE  
2.1. Domanda di rilascio 155,00
2.2. Domanda di modifica 77,00
3. CERTIFICATI E VISURE  
  allo sportello  
3.1. Certificato ordinario 5,00
3.1.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva 5,00
3.2. Visura ordinaria 3,00
3.3. Visura speciale 8,00
3.4. Certificati d'origine 5,00
  da terminale remoto  
3.5. Certificato ordinario 2,00
3.5.1. Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva 2,00
3.5.2. Visura ordinaria 1,00
4. ALTRI ATTI  
4.1. Copia atti  
4.1.1. Archivio cartaceo - diritto di richiesta 5,00
  + ogni pagina 0,10
4.1.2. Archivio ottico - diritto di richiesta 8,00
  + ogni pagina 0,50
4.2. Vidimazioni, rinnovo licenze 10,00
4.3. Elenchi semplici - diritto di richiesta 10,00
  + per ogni nominativo 0,10
5. AUTENTICAZIONE COPIE ATTI 3,00
6. ATTI NON COMPRESI NEI PRECEDENTI 3,00
7. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
allo sportello
 
7.1. Visura esito ricerca 2,00
7.2. Certificato esito ricerca 5,00
7.3. Elenco per parametri  
  - richiesta elenco 114,00
  - costo a posizione estratta 0,09
7.4. Cancellazione 8,00
7.5. Elenco integrale nazionale mensile 3.409,00
7.6. Elenco integrale provinciale mensile  
7.6.1. - classe A 114,00
7.6.2. - classe B 68,00
7.6.3. - classe C 34,00
  terminale remoto/distributori  
7.7. Visura effetti 0,05
7.8. Ricerca anagrafica 0,02
7.9. Elenco dei parametri  
  - richiesta elenco u.t. 52,00
  - costo a posizione estratta 0,03
7.10. Elenco integrale nazionale mensile 1.549,00
7.11. Elenco integrale provinciale mensile  
7.11.1. - classe A 52,00
7.11.2. - classe B 31,00
7.11.3. - classe C 15,00
8. BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE  
8.1. BREVETTI E MARCHI, MODELLI DI UTILITA', DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI
allo sportello
 
8.2. Domanda di deposito  
8.2.1. con modello cartaceo 40,00
8.3. Visura dati bibliografici e stato di vita 3,00
8.4. Deposito di trascrizioni o seguiti  
8.4.1. con modello cartaceo 10,00
8.5. Copia atti  
8.5.1. Archivio ottico - diritto di richiesta 8,00
  + ogni pagina 0,50
  da terminale remoto o su supporto informatico  
8.6. Domanda di deposito 15,00
8.7. Visura dati bibliografici e stato di vita 1,00
8.8. Deposito di trascrizioni o seguiti 5,00
8.9. Copia atti  
8.9.1. Archivio ottico - diritto di richiesta 5,00
  + ogni pagina 0,50
8.10. ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
allo sportello
 
8.10.1. Domanda di deposito  
8.10.2. con modello cartaceo 35,00
8.11. Visura dati bibliografici e stato di vita 3,00
8.12.1. Deposito di trascrizioni o seguiti  
8.12.2. con modello cartaceo 10,00
8.13. Copia atti  
8.13.1. Archivio ottico - diritto di richiesta 8,00
  + ogni pagina 0,50
9. ALBO COOPERATIVE  
  Domanda di prima iscrizione  
9.1. su supporto informatico o per via telematica 40,00
10. DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE 30,00
11. TACHIGRAFO DIGITALE  
11.1. Autorizzazione centri tecnici  
11.1.1. prima autorizzazione 370,00
11.1.2. autorizzazioni successive 260,00
11.1.3. rinnovo annuale autorizzazione 185,00
11.2. Carta tachigrafica  
11.2.1 rilascio carta tachigrafica 37,00
11.2.2. rinnovo carta tachigrafica 37,00
11.2.3. sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa --
11.2.4. sostituzione di carta tachigrafica per altre cause 37,00

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NOTE SUI DIRITTI DI SEGRETERIA PER REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

Numero
voce
Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2. Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.1., 1.2., 1.3. Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)
1.5. Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività Produttive.
Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, registri, ecc.
2.2. Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.2. Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
4.1. Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
7 La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del Reg. n. 316/2000 negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4. L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235.
Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235.
Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6-bis, dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 così come modificato dall'art. 3 della legge 18 agosto 2000, n. 235.
7.3., 7.5., 7.6., 7.9., 7.10., 7.11. Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. n. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5., 7.6., 7.10., 7.11. Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle Camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6., 7.11. Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - (classe C = inferiore a 0,3 mil.).
8.10 Per altri titoli di proprietà industriale si intendono:
- deposito di traduzione di brevetti europei;
- nuove varietà vegetali;
- certificati complementari di protezione;
- certificati complementari per i fitofarmaci;
- tipografie e semiconduttori;
- marchi internazionali.
Per tali titoli la domanda di deposito è consentita solo con modello cartaceo.
9 Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10 Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 2004, n. 223.

 

 

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