MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 settembre 2010, n. 173.
(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2010)
Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Obiettivi e finalità
1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalità procedurali degli interventi del Ministero dello Sviluppo Economico volti a promuovere, per le finalità della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime relativo a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca in vigore dall'1 gennaio 2007.
3. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 hanno per finalità l'integrazione in via sussidiaria dell'investimento delle imprese che operano in Italia con attività principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione - preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale - di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere eccellenze tali da consentirle di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.
4. I predetti interventi consentiranno la tempestiva realizzazione di tali progetti in modo da agevolare il consolidamento e la valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale nello specifico settore, anche con l'obiettivo di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale.
Art. 2.
Soggetti ammissibili
1. Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 sono ammesse le imprese che operano in Italia esercitando prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale.
2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 sussiste per le imprese che, nei 3 esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% - ovvero il 25% per le PMI - da attività di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi.
3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito viene verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle medesime imprese preesistenti.
4. L'ammissione agli interventi può essere richiesta anche da più imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete.
5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficoltà a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante: "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
Art. 3.
Progetti ammissibili
1. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi progetti - da realizzarsi preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano per l'impresa operante in Italia responsabilità a livello di sistema, sottosistemi o componenti significativi - riguardanti attività di:
a) ricerca industriale, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell'industria aerospaziale;
b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di conoscenze e capacità tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore;
c) studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
2. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attività di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonchè impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale è ammissibile anche la realizzazione e la sperimentazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota, prendendone in considerazione i costi al netto dei redditi generati dall'eventuale ulteriore sfruttamento commerciale.
3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se:
a) l'impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacità tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto;
b) le attività non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 8;
c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti;
d) la realizzazione dei medesimi progetti comporta, sulla base dell'accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attività svolte nel quadro di un rapporto di fornitura;
e) l'effetto di incentivazione degli interventi è verificabile attraverso elementi oggettivi attestanti un significativo cambiamento dei livelli di attività di ricerca e sviluppo svolti dall'impresa beneficiaria, quali l'aumento delle dimensioni, del ritmo o dell'obiettivo del progetto o l'aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo;
f) l'attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
Art. 4.
Costi ammissibili
1. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unità operativa e a livello centralizzato;
b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attività del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;
c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, ecc.) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria è ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
Art. 5.
Criteri di valutazione dei progetti
1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi:
a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell'industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali;
b) funzionalità tecnologica - per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici - a progetti relativi a sistemi o sottosistemi già ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985;
c) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata;
d) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale;
e) funzionalità a progetti già esplicitamente riconosciuti dalla Commissione europea di comune interesse europeo;
f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovatività tecnologica del progetto;
g) elevato rischio in relazione ai tempi di ritorno dell'investimento in conseguenza delle caratteristiche dei prodotti o processi che potranno utilizzare i risultati perseguiti;
h) realizzazione tramite una ulteriore collaborazione integrata fra una impresa sistemista e 2 o più sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali;
i) partecipazione ad attività del progetto, focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 35% del costo delle attività di ricerca industriale, di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca;
j) realizzazione nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale che prevedano ripartizione con l'altro partecipante di responsabilità per i maggiori componenti.
2. La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti potenzialmente concorrenti è valutata con particolare attenzione, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e ricadute tecnologiche.
3. I progetti sono valutati:
a) "molto innovativi" quando rispondono ad almeno 4 dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente 2 rispondenti a quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j);
b) "innovativi" quando rispondono ad almeno 3 dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere a), b), c), f), g) e j).
Art. 6.
Finanziamenti agevolati
1. Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti - da restituire senza corresponsione di interessi - di entità commisurata all'ammontare dei costi ammissibili.
2. L'entità dei finanziamenti è definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili:
a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente "molto innovativi" e "innovativi";
b) per le piccole e medie imprese (PMI) 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente "molto innovativi" e "innovativi".
3. Per ciascun progetto è verificato che l'intensità dell'aiuto determinato dall'intervento non superi i seguenti limiti in termini di equivalente sovvenzione lorda (ESL):
a) il 50% per le attività di ricerca industriale;
b) il 25% per le attività di sviluppo sperimentale.
4. Ai fini del calcolo dell'ESL viene utilizzato il tasso di riferimento applicabile - conformemente alla periodica comunicazione della Commissione relativa alla definizione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - all'occorrenza aumentato di una percentuale in funzione del rischio.
5. I limiti di cui al comma 3 sono elevati sulla base delle seguenti maggiorazioni:
a) 10% per i progetti svolti da medie imprese;
b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese;
c) 15% (a concorrenza di un'intensità massima dell'80%) per i seguenti progetti:
c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e - in particolare per le grandi imprese - collaborazione con almeno una piccola o media impresa o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea;
c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte;
c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore.
6. Per gli studi di fattibilità tecnica l'intensità dell'aiuto determinato dall'intervento non può superare, in termini di ESL, i seguenti limiti:
a) 75% e 65% per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa;
b) 50% e 40% per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale svolti rispettivamente da PMI e grande impresa.
7. Nel provvedimento di concessione sono definite le modalità e il piano per la restituzione dei finanziamenti determinando le relative rate e le loro scadenze. Le rate sono calcolate - secondo criteri di progressività in rapporto a scaglioni di avanzamento - tenendo conto delle previsioni di incassi totali per la vendita dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo. Salvo quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, il piano per la restituzione dei finanziamenti che viene fissato nel provvedimento di concessione non può subire modifiche.
8. I versamenti per la restituzione dei finanziamenti hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti stessi. Gli incassi da vendita di cui è prevista l'acquisizione prima del completamento delle erogazioni sono considerati nel calcolo delle prime 4 rate.
9. Nel caso di progetti ammessi agli interventi in modo frazionato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, ferma restando la necessità che il massimale di intensità di agevolazione sia definito una tantum con il primo provvedimento di concessione, è possibile accantonare una quota di tale massimale e stabilire il piano di erogazioni e restituzioni in funzione della quota residuale. In tal caso, il piano di restituzione è aggiornato con i successivi provvedimenti, sempre nei limiti del massimale inizialmente fissato, per le ragioni seguenti:
a) aumento del profilo di rischio del progetto;
b) aumento del budget di spesa inizialmente preventivato;
c) contrazione dei risultati di mercato attesi o dilazione nel tempo del loro conseguimento, conformemente a quanto previsto al comma 10;
d) utilizzazione delle tecnologie sviluppate mediante il progetto per la realizzazione di prodotti in parte diversi da quelli previsti, conformemente a quanto stabilito al comma 11.
10. La Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominata Direzione generale) cura con cadenza periodica il monitoraggio riguardante l'andamento delle vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto accertando la consistenza degli incassi registrati allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di scostamenti rispetto all'ammontare degli incassi originariamente previsti. Il primo monitoraggio viene effettuato entro il 1° quinquennio dal momento in cui, secondo il piano esaminato in sede di procedura di concessione, era previsto l'inizio delle vendite. Nel caso di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività (di seguito denominato Direttore generale) ha la facoltà di ridefinire, previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), le condizioni e le modalità per le restituzioni, purchè non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.
11. Quando le tecnologie sviluppate con un progetto di ricerca sono utilizzate per la realizzazione di prodotti anche in parte diversi da quelli considerati originariamente per la definizione del piano di restituzione di cui al provvedimento di concessione, il Direttore generale, sentito il Comitato, ha la facoltà di ridefinire il piano di restituzione purchè non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.
Art. 7.
Anticipi rimborsabili
1. I soggetti di cui all'articolo 2, in relazione alla proposta di intervento ai sensi della legge n. 808 del 1985, hanno facoltà di proporre istanza, con adeguata motivazione riferita agli elementi di rischio caratterizzanti sostanzialmente il progetto, per la concessione di anticipi rimborsabili.
2. L'Amministrazione - nel caso di progetti caratterizzati da elevato rischio e, in particolare, ove ritenga che gli incassi derivanti dall'utilizzo dei risultati possano risultare inferiori al 50% dell'obiettivo come definito ai sensi del comma 4 - sottopone il progetto all'argomentata valutazione del Comitato prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
3. Gli anticipi rimborsabili sono concessi in misura non superiore al 60% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 40% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale, a cui si applicano le seguenti maggiorazioni:
a) 10% per i progetti svolti da medie imprese;
b) 20% per i progetti svolti da piccole imprese;
c) 15% per i seguenti progetti:
c-1) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e - in particolare per le grandi imprese - collaborazione con almeno una PMI o con impresa di altro Stato membro dell'Unione europea;
c-2) progetti che prevedono collaborazione effettiva (con esclusione di rapporti di subappalto) tra un'impresa e un organismo di ricerca a condizione che questi sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili e abbia il diritto di pubblicare i risultati derivanti dalle ricerche da esso svolte;
c-3) progetti di ricerca industriale i cui risultati sono ampiamente diffusi e divulgati, attraverso vari mezzi, tra gli esperti del settore.
4. Il provvedimento di concessione degli anticipi rimborsabili definisce - in termini di obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto - le condizioni che concretizzano l'esito positivo del progetto di ricerca e sviluppo.
5. In relazione all'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto l'impresa beneficiaria effettua versamenti in base ad aliquote definite secondo scaglioni progressivi di avanzamento riferiti all'obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati del progetto di cui al comma 4. Le aliquote e gli scaglioni sono definiti in modo che in caso di esito positivo del progetto, come specificato ai sensi del comma 4, l'impresa beneficiaria completi la restituzione dell'anticipo con l'applicazione di interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea.
6. In caso di utilizzo commerciale con incassi superiori a quelli che concretizzano l'esito positivo del progetto, l'impresa - dopo l'integrale rimborso dell'anticipo - corrisponde all'erario diritti di regia con ratei di importo pari all'1% dei ricavi per un periodo temporale non eccedente i 20 anni.
7. Il provvedimento definisce le condizioni e le modalità con le quali, in caso di utilizzo commerciale inferiore alle previsioni, l'impresa può essere esonerata dall'integrale rimborso dell'anticipo, stabilendo che il rimborso sia comunque garantito in proporzione al grado di successo conseguito.
8. L'impresa beneficiaria di anticipi rimborsabili presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto e ad effettuare i relativi versamenti entro il successivo 31 luglio.
9. Gli interventi relativi a programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera b) del trattato CE consistono nella concessione di anticipi rimborsabili secondo le condizioni stabilite dal presente articolo oppure secondo le condizioni stabilite per il progetto di comune interesse europeo dalla Commissione europea.
Art. 8.
Procedura di istruttoria e concessione
1. Le domande di cui all'art. 4, c. 5 della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
2. La Direzione generale ha la facoltà di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonchè di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
3. Entro 60 giorni dal parere del Comitato o, per i progetti oggetto di notifica individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dalla ricezione della decisione comunitaria, con decreto del Direttore generale, per i progetti valutati "molto innovativi" e "innovativi", è emanato il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare:
a) l'ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalità delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa;
d) le modalità delle restituzioni e/o gli altri adempimenti dell'impresa.
4. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attività riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso è richiesta con adeguata motivazione dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell'intervento è esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 3.
5. Entro i 15 giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 il legale rappresentante dell'impresa interessata è invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.
6. Il Direttore generale ha la facoltà di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tali scopi l'impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti.
7. Il Direttore generale ha la facoltà di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruità delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello Sviluppo Economico.
In particolare per specifici progetti nei quali ricorrono una o più delle seguenti caratteristiche:
a) hanno particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
b) interessano la partecipazione di altre imprese italiane;
c) sono stati oggetto di più di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualità di spesa, l'accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonchè da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
8. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso provvedimento di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti.
Sullo svolgimento di tali attività l'impresa, così designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.
Art. 9.
Notifiche e comunicazioni alla Commissione europea
1. I progetti favorevolmente valutati dal Comitato - preventivamente all'emanazione del provvedimento di concessione di finanziamento agevolato o di anticipi rimborsabili - sono notificati o comunicati da parte della Direzione generale alla Commissione europea, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia.
2. Sono oggetto di notifica individuale:
a) per le misure che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, tutti i casi notificati alla Commissione in base a un obbligo di notifica individuale dell'aiuto come previsto dal regolamento generale di esenzione per categoria;
b) per le misure che rientrano nel campo di applicazione della comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30 dicembre 2006, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti al progetto e agli studi di fattibilità di importo superiore - per impresa, per progetto/studio di fattibilità - rispettivamente a: 20 milioni di euro se il progetto è prevalentemente di ricerca fondamentale; 10 milioni di euro se il progetto è prevalentemente di ricerca industriale; 7,5 milioni di euro per gli altri progetti.
3. Gli aiuti non soggetti a notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di euro sono comunicati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla emanazione del provvedimento di concessione, secondo le modalità previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
4. La Direzione generale trasmette alla Commissione europea relazioni annuali relative ai progetti di cui al comma 1 contenenti informazioni su:
a) i settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti;
b) l'importo dell'aiuto per beneficiario;
c) l'intensità dell'aiuto;
d) l'effetto di incentivazione.
Art. 10.
Divieti
1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 settembre 2010
Registrato alla Corte dei conti il 30-9-2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività Produttive Registro n. 4, foglio n. 182