MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 15 dicembre 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009)

 

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2009/2010.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse è corrisposto per il biennio 2009/2010 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce
e importo
Parametri
Numero soci Capitale sottoscritto
€ 1.900,00 fino a 980 fino a € 124.000
€ 3.600,00 da 981 a 1.680 da € 124.001 a € 290.000
€ 6.400,00 oltre 1.681 oltre € 290.000

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce a) e b) richiede il possesso contestuale dei 2 parametri ivi previsti. Le Banche di credito cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenute al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2008.

Art. 3.

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.900,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009/2010.

Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.

Art. 4.

I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice Descrizione
3010

- contributo biennale;
- maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie);
- interessi per ritardato pagamento.

3014

- sanzioni

I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

Art. 5.

Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Roma, 15 dicembre 2008

Registrato alla Corte dei conti il 30-1-2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 47

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