MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 15 dicembre 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009)

 

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2009/2010.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2009/2010 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce
e importo
Parametri
Numero soci Capitale
sottoscritto
Fatturato
€ 260,00 fino a 100 fino a € 5.160,00 fino a € 75.000,00
€ 630,00 da 101 a 500 da € 5.160,01
a € 40.000,00
da € 75.000,01
a € 300.000,00
€ 1.250,00 superiore 500 superiore
a € 40.000,00
da € 300.000,01
a € 1.000.000,00
€ 1.600,00 da € 1.000.000,01
a € 2.000.000,00
€ 2.200,00 sup. a € 2.000.000,00

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce a), b), c), d) richiede il possesso contestuale dei 3 parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2008.

Per fatturato deve intendersi il "valore della produzione" di cui alla lettera a) dell'art. 2425 del Codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424, Codice civile) ovvero al "valore della produzione" di cui alla lettera a) - precisamente lettera A2) e/o A4) - dell'art. 2425 del Codice civile.

Art. 3.

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (27).

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 247.

Art. 4.

Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 260,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2009/2010. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2009.

Art. 6.

I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice Descrizione
3010

- contributo biennale;
- maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie)
- interessi per ritardato pagamento.

3011 - maggiorazioni del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
- interessi per ritardato pagamento.
3014 - sanzioni

I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.

Art. 7.

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 8.

Con apposito decreto è determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.

Roma, 15 dicembre 2008

Registrato alla Corte dei conti il 30-1-2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 48

 

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