MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 febbraio 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008)
Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto 25 febbraio 2005.
IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "Camera di commercio" la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
b) per "registro", il registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (10);
c) per "certificato elettronico", il certificato di cui all'art. 8, comma 8, lett. b) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 rilasciato per via telematica dagli Uffici del registro delle imprese secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 13 luglio 2004 (11), come integrato e modificato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005 (12);
d) per "richiedente" il soggetto che richiede il rilascio del certificato in formato elettronico all'Ufficio del registro delle imprese;
e) per "destinatario" il soggetto al quale il richiedente è tenuto a fornire il certificato elettronico.
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 355.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 2732; I.L.P. 2004, pag. 1931.
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 979; I.L.P. 2005, pag. 823.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto:
a) disciplina le modalità di richiesta e di rilascio in via telematica dei certificati elettronici ed approva i relativi modelli di richiesta e di rilascio;
b) approva le specifiche tecniche per l'individuazione della struttura e del formato dei certificati elettronici.
Art. 3.
Richiesta di certificato elettronico
1. La richiesta di certificato elettronico è effettuata anche in via telematica. La richiesta in via telematica è effettuata con l'utilizzo del modello di cui all'allegato A al presente decreto.
2. Nella richiesta di certificato elettronico l'interessato indica :
a) la Camera di commercio alla quale richiede il rilascio del certificato;
b) la tipologia di certificato richiesto fra quelle previste nell'allegato A del decreto ministeriale del 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005;
c) i propri dati identificativi;
d) il nome o la denominazione del destinatario e l'indirizzo di quest'ultimo;
e) la clausola d'uso con la quale dichiara l'utilizzo del certificato.
3. La richiesta di certificato elettronico con l'apposizione della dicitura antimafia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998, è effettuata dal legale rappresentante dell'impresa identificato dal certificato di autenticazione residente sulla Carta nazionale dei servizi.
Art. 4.
Rilascio di certificato elettronico
1. Il rilascio di certificato elettronico è effettuato in via telematica con l'utilizzo del modello di cui all'allegato B al presente decreto.
2. Il modello di cui all'allegato B contiene un frontespizio, che è parte integrante del certificato elettronico.
3. Nel frontespizio sono indicati:
a) la Camera di commercio che rilascia il certificato;
b) la tipologia di certificato richiesto fra quelle previste nell'allegato A del decreto ministeriale del 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005;
c) la dicitura che il certificato è emesso esclusivamente in formato elettronico;
d) i dati identificativi del richiedente;
e) il nome o la denominazione del destinatario;
f) l'indirizzo del destinatario;
g) la clausola d'uso con la quale viene dichiarato l'utilizzo del certificato;
h) la data di rilascio.
4. Sul frontespizio è apposta la firma digitale del Conservatore del registro delle imprese o di soggetto dallo stesso delegato ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1990, n. 241.
Art. 5.
Formato dei certificati elettronici
1. Il certificato elettronico è un unico file informatico in formato PDF/A non modificabile costituito da un frontespizio e dal certificato-tipo richiesto, così come definito dal corrispondente modello di certificato approvato dal decreto ministeriale del 13 luglio 2004, e successive modifiche ed integrazioni del D.M. 25 febbraio 2005.
2. Il documento informatico contenente il certificato in formato elettronico, generato ai sensi del comma 1, è firmato digitalmente con procedura automatica dal conservatore del registro imprese o dal soggetto delegato di cui al comma 4 dell'articolo precedente.
3. La firma digitale è apposta in conformità ai formati previsti dalla deliberazione CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4.
4. Al certificato è apposta marca temporale attestante il momento del rilascio.
5. L'imposta di bollo sui certificati elettronici è assolta in modo virtuale ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2002, n. 127 (13) e della sua circolare applicativa n. 67/E del 7 agosto 2002 (14) emanata dall'Agenzia delle entrate.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2180.
(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2634; I.L.P. 2002, pag. 2024.
Art. 6.
Attivazione della modalità di rilascio
1. La modalità di rilascio di certificati in formato elettronico di cui al presente decreto è attivata dall'1 giugno 2008.
Roma, 15 febbraio 2008
Allegati A e B ...omissis...