MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 ottobre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2010)
Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvate con decreto 23 settembre 2005.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Decreta
Art. 1.
Modifiche delle condizioni di ammissibilità
al Fondo di garanzia
1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 (5), le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (6), nella riunione del 3 giugno 2010.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore (de minimis) e nei limiti e alle condizioni in esso stabilite.
3. Sono riportate in allegato al presente decreto le modifiche alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.
Roma, 15 ottobre 2010
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2495.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2386; I.L.P. 1997, pag. 1948.
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ALLEGATO
1. La lettera p) della Parte I del decreto ministeriale 23 settembre 2005 è sostituita dalla seguente: "p) Investimenti, indica gli investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo. Sono esclusi gli investimenti relativi a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici registri effettuati da imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (codice 60.25 della classificazione ISTAT 1991)".