MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 15 ottobre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2010)

 

Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e decorrenze

dell'obbligo di comunicazione

1. L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009 (80), di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con riferimento:

a) alla comunicazione iniziale;

b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;

c) alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore.

3. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

4. Le decorrenze dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilità di comunicazioni volontarie aggiuntive nei limiti di capacità del sistema informatico di cui al comma 3 e le eventuali fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente ordine di gradualità:

a) prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti;

b) prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla benzina ed al gasolio venduti mediante modalità self service, nonchè al gpl ed al metano;

c) prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2.

5. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dall'1 febbraio 2011. I prezzi di cui al comma 4, lettere b) e c), devono essere comunicati a decorrere dalle date rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno 30 giorni prima della decorrenza stabilita.

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(80) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 2436.

Art. 2.

Modalità di comunicazione prescritte

1. I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 1, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all'obbligo di comunicazione inviandola esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet www.osservaprezzi.it, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione. Eventuali istruzioni ed indicazioni integrative sono pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche della denominazione dell'indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica può essere prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliono utilizzare il servizio. Chi aderisce volontariamente al servizio in tale fase deve rispettarne tutti i vincoli e si assoggetta ai relativi obblighi.

3. Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle comunicazioni stesse attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione.

Art. 3.

Modalità di trattamento e pubblicazione

1. Al fine di consentire l'accesso alle relative informazioni di prezzo ai consumatori mediante plurime modalità e criteri di ricerca, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al presente decreto sono immediatamente pubblicati sul sito dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, www.osservaprezzi.it. I prezzi sono pubblicati attribuendo maggiore evidenza alle cifre fino al centesimo di euro ovvero indicando ciascun prezzo con arrotondamento al centesimo di euro superiore. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento, nell'ambito del predetto osservatorio ed in collegamento dinamico con il registro delle imprese, della base dati dei soggetti obbligati alla comunicazione dei prezzi dei carburanti, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili.

2. I dati acquisiti mediante le comunicazioni obbligatorie di cui al presente decreto, non appena le fasi di attuazione ivi previste consentiranno di disporre di una copertura della rete sufficiente ad integrare tali dati con quelli attualmente utilizzati o eventualmente a sostituirli, sono utilizzati dall'Amministrazione anche in sede di comunicazione istituzionale relativamente al livello medio dei prezzi dei carburanti ed ai raffronti con gli analoghi prezzi praticati negli altri Paesi europei.

3. Ai fini della migliore attuazione del sistema di comunicazione di cui al presente decreto e di facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonchè per la graduale introduzione di altre forme di comunicazione alternative o semplificate da parte dei gestori dei prezzi praticati dei carburanti, quali comunicazioni telefoniche o mediante messaggi trasmessi con sistemi di telefonia mobile o altre forme di comunicazione automatica o intermediata da soggetti a tal fine autorizzati, nonchè al fine della graduale introduzione di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sentite le altre Direzioni generali del Ministero interessate, stipula apposite convenzioni a titolo non oneroso, o comunque nell'ambito delle risorse disponibili, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l'interesse a sponsorizzare o a gestire i relativi servizi aggiuntivi ed offrano sufficienti garanzie di riservatezza, imparzialità e trasparenza nella gestione degli stessi, con priorità per i soggetti pubblici, per quelli rappresentativi di operatori interessati e operanti senza finalità di lucro, nonchè per gli organi di informazione e i gestori di telefonia.

Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Registrato alla Corte dei conti il 5-11-2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 330

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