MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 17 gennaio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007)

 

Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice civile.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento per atto d'autorità delle società cooperative e dei loro consorzi, disposte ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile, laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purchè composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad Euro 25.000,00.

Art. 2.

E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 3.

Sono revocate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali del 17 luglio 2003 (12).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 16-2-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 131

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2657.

 

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