MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 18 marzo 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015)

 

Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 24 dicembre 2014

1. Al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo le parole "soggetti finanziatori:" sono inserite le seguenti: "le banche iscritte nell'Albo di cui all'articolo 13 del TUB e gli intermediari finanziari, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, nonchè";

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. (Prenotazione della garanzia) - 1. Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del fondo da parte dei soggetti richiedenti, i soggetti beneficiari finali possono attivare la procedura diretta di accesso al fondo prevista dal presente articolo.

2. I soggetti beneficiari finali possono, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, presentare al Gestore del fondo richiesta di prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia sui finanziamenti di cui all'articolo 3.

3. La richiesta di prenotazione di cui al comma 1 è presentata in via telematica, accedendo all'apposita Sezione del sito internet del fondo (www.fondidigaranzia.it) dedicata al microcredito", previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.

4. A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione della garanzia, il sistema informativo del fondo attribuisce automaticamente un codice identificativo alla richiesta di prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il soggetto beneficiario finale deve produrre al soggetto finanziatore al quale intende richiedere il finanziamento.

5. La prenotazione resta valida per 5 giorni lavorativi successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo del fondo. Entro il predetto termine, la prenotazione deve essere confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto, che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale richiesta di finanziamento. A tal fine, il soggetto finanziatore accede alla Sezione microcredito del sito internet del fondo, utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore del fondo in sede di abilitazione a operare con il fondo, il codice identificativo della prenotazione di cui al comma 4.

6. La prenotazione conserva la sua validità per 60 giorni successivi alla data della conferma di cui al comma 5. Nel caso in cui il soggetto finanziatore intende concedere il finanziamento richiesto al soggetto beneficiario finale deve, entro il predetto termine, inviare al Gestore del fondo la relativa richiesta di garanzia. Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia presentata oltre il predetto termine, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del fondo.

7. Al fine di agevolare i soggetti beneficiari finali, nella sezione del sito internet del fondo dedicata al microcredito, è riportato l'elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare con il fondo.

8. Il Ministero dello Sviluppo Economico definisce modalità, anche telematiche, di accesso da parte dell'Ente nazionale per il microcredito ai dati relativi alle operazioni di microcredito garantite dal fondo.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge, l'Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con Enti pubblici, Enti privati e Istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del fondo dedicate al microcredito per le microimprese. Con le predette risorse possono essere costituite apposite sezioni speciali del fondo, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2012, n. 96, utilizzabili per la concessione delle garanzie di cui al presente decreto.";

d) all'articolo 7, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni operative del fondo con quanto stabilito dal presente decreto. Le disposizioni operative del fondo così integrate sono pubblicate nel sito internet del fondo.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione di apposita circolare del Gestore del fondo, da adottare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2015

Registrato alla Corte dei conti il 29-4-2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1375

 

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