MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 18 settembre 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2009)

 

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativamente alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto sono disciplinate le agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (11), relativamente alle iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

2. I criteri e le modalità per la concessione e la fruizione delle agevolazioni sono definite nell'allegato A che è parte integrante del presente decreto.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.

Art. 2.

Con successivo decreto saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 con riferimento a iniziative nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2009

Registrato alla Corte dei conti il 30-10-2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 61

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ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE

DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 8,

COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266

1. Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attività agevolabili

1.1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati nei territori delle regioni Sicilia e Valle D'Aosta, alle condizioni di cui al Reg. CE n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L. 214 del 9 agosto 2008, concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato Regolamento GBER e nel rispetto delle intensità massime di aiuto di cui al successivo punto 3.1.

1.2. Sono ammissibili alle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della dichiarazione-domanda, posseggano i seguenti requisiti:

a) siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;

b) siano nel pieno e libero l'esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria e non essendo sottoposti a procedure concorsuali;

c) non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) operino nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

e) non si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento GBER.

1.3. Le agevolazioni sono concesse in relazione alle iniziative di cui al successivo punto 2. riguardanti i settori delle attività estrattive, delle attività manifatturiere, delle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore, gas, aria condizionata ed acqua ed il settore delle costruzioni di cui alle Sezioni B, C, D, E ed F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, nonché le attività dirette ad influire positivamente sullo sviluppo dei predetti settori, elencate nell'allegato A1. Non sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche.

1.4. Ai fini del presente decreto, le imprese vengono classificate di micro, piccola o media dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. La dimensione è calcolata con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse di cui al successivo punto 4.1.

2. Iniziative e spese ammissibili

2.1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative riguardanti la realizzazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione degli impianti produttivi. Gli investimenti relativi si distinguono in:

- investimenti fissi;

- investimenti mobili.

Devono intendersi fissi gli investimenti per i quali è prevista la collocazione e l'utilizzo esclusivo all'interno di un'unità locale dell'impresa beneficiaria; devono intendersi mobili gli investimenti per i quali non siano previsti l'impianto e l'utilizzo esclusivo in una unità locale dell'impresa beneficiaria.

In analogia a quanto previsto anche dalla normativa di cui alla legge n. 488 del 1992, gli investimenti mobili sono ammissibili alle agevolazioni a condizione che siano utilizzati esclusivamente nelle aree ammissibili di un'unica regione. Per gli investimenti mobili l'importo delle agevolazioni è determinato, tenuto conto della dimensione dell'impresa, sulla base dell'aliquota minima prevista per le aree ammissibili della regione medesima.

Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico registro, nonché le attrezzature, gli impianti ed i macchinari installati sugli stessi.

2.2. Le spese ammissibili, inerenti a e suddette iniziative, sono quelle sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti;

b) attrezzature di controllo della produzione;

c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

d) programmi per elaboratore e connessi servizi di consulenza informatica;

e1) servizi finalizzati all'adesione a un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001) e all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);

e2) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000;

f) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l'imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, nonché accessori di prima dotazione.

2.3. Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.2. devono possedere il requisito della nuova fabbricazione.

2.4. Non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse e scorte. Non sono, altresì, ammissibili gli investimenti di mera sostituzione di beni già detenuti dall'impresa. Non sono ammissibili, infine, gli oneri per spese e commissioni.

2.5. Gli investimenti di cui alla lettera d) del punto 2.2. sono ammissibili solo se effettuati dai seguenti soggetti, sulla base di appositi dettagliati contratti nei quali risulti la pertinenza alle iniziative agevolate:

a) imprese o società, anche sotto forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese;

b) Enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

c) professionisti iscritti ad un Albo professionale legalmente riconosciuto.

Le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza di cui alle lettere d), e1) ed e2) del punto 2.2. sono ammissibili purché iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale come immobilizzi immateriali. Non sono ammissibili le spese aventi carattere continuativo o periodico.

2.6. Le spese di cui alle lettere e1) ed e2) del punto 2.2. sono ammissibili anche indipendentemente dalla realizzazione di altri investimenti produttivi. L'ammontare di tali spese è ammissibile nel limite del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell'impresa richiedente (intendendosi per fatturato utile quello corrispondente alla voce A1 del conto economico relativo all'ultimo bilancio chiuso e approvato, redatto secondo le vigenti norme del Codice civile); l'agevolazione corrispondente a tali spese, calcolata come indicato al successivo punto 3.2., non può in ogni caso superare i seguenti massimali:

- € 103.291,38 per la registrazione EMAS, per il marchio ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui prodotti;

- € 25.822,84 per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001;

- € 15.493,71 per le certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9000.

Ai fini dell'ammissibilità, le suddette spese devono essere effettuate sulla base di contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro pertinenza a iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo implementate dall'impresa beneficiaria. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di conservare ed esibire in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione o del Gestore concessionario le certificazioni effettivamente rilasciate e sussistenti all'atto della richiesta di fruizione delle agevolazioni.

2.7. Le spese di cui alla lettera f) del punto 2.2. sono ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo del singolo macchinario o impianto di cui alla lettera a) del medesimo punto, al quale si riferiscono. La pertinenza di tali spese ai macchinari ed agli impianti agevolati deve esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione sono ammissibili nella misura strettamente necessaria per la messa in funzione del macchinario o impianto.

Si precisa, inoltre, che non sono ammissibili le predette spese qualora il macchinario o l'impianto cui si riferiscono non costituisca oggetto della medesima dichiarazione-domanda.

2.8. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti generali e i macchinari di tipica pertinenza degli immobili, quali i sistemi di ventilazione ed aerazione, di riscaldamento e di condizionamento, di illuminazione, di distribuzione generale della forza motrice e dei fluidi tecnici, nonché gli impianti di sorveglianza.

2.9. Tutte le spese sono ammissibili al netto di imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori non compresi tra quelli di cui alla lettera f) del punto 2.2.

2.10. I beni oggetto degli investimenti possono essere acquisiti:

- mediante acquisto diretto;

- ai sensi dell'art. 1523 del Codice civile (vendita con riserva di proprietà);

- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini - operazioni di sconto, effettuate da istituto di credito, di effetti cambiari derivanti esclusivamente dall'acquisto di nuove macchine destinate al ciclo produttivo), nella forma del pro- soluto, purché non vi sia richiesta di contributi in conto interessi;

- tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.

In sede di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione il soggetto beneficiario deve indicare la modalità effettiva di acquisizione dei beni/servizi.

2.11. In relazione agli investimenti effettuati con la legge Sabatini, gli effetti pagati dall'impresa beneficiaria utilizzatrice costituiscono la spesa ammissibile all'agevolazione; in ogni caso l'importo massimo ammissibile alle agevolazioni non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili alle agevolazioni le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi.

2.12. In relazione agli investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'impresa beneficiaria utilizzatrice alla società di leasing; in ogni caso l'importo ammissibile alle agevolazioni non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili alle agevolazioni le spese connesse al contratto di leasing, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi. Non sono ammissibili le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria se già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni. I predetti investimenti sono, inoltre; ammissibili solo se il relativo contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto di locazione.

2.13. Non sono ammissibili le spese relative ai beni e servizi autofatturati dall'impresa beneficiaria.

2.14. Nell'arco di 12 mesi dalla presentazione della prima dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, l'importo degli investimenti fissi, per ciascuna unità locale, considerato ai fini del calcolo delle agevolazioni, non può essere superiore a € 5.164.568,89. Nel caso di investimenti mobili, il predetto limite è riferito al totale degli investimenti da realizzare nell'ambito del territorio di una sola regione.

2.15. E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di non alienare, cedere o distrarre, per il periodo di 3 anni dalla data della dichiarazione per la fruizione, i beni agevolati oggetto degli investimenti fissi e mobili, come definiti al punto 2.1. Relativamente agli investimenti fissi, tenuto conto dei vincoli di cui sopra, l'installazione e l'utilizzo degli stessi in altra unità locale della stessa impresa beneficiaria è consentita a condizione che detta unità locale sia ubicata in un'area per la quale sia prevista, sin dalla data della dichiarazione-domanda di prenotazione, un'intensità di aiuto non inferiore a quella prevista per l'ubicazione originaria e che ne sia data preventiva comunicazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore concessionario. Decorsi 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione da parte del Gestore e in assenza di indicazioni contrarie, l'impresa può procedere con il cambiamento di ubicazione del bene agevolato. Qualora per la nuova ubicazione sia prevista un'intensità di aiuto maggiore di quella stabilita per l'ubicazione originaria, non sarà, comunque, riconosciuta la rideterminazione in aumento delle agevolazioni concesse.

2.16. I beni agevolati non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o Istituzioni pubbliche. Pertanto, in presenza di concessioni già intervenute di altre agevolazioni, non è possibile presentare la domanda di prenotazione delle risorse di cui al presente decreto per i medesimi beni già agevolati.

3. Misura dell'agevolazione

3.1. Le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal Reg. CE n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L. 214 del 9 agosto 2008, per gli aiuti di Stato a finalità regionale e per gli aiuti alle PMI.

3.2. Fermo restando quanto previsto al punto 2.1. relativamente agli investimenti mobili, la misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, in funzione delle dimensioni dell'impresa richiedente, nonché dell'ubicazione dell'unità locale in cui è effettuata l'installazione e l'utilizzazione dei beni oggetto dell'agevolazione, secondo le seguenti misure percentuali:

Aree Medie imprese Micro e Piccole imprese
Sicilia 40% 50%
Valle D'Aosta (87.3.c) 20% 30%
Valle D'Aosta (non 87.3.c) 10% 20%

3.3. Per garantire che gli investimenti ammissibili siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto finanziario del beneficiario, esente da qualsiasi aiuto destinato agli investimenti oggetto delle agevolazioni, deve essere almeno pari al 25% degli stessi.

4. Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni

4.1. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse finanziarie deve essere presentata nei termini e con le modalità fissati con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, in seguito alla stipula dei contratti relativi agli investimenti ammissibili che, nel caso di acquisto diretto, possono consistere anche nelle forme di ordine e relativa conferma d'ordine. Ai fini dell'ammissibilità, i suddetti contratti devono risultare stipulati in data non antecedente alla data di pubblicazione del provvedimento con cui sono fissati i termini di presentazione delle domande e devono essere condizionati, anche attraverso idonea alternativa documentazione, all'effettiva concessione delle agevolazioni. Non sono ammissibili alle agevolazioni quei beni/servizi che, a qualsiasi titolo, risultino realizzati o acquistati o anche solo nella disponibilità dell'impresa beneficiaria in data antecedente a quella del predetto provvedimento. E' consentito all'impresa di modificare la modalità di acquisto dei beni agevolati originariamente prevista. In tali casi, in sede di fruizione delle agevolazioni, unitamente alla documentazione riguardante l'acquisizione dei beni, deve essere fornita anche copia degli atti comprovanti il possesso dei requisiti riferiti alle modalità di acquisizione originariamente indicate nella domanda di prenotazione.

4.2. Le procedure per la presentazione delle domande sono stabilite con il provvedimento di cui al punto 4.1. Il Gestore concessionario renderà disponibili i moduli di dichiarazione-domanda attraverso supporto informatico.

4.3. Gli investimenti mobili devono essere oggetto, a pena di esclusione, di specifica dichiarazione-domanda distinta da quella concernente gli investimenti fissi. Con la successiva domanda di prenotazione e fruizione delle agevolazioni l'impresa dichiara, tra l'altro, di possedere almeno una sede operativa nelle aree ammissibili del territorio regionale interessato e sottoscrive, inoltre uno specifico impegno a tenere costantemente aggiornato un registro dal quale risulti l'effettiva localizzazione dei beni mobili oggetto delle agevolazioni.

4.4. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse finanziarie deve essere sottoscritta nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza del Collegio sindacale, da un revisore contabile iscritto al relativo registro. La data di sottoscrizione non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di spedizione o di consegna, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

4.5. La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse su investimenti fissi deve essere riferita ad una sola unità locale.

4.6 Entro 60 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione-domanda, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale della stessa e della disponibilità delle risorse, è effettuata la prenotazione delle agevolazioni, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, dandone comunicazione all'impresa interessata.

4.7. Possono essere presentate più dichiarazioni-domanda di prenotazione per la stessa unità locale purché per investimenti diversi. Ai fini del rispetto delle limitazioni di cui al punto 3.2., è verificato l'ammontare degli investimenti ammessi alla prenotazione nei 12 mesi precedenti la data di presentazione di ciascuna dichiarazione-domanda.

4.8. Sono motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:

a) l'incompletezza della dichiarazione-domanda relativamente agli elementi ivi contenuti, nonché alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti ovvero la non conformità degli elementi risultanti dalla dichiarazione-domanda;

b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dal Gestore;

c) la presentazione della dichiarazione-domanda oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione.

5. Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni

5.1. Gli investimenti oggetto dell'agevolazione devono essere completamente realizzati entro 30 mesi dalla data di arrivo della dichiarazione-domanda di prenotazione. E' consentita una sola proroga, per un massimo di 12 mesi del termine suddetto per cause non imputabili all'impresa beneficiaria.

In base alla tipologia dei beni agevolati e alla modalità di acquisizione, si considerano realizzati:

a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;

b) beni immateriali, servizi di consulenza e certificazioni: quando sono consegnati (secondo le modalità previste da apposito verbale riferito al relativo contratto di acquisizione), fatturati e pagati. Il verbale deve fare riferimento a documentazione tecnica adeguata a descrivere le attività svolte, gli obiettivi e i risultati raggiunti, i diritti conseguiti e l'inerenza all'iniziativa agevolata. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore pacchettizzati (cosiddetto software per tiratura). Le certificazioni devono risultare rilasciate e in corso di validità alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.

Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:

1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del Codice civile, il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato, comprensivo dell'IVA;

2) nel caso di investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, i canoni che costituiscono la spesa ammessa devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;

3) nel caso dei beni acquisiti alle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (Legge Sabatini), è necessario che siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a copertura totale della fornitura ed il fornitore si sia dichiarato soddisfatto del pagamento effettuato per il tramite dell'istituto di credito.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti relativi all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro, si considera il controvalore riportato sulla bolletta doganale d'importazione.

Non è ammesso il valore di eventuali beni dati in permuta.

5.2. La dichiarazione-domanda per la fruizione, deve essere presentata, in un'unica soluzione, al Gestore concessionario, non anteriormente alla comunicazione dello stesso di avvenuta prenotazione delle risorse a favore del beneficiario e, comunque, entro 2 mesi dalla data di completa realizzazione degli investimenti agevolati.

5.3. La dichiarazione-domanda di fruizione deve essere redatta e sottoscritta, con le stesse modalità della domanda di prenotazione, utilizzando i moduli che il Gestore concessionario renderà disponibili.

5.4. Alla dichiarazione-domanda di fruizione deve essere allegata la documentazione nella stessa indicata, che verrà esaminata al fine di verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati dall'impresa.

5.5. Successivamente alla verifica del Gestore concessionario circa la regolarità formale e la compatibilità della dichiarazione-domanda di fruizione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione e all'acquisizione della certificazione antimafia (per la quale nel seguito si forniscono dettagliate istruzioni), è disposta la liquidazione dell'agevolazione, in unica soluzione nel limite delle risorse prenotate. L'agevolazione è, comunque, rideterminata con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati. L'importo così rideterminato non può in nessun caso essere superiore a quello concesso in fase di prenotazione.

5.6. Il provvedimento di liquidazione delle agevolazioni viene comunicato all'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di fruizione, fatti salvi i casi in cui occorre acquisire la documentazione antimafia. In tal caso si provvede alla comunicazione del provvedimento di liquidazione condizionato.

5.7. La comunicazione, che reca i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'investimento e dell'agevolazione liquidata, è corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, al cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, con l'indicazione dell'importo dell'agevolazione fruita. L'impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte e degli altri oneri in compensazione attraverso il modello F24. Nei casi di comunicazione condizionata, il predetto modulo è trasmesso soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.

5.8. L'agevolazione può essere utilizzata, in una o più soluzioni, a decorrere dal 30° giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione ed entro il termine massimo di 5 anni dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa. Qualora l'impresa sia titolare di più provvedimenti di liquidazione, è fatto obbligo alla stessa di procedere alla fruizione secondo il loro ordine cronologico.

5.9. Gli investimenti oggetto della domanda di fruizione devono essere quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale dovrà essere attestata nella dichiarazione-domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere allegata anche una perizia giurata, rilasciata da professionista competente nella materia, esterno alla struttura aziendale, iscritto in un Albo professionale legalmente riconosciuto, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato A2, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostituiti.

5.10. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni oggetto delle agevolazioni, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 8, c. 2, legge n. 266/1997.". Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata ammissibile e si procederà alla revoca della corrispondente agevolazione.

5.11. La concessione dell'agevolazione è disposta con provvedimento di liquidazione e il conseguente rilascio del modello di liquidazione. L'atto concessivo è subordinato all'acquisizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la dichiarazione-domanda di fruizione deve essere corredata dei documenti necessari per il rilascio della certificazione antimafia.

6. Controlli documentali

6.1. Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore concessionario verifica se la documentazione trasmessa trova piena rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche si concludono entro 120 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la comunicazione dell'esito all'impresa interessata.

6.2. Nel caso di carenza di documentazione, il Gestore concessionario chiederà all'impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, che dovranno essere trasmesse entro 60 giorni, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore concessionario provvederà a comunicare l'avvio del procedimento di revoca. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al punto 6.1.

7. Ispezioni, revoche e sanzioni

7.1. L'Amministrazione competente, direttamente o per il tramite del Gestore concessionario, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese beneficiarie per verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa. A tal fine, l'impresa beneficiaria, con la dichiarazione-domanda di fruizione, si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione competente: o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa agli investimenti realizzati e ai rapporti con i fornitori, per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

7.2. Le ispezioni possono essere disposte dall'Amministrazione competente e/o dal Gestore concessionario, anche a campione, nel corso dei 3 anni successivi al provvedimento di liquidazione.

7.3. Qualora i controlli documentali ovvero le ispezioni comprovino l'assenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni o delle condizioni per il mantenimento delle stesse, l'Amministrazione competente, su segnalazione del Gestore concessionario, avvia i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, rivalutate e, ove ne ricorrano le condizioni, maggiorate delle sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

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ALLEGATO A1

Elenco dei servizi, raggruppati per Divisione della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie (punto 1.3. dell'Allegato A)

N.B.: Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove è indicata la sola divisione, sono da considerare ammissibili tutte le attività che l'ISTAT include nella divisione medesima; laddove, viceversa, è indicata oltre alla divisione il riferimento al codice, è da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attività citata.

52 - Magazzinaggio ed attività di supporto ai trasporti.

56 - Mense e catering continuativo su base contrattuale (56.29) .

61- Telecomunicazioni (61.1 - 61.2 - 61.3).

62- Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.

69 - Attività degli studi legali 69.10.10); attività degli studi commerciali (69.2).

70 - Attività di consulenza gestionale (70.22).

71 - Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi e analisi tecniche.

72 - Ricerca scientifica e sviluppo.

73 - Pubblicità e ricerche di mercato.

74 - Altre attività professionali, limitatamente a:

a) design di moda e design industriale (74.10.10);

b) attività di aerofocinematografia (74.20.12);

c) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (74.20.2);

d) traduzione ed interpretariato (74.3).

78 - Attività di ricerca, selezione, fornitura del personale.

80 - Servizi di vigilanza privata (80.1 - 80.2).

82 - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio (82.19); attività dei call center (82.2); organizzazione di convegni le fiere (82.3); attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi (82.92).

85 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (85.32.09), limitatamente alla formazione professionale regionale post-obbligo della durata di 1-3 anni; istruzione post-secondaria non universitaria (85.41).

96 - Attività delle lavanderie industriali (96.01.1).

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ALLEGATO A2

SCHEMA DELLA PERIZIA ASSEVERATA

PER L'ATTESTAZIONE DI EQUIVALENZA FUNZIONALE

Da rilasciare da parte di professionista competente nella materia, iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, allorquando i beni realizzati ed esposti nella dichiarazione-domanda di fruizione differiscano da quelli esposti nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.

Si rammenta che la perizia asseverata non potrà essere considerata esauriente se priva dell'esplicita assunzione di responsabilità da parte del firmatario circa il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa dei beni in relazione all'equivalenza funzionale degli stessi per le finalità produttive esposte dall'impresa di prenotazione.

Il sottoscritto ......................................., iscritto all'albo/ordine dei ................................... della provincia di ..............., al numero ................ incaricato dalla ditta .................................... con sede in ............................................................. via .................................. esterno alla ditta stessa, codice fiscale ...................................... partita IVA ........................,

di certificare con perizia asseverata a giuramento:

- l'acquisizione e la realizzazione dei seguenti investimenti:

(descrivere gli investimenti effettivamente realizzati con l'indicazione degli elementi identificativi - numero matricola - la localizzazione ed il costo degli stessi, le funzioni elaborate in rapporto al ciclo produttivo in cui sono inseriti);

- l'equivalenza funzionale dei predetti investimenti in rapporto a quelli, di seguito riassunti, già esposti dalla ditta nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse:

(descrivere brevemente gli investimenti già previsti per la prenotazione e non realizzati con l'indicazione del costo previsto degli stessi, delle funzioni previste in rapporto al ciclo produttivo in cui dovrebbero essere inseriti e delle motivazioni a giustificazione della intervenuta variazione).

Data ...........................

Firma asseverata del professionista

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