MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 18 settembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014)

 

Individuazione delle misure volte a rafforzare la governance delle società cooperative di consumo con numero di soci superiore a 100.000.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministero, il Ministero dello Sviluppo Economico;

b) cooperative: le società cooperative di consumo con scopo mutualistico di cui agli artt. 2511 ss. del Codice civile, con numero di soci superiore a 100.000.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure volte a rafforzare il livello di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa.

2. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'aumento della trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, il rafforzamento dell'informazione e della partecipazione dei soci alle assemblee nonchè attraverso il rafforzamento dei diritti di questi ultimi nei confronti dei Consigli di amministrazione.

Art. 3.

Misure di trasparenza

1. Allo scopo di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche nei confronti dei soci e permettere loro di verificare l'effettivo perseguimento dello scopo mutualistico, le cooperative devono garantire ai soci l'accesso, attraverso i propri siti web, alle seguenti informazioni:

a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa e ai rapporti relativi agli sconti applicati esclusivamente ai soci, per gruppi di prodotti, dai quali si deduce la quota media dello sconto, l'ammontare totale e il numero dei soci che ne hanno beneficiato;

b) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore dei soci e ai relativi costi;

c) alle iniziative assunte dalle cooperative in favore delle comunità e ai relativi costi.

2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, lo statuto deve prevedere che, nei principali punti di vendita, siano istituiti corner informatici, attraverso i quali consentire ai soci di accedere alle informazioni di cui al comma precedente e comunicare con la cooperativa in termini propositivi o critici, o, in via alternativa, deve prevedere l'utilizzo dell'house organ al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della cooperativa medesima.

Art. 4.

Misure di informazione e partecipazione

1. Allo scopo di rafforzare la partecipazione dei soci alle assemblee lo statuto della cooperativa deve prevedere:

a) l'ampliamento del numero delle assemblee separate di cui all'art. 2540 del Codice civile, prevedendo che, qualora la cooperativa abbia più di 3.000 soci e svolga la propria attività in più province, si svolga almeno una assemblea separata in ogni provincia, salvo il caso di province in cui il numero dei soci sia inferiore a 500;

b) la comunicazione relativa alla convocazione delle assemblee e degli ordini del giorno attraverso l'uso di strumenti telematici, da inviare almeno 15 giorni prima della data indicata per il loro svolgimento;

c) la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee sul giornale di maggiore diffusione del luogo dove la cooperativa ha la sede legale o attraverso il sito internet della cooperativa medesima;

d) il diritto dei soci di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali il Consiglio di amministrazione è tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;

e) l'individuazione delle materie attinenti allo scambio mutualistico sulle quali il Consiglio di amministrazione della cooperativa è tenuto a richiedere i pareri agli Organismi territoriali e, qualora ritenga di non accoglierli, a motivare agli stessi l'eventuale provvedimento di non accoglimento.

Art. 5.

Esclusione del socio

1. Ai sensi dell'art. 2533 del Cod. civ., l'atto costitutivo della cooperativa deve prevedere l'esclusione del socio dalla compagine sociale se in via alternativa e per almeno 1 anno:

a) non ha partecipato all'assemblea e agli Organismi territoriali;

b) non ha acquistato beni o servizi;

c) non ha intrattenuto rapporti finanziari, quali il prestito sociale, in conformità all'atto costitutivo.

Art. 6.

Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2014

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