MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 19 febbraio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007)

 

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (35).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni

1. La detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della Legge finanziaria 2007, spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonchè di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera a).

2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.

3. La detrazione di cui al comma 1 precedente compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, nè per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.

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(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 2.

Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.

Art. 3.

Spesa massima ammissibile per i motori elettrici

ad elevata efficienza

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in Tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa Tabella 1.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfettari di Tabella 1.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di € 1.500 per ciascun motore.

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TABELLA 1

MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA -

TETTI DI SPESA AMMISSIBILE

IN FUNZIONE DELLA POTENZA NOMINALE

Potenza nominale
(kW)
Spesa massima
ammissibile per acquisto singolo motore (euro)
Spesa
ammissibile
per installazione
singolo motore (euro)
Spesa massima
ammissibile totale
per singolo motore
(euro)
5,5 700 100 800
7,5 850 100 950
11,5 1.000 100 1.100
15,5 1.200 100 1.300
18,5 1.500 150 1.650
22,5 1.800 150 1.950
30,5 2.200 150 2.350
37,5 2.600 150 2.750
45,5 3.300 200 3.500
55,5 4.000 200 4.200
75,5 5.300 200 5.500
90,5 6.100 200 6.300

Art. 4.

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda

per motori elettrici ad elevata efficienza

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a:

a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione;

b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, attraverso il seguente sito Internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro il medesimo termine, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 motori elettrici. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 5.

Variatori di velocità (inverter)

1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.

Art. 6.

Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter)

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in Tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa Tabella 2.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfettari di Tabella 2.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di € 1.500 per ciascun variatore di velocità (inverter).

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TABELLA 2

VARIATORI DI VELOCITA' (INVERTER) -

TETTO DI SPESA MASSIMO IN FUNZIONE

DELLA POTENZA NOMINALE

Potenza
nominale
(kW)
Spesa massima
ammissibile
per acquisto
singolo variatore
di velocità
(inverter) (euro)
Spesa ammissibile
per installazione
singolo variatore
di velocità (euro)
Spesa massima
ammissibile totale
per singolo
variatore di velocità inverter (euro)
7,5 1.200 200 1.400
11,5 1.450 200 1.650
15,5 1.850 200 2.050
18,5 2.400 300 2.700
22,5 2.700 300 3.000
30,5 3.400 300 3.700
37,5 3.800 400 4.200
45,5 4.600 400 5.000
55,5 5.300 400 5.700
75,5 6.200 500 6.700
90,5 7.700 500 8.200

Art. 7.

Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda

per variatori di velocità (inverter)

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, all'ENEA attraverso il seguente sito Internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro i medesimi termini, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 inverter. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 8.

Cumulabilità

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della Legge finanziaria 2007.

2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con specifici incentivi disposti da regioni, province e comuni.

Art. 9.

Disposizioni in materia di ritiro

delle apparecchiature sostituite

1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della Legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Le modalità di ritiro delle apparecchiature sostituite di cui al comma 357, della Legge finanziaria 2007 sono conformi a quanto prescritto nel decreto del Ministro delle Comunicazioni attuativo dell'art. 1, comma 357, della stessa legge.

Art. 10.

Monitoraggio e comunicazione dei risultati

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio 2008 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

Roma, 19 febbraio 2007

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