MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 marzo 2018.
(Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018)
Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Autorizzazione all'incremento delle misure
del diritto annuale per gli anni 2018-2019
1. E' autorizzato per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Rendicontazione delle risorse
derivanti dall'incremento
delle misure del diritto annuale
1. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati nel comma 1 dell'art. 1, ad inviare, unitamente alle Camere di commercio di cui all'allegato A del decreto 22 maggio 2017 e ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo unico del medesimo decreto, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti di cui al comma 1.
2. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto e le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017 sono tenute ad allegare al rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal Presidente del Collegio dei revisori, e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso in cui le Camere di commercio affidano alle loro aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sarà inviata alla Camera di commercio debitamente vistata dal Presidente del Collegio dei revisori della azienda speciale o dell'unione regionale.
3. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del decreto 22 maggio 2017 sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2017 e non già rendicontate ai sensi del comma 2 dell'articolo unico del decreto 22 maggio 2017, entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018.
4. Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 e non già rendicontate ai sensi del comma 1 entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2019.
Art. 3.
Termine versamento conguaglio
1. Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato ...omissis...
Registrato alla Corte dei conti il 29-3-2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-184 Ministero dello Sviluppo Economico