MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011)

 

Fissazione per l'anno 2011 del contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Decreta:

Articolo unico

1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione per l'anno 2011 è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2010.

2. I versamenti di cui al comma i devono essere effettuati entro il 31 luglio 2011. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2010.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

 

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