MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 aprile 2010, n. 101.
(Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2010)
Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) PMI: le imprese come definite dalla Commissione europea con Raccomandazione n. 2003/361 del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della stessa;
b) capitale di rischio: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed espansione (fasi seed, start-up e di espansione);
c) equity (capitale proprio): quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata da azioni o quote emesse per gli investitori;
d) quasi-equity: strumenti il cui rendimento, per chi li detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito), si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria, e non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
e) seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo di un'idea imprenditoriale che precedono la fase di start-up;
f) start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
g) capitale di espansione: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
h) venture capital: l'investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende l'early-stage capital e il capitale di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out;
i) fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso: indica il fondo comune di investimento in cui l'ammontare del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento dell'istituzione del fondo stesso ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate;
l) early-stage capital: capitale per le fasi iniziali di un'impresa e comprende il seed capital e lo start-up capital;
m) capitale di sostituzione: acquisto di azioni o quote esistenti di una società da parte di un altro organismo di investimento in private equity o da parte di uno o più altri azionisti;
n) private equity: investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out;
o) buy-out ovvero acquisizione con indebitamento: acquisizione, attraverso una trattativa o un'offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni;
p) strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento; comprende la vendita commerciale, la liquidazione, il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica;
q) zone assistite: le aree del territorio nazionale che rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) o 87.3.c) del trattato CE;
r) Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico;
s) soggetti intermediari: banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonchè, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia.
Art. 2.
Finalità del regolamento
1. Il presente decreto individua modalità d'intervento pubblico a sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle PMI nelle fasi iniziali della loro crescita e nella fase di espansione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di intermediazione finanziaria e di aiuti di Stato, anche con riferimento ai divieti e limitazioni previsti dalla vigente normativa comunitaria per taluni settori di attività. Le PMI beneficiarie non devono essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.
2. Dall'ambito di applicazione dell'intervento di cui al presente decreto sono esclusi gli investimenti diretti nel capitale delle PMI da parte del Ministero, ovvero delle altre amministrazioni di cui all'articolo 12 del presente decreto.
Art. 3.
Forme dell'intervento
1. L'intervento di cui al presente decreto si attua attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie, proposte e gestite dai soggetti intermediari e selezionate sulla base della procedura di cui all'articolo 6, che prevedono l'utilizzo delle seguenti forme tecniche:
a) sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso;
b) coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equity e quasi-equity, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio;
c) strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati alla acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI. Il rendimento di tali strumenti finanziari deve essere correlato all'andamento del valore economico corrente delle partecipazioni.
2. Il bando o avviso pubblico di cui all'articolo 6, comma 1, indica la forma tecnica da utilizzare nell'ambito di quelle previste al comma 1, ovvero invita i soggetti intermediari a proporre forme tecniche, anche diverse da quelle indicate al comma 1, dai medesimi ritenute più idonee ed efficaci in relazione al perseguimento delle finalità pubbliche indicate.
3. Nel caso in cui, a seguito della procedura competitiva stabilita all'articolo 6, venga selezionata una operazione finanziaria in cui sia previsto l'utilizzo di una forma tecnica non compresa tra quelle di cui al comma 1, si avvia la procedura di verifica di compatibilità con il trattato CE prevista dall'articolo 7.
Art. 4.
Condizioni e misura dell'intervento
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, ai fini dell'ammissibilità all'intervento di cui al presente decreto, devono rispettare le seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego della forma tecnica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non può superare il 50% dell'ammontare complessivo del fondo di investimento, ovvero il 70% nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in PMI situate in zone assistite;
b) nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego delle forme tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), la quota di partecipazione pubblica non deve superare il 50% dell'importo complessivamente investito; nel caso di fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni in capitale di rischio nelle PMI, la copertura pubblica di perdite sottostanti è limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali;
c) le scelte di investimento dei fondi nelle PMI devono essere basate su criteri commerciali, ossia orientate solo a fini di profitto;
d) la tranche di investimento in capitale di rischio finanziata attraverso l'intervento di cui al presente decreto non deve essere superiore, per ciascuna PMI destinataria, a 1,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi; la tranche comprende sia gli investimenti effettuati dai Fondi pubblici che i coinvestimenti privati;
e) gli investimenti nel capitale di rischio devono essere limitati fino alla fase di espansione per le piccole imprese di tutto il territorio nazionale e per le medie imprese situate in zone assistite, nonchè fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite;
f) devono essere escluse le operazioni che prevedono la partecipazione al capitale di imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio, nonchè di imprese in difficoltà, così come definite dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
g) devono essere esclusi gli aiuti in favore di attività connesse alle esportazioni, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, e gli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
h) le decisioni di investimento devono essere assunte a fronte di programmi proposti da PMI economicamente redditizie, sulla base di business plan dettagliati, che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti, e che consentono di stimare preventivamente la redditività degli investimenti;
i) gli investitori privati devono essere adeguatamente rappresentati nel processo decisionale relativo agli investimenti;
l) per ogni investimento in capitale di rischio deve essere prevista una strategia di uscita chiara e realistica, secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento.
2. I soggetti intermediari possono presentare, fornendo dettagliata motivazione in relazione alla esistenza di specifici casi di fallimento del mercato, proposte di operazioni finanziarie in deroga ad una o più delle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui, a seguito della procedura competitiva di cui all'articolo 6, tali proposte vengano selezionate, si avvia la procedura di verifica di compatibilità con il trattato CE prevista dall'articolo 7.
Art. 5.
Effetto di incentivazione
1. Le operazioni finanziarie proposte sono volte alla realizzazione di misure che incoraggino gli investitori privati ad apportare capitale di rischio alle PMI, anche attraverso una remunerazione dei capitali pubblici a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri investitori. La quantificazione di tali misure di incentivazione, al fine di garantire che l'aiuto derivante dall'intervento di cui al presente decreto sia limitato al minimo indispensabile, è utilizzata quale criterio di selezione nell'ambito dei princìpi stabiliti all'articolo 6, in particolare al comma 3, lettera h).
Art. 6.
Procedura competitiva
1. Il Ministero, ovvero le altre Amministrazioni di cui all'articolo 12, provvedono alla pubblicazione di bandi o avvisi per la presentazione da parte dei soggetti intermediari di proposte di operazioni finanziarie con cui effettuare l'intervento.
2. Attraverso i bandi o avvisi pubblici di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) gli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire;
b) l'ammontare di risorse disponibili;
c) eventuali ulteriori requisiti dei soggetti intermediari che possono presentare domanda di partecipazione;
d) indicazioni sulle forme tecniche dell'intervento di cui all'articolo 3;
e) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
f) i criteri di selezione delle domande, nel rispetto di quanto previsto al comma 3;
g) le modalità con le quali verrà svolta l'attività di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 9;
h) i dati, le informazioni e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti intermediari dovranno fornire per il controllo, il monitoraggio e la valutazione delle operazioni finanziarie ammesse all'intervento di cui all'articolo 9;
i) le cause specifiche di revoca degli interventi, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento delle proposte.
3. Le operazioni finanziarie proposte sono valutate sulla base dei criteri indicati nei bandi o avvisi di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti princìpi cui è improntata la selezione:
a) equilibrata ripartizione del rischio tra tutti i soggetti che partecipano all'operazione finanziaria proposta;
b) impegno di risorse pubbliche richieste, in termini sia assoluti che rispetto alle risorse finanziarie private impiegate nell'operazione proposta;
c) adeguatezza della struttura dei soggetti richiedenti per l'attività di valutazione e investimento nel capitale di rischio di PMI, anche in termini di esperienza e professionalità;
d) numero, tipologia, ammontare e area geografica dei previsti investimenti;
e) ambiti di attività nei quali si propone di effettuare gli investimenti;
f) procedure proposte dai soggetti intermediari per la gestione delle operazioni finanziarie e per la selezione degli investimenti;
g) trasparenza delle informazioni sull'attuazione delle operazioni proposte e sulle PMI finanziate;
h) combinazione rischio/rendimento dell'operazione finanziaria proposta e misura delle condizioni preferenziali previste in favore degli investitori privati;
i) garanzia di accesso all'operazione per gli investitori privati;
l) misura delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario proponente e prevalenza della componente variabile, direttamente correlata al risultato degli investimenti, rispetto alla eventuale componente fissa delle medesime commissioni di gestione;
m) adeguatezza del sistema dei controlli proposto dal soggetto intermediario per la corretta gestione dell'operazione finanziaria.
4. Tra i princìpi selettivi stabiliti al comma 3 è riconosciuta priorità alla misura delle condizioni preferenziali previste in favore degli intermediari, di cui alla lettera h), e alla misura delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario proponente, di cui alla lettera l). La misura delle predette condizioni preferenziali e delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario deve essere limitata al minimo indispensabile e deve essere valutata in rapporto ai livelli generalmente riconosciuti dal mercato.
5. Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e di valutazione viene adottato il decreto di assegnazione delle risorse.
Art. 7.
Compatibilità delle operazioni finanziarie con il trattato CE
1. Per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 2, l'ammissione all'intervento di cui al presente decreto è subordinata all'esito positivo della procedura di verifica, prevista dalle vigenti disposizioni comunitarie, di compatibilità con il trattato CE.
Art. 8.
Revoche
1. Al verificarsi dei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera i), si dispone la revoca, totale o parziale, degli interventi, sono interrotti i versamenti ai soggetti intermediari interessati e si procede al recupero delle somme dagli stessi dovute.
Art. 9.
Controllo e monitoraggio
1. Il Ministero, ovvero le altre Amministrazioni di cui all'articolo 12, provvedono al controllo e al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi realizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari selezionati. Il controllo è relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni realizzate in termini di conformità degli investimenti e dei soggetti finanziati rispetto agli obiettivi ed agli impegni assunti dai soggetti intermediari. Il monitoraggio è rivolto alla valutazione della gestione finanziaria degli interventi e dell'impatto degli stessi.
Art. 10.
Cumulo
1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi del presente decreto siano cumulati con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o da Enti e Istituzioni pubbliche, i relativi importi massimi sono ridotti del 50%, ovvero del 20% per le PMI destinatarie situate in zone assistite.
Art. 11.
Divieti
1. Gli aiuti previsti dal presente decreto non possono essere concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Art. 12.
Attuazione da parte di altre Amministrazioni
1. Le Amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione degli aiuti previsti dal presente decreto, ne danno preventiva comunicazione agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonchè l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale di quanto previsto dal presente decreto. I criteri e le modalità per la trasmissione delle predette comunicazioni e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero.
Art. 13.
Relazioni annuali
1. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alla attuazione del presente regime di aiuto comprendenti, in particolare, una Tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati, un elenco di tutte le imprese beneficiarie degli interventi, una breve descrizione dell'attività dei fondi di investimento con dettagli sulle operazioni potenziali verificate e delle operazioni effettivamente compiute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 aprile 2010
Registrato alla Corte dei conti il 14-6-2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 127