MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 aprile 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011)
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011, ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (16) e da ogni soggetto iscritto nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 518; I.L.P. 1994, pag. 355.
Art. 2.
Misure fisse
1. Per le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88.
2. Per le imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 200.
3. Per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento, il diritto annuale è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di € 30.
Art. 3.
Fasce di fatturato e aliquote
1. Per tutte le altre imprese iscritte nel registro delle imprese diverse da quelle individuate nell'art. 2, commi 1 e 2, il diritto annuale è determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2010 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
| Scagioni di fatturato | Aliquote | |
| da € | a € | |
| 0 | 100.000 | € 200 (misura fissa) |
| oltre 100.000 | 250.000 | 0,015% |
| oltre 250.000 | 500.000 | 0,013% |
| oltre 500.000 | 1.000.000 | 0,010% |
| oltre 1.000.000 | 10.000.000 | 0,009% |
| oltre 10.00.000 | 35.000.000 | 0,005% |
| oltre 35.000.000 | 50.000.000 | 0,003% |
| oltre 50.000.000 | 0,001% | |
| (fino ad un massimo di € 40.000) | ||
2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola e le società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nella misura fissa prevista per il 1° scaglione di fatturato.
3. Per le imprese con ragione di società semplice agricola, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nel 50% della misura fissa prevista per il 1° scaglione di fatturato.
Art. 4.
Nuove imprese iscritte nel corso del 2011
1. Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale o nella Sezione ordinaria del registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2011 sono tenuti al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese diverse da quelle di cui al comma 1 iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le società semplici agricole dall'art. 3, comma 3.
3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese già iscritte nel registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 1 e 2.
Art. 5.
Unità locali e sedi secondarie
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200.
2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a € 110.
Art. 6.
Modalità di versamento
1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (17), entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole Camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna Camera di commercio.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
Art. 7.
Fondo perequativo di cui al comma 9,
dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
1. La quota per l'anno 2011 del diritto annuale riscosso, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole Camere di commercio alla data del 31 dicembre 2010, da riservare al Fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni Camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:
- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569 fino a € 10.329.138;
- 6,6% oltre € 10.329.138.
2. L'ammontare del Fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle Camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, e per il restante 50% a favore delle Camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle Camere di commercio.
3. Le risorse del Fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000, per contribuire ad una iniziativa di sistema, in continuità con l'analoga iniziativa prevista dal corrispondente decreto interministeriale 22 dicembre 2009, che destini ulteriori risorse, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di PMI e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere.
4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
5. L'Unione italiana delle Camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del Fondo perequativo.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2011.
Roma, 21 aprile 2011
Registrato alla Corte dei Conti il 25-5-2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle Attività Produttive, registro n. 3, foglio n. 161.