MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 22 aprile 2022.

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2022)

 

Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DI CONCERTO CON

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

...omissis...

 

Decreta:

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

 

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a. ABI: Associazione bancaria italiana;

b. Agenzia: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia;

c. banca: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e successive modificazioni ed integrazioni, aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

d. CDP: Cassa depositi e prestiti Spa;

e. convenzione: la convenzione stipulata in data 17 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Ministero, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e CDP ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

f. decreto crescita: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;

g. decreto-legge n. 69/2013: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni;

h. decreto-legge n. 3/2015: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;

i. decreto semplificazioni: il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni;

j. DSAN: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

k. finanziamento: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato, ovvero contrattualizzato se di importo inferiore, a favore di una PMI da un soggetto finanziatore;

l. Fondo di garanzia: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

m. intermediario finanziario: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del Testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purchè garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

n. investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del Codice civile, nonchè di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

o. investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (3);

p. investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi;

q. legge n. 232/2016: la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);

r. legge n. 160/2019: la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (4)(Legge di bilancio 2020);

s. Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico;

t. piattaforma Nuova Sabatini: la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo II;

u. piattaforma Nuova Sabatini Sud: la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero, alle PMI e ai soggetti finanziatori, per la gestione delle agevolazioni di cui al Capo III;

v. PMI: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003 e dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

w. regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

x. registri SIAN e SIPA: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

y. regolamento ABER: il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e successive modificazioni ed integrazioni;

z. regolamento FIBER: il Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e successive modificazioni ed integrazioni;

aa. regolamento GBER: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modificazioni ed integrazioni;

bb. RNA: il registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 31 maggio 2017, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni;

cc. soggetto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario aderente alla convenzione che concede il finanziamento;

dd. unità locale: l'unità, come risultante dai sistemi camerali, ubicata in luogo diverso da quello della sede legale, comunque ed esclusivamente sul territorio nazionale, nella quale è esercitata stabilmente una o più attività dell'impresa.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2019, pag. 1405; I.L.P. 20, pag.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 2949.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 196; I.L.P. 2017, pag. 68.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 425; I.L.P. 2020, pag. 233.

 

Art. 2.

 

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonchè di raccordo con i finanziamenti di cui agli articoli 8 e 17 del presente decreto, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta di cui alle disposizioni di legge citate in premessa. In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:

a. agevolazioni per investimenti in beni strumentali;

b. agevolazioni per investimenti 4.0;

c. agevolazioni per investimenti green.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 160/2019, il presente decreto disciplina, altresì, le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato previsto dalla medesima legge a favore delle imprese che realizzano gli interventi di cui al comma 1 nelle regioni del Mezzogiorno.

3. Alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, gli investimenti 4.0 e gli investimenti green di cui al comma 1 è dedicato il Capo II del presente decreto, mentre, al Capo III è contenuta la disciplina per il riconoscimento del contributo maggiorato di cui al comma 2. Il presente Capo, il Capo IV e il Capo V recano disposizioni comuni applicabili a tutti gli interventi, fatte salve le previsioni speciali ivi contenute.

 

Art. 3.

 

Gestione dell'intervento

1. L'intervento agevolativo di cui al presente decreto è gestito dal Ministero, che può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, del supporto tecnico-specialistico di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

Art. 4.

 

Risorse finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono alimentate da stanziamenti di legge, fatte salve le eventuali assegnazioni previste da disposizioni normative e amministrative a valere su fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali.

2. L'utilizzo delle risorse assegnate avviene nel rispetto delle eventuali riserve e disposizioni specifiche stabilite in relazione alle diverse linee di intervento di cui all'art. 2.

Art. 5.

 

Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria:

a. regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50% nelle regioni meno sviluppate, come definite dall'art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER e del 40% nelle restanti regioni;

b. regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con intensità agevolativa massima del 50%;

c. regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti nelle precedenti lettere a. e b., con intensità agevolativa massima del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

 

Art. 6.

 

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell'attività svolta dall'impresa beneficiaria.

 

Capo II

 

NUOVA SABATINI PER INVESTIMENTI

IN BENI STRUMENTALI, 4.0 E GREEN

 

Art. 7.

 

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 12, comma 1:

a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;

d) non si trovano in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14. dell'art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5. dell'art. 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18. dell'art. 2 del regolamento GBER.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

3. Le imprese di cui al comma 1 devono avere, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, la sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano di cui al comma 1, lettera a), il possesso dell'unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

 

Art. 8.

 

Caratteristiche del finanziamento

 

1. La concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.

2. Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro i termini indicati all'art. 13, comma 2, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere deliberato a copertura dei programmi di investimento di cui al successivo art. 9;

b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;

c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a € 20.000 e non superiore a € 4.000.000, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 7, per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di € 4.000.000, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;

d) essere erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro 30 giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva.

Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.

3. Il finanziamento copre fino al 100% dei programmi di cui all'art. 9.

4. Il finanziamento è concesso, fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, dal soggetto finanziatore a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 3/2015.

5. In caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Art. 9.

 

Programmi ammissibili

1. Il finanziamento di cui all'art. 8 deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:

a) investimenti in beni strumentali;

b) investimenti 4.0;

c) investimenti green;

d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c).

2. I programmi di cui al comma 1 devono essere realizzati esclusivamente sul territorio nazionale. Per le imprese con sede legale in Italia, i medesimi programmi di cui al comma 1 devono essere destinati alla sede legale ovvero all'unità locale dell'impresa; per le imprese non residenti nel territorio italiano, i programmi di cui al comma 1 devono essere destinati ad una unità locale ubicata in Italia. I suddetti programmi non possono essere comunque frazionati su più sedi o unità locali dell'impresa.

3. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

4. I programmi realizzati dalle imprese operanti nei settori di attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire le finalità indicate dall'art. 17 "Aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI" del medesimo regolamento GBER.

5. Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma rientrante nelle tipologie di cui al comma 4.

6. Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, i programmi, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 "Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli" del regolamento ABER e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento.

7. Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, i programmi, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca", 31 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura", 41 "Aiuti alle misure di commercializzazione" e 42 "Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" del regolamento FIBER. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento FIBER non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, nè aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

8. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.

9. Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

b) sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.

10. I programmi devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

11. I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo, come definita al comma 10.

12. Gli obiettivi dei programmi agevolabili ai sensi del presente decreto sono riportati, in relazione al regolamento di esenzione e alla categoria di aiuti applicabile, nell'allegato 1 al presente decreto.

 

Art. 10.

 

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 9.

2. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

3. Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili.

4. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonchè le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le modalità successivamente indicate dal Ministero.

5. Non sono ammesse le spese:

a) per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;

b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni "ad uso mostra" e quelli venduti "con riserva di gradimento" o "a prova" ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del Codice civile, che siano stati consegnati in "conto visione" o in prova all'acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purchè acquistati dal beneficiario medesimo, semprechè la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati con permute e contributi in natura;

d) connesse a commesse interne;

e) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;

f) che si riferiscono a "immobilizzazioni in corso e acconti";

g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;

h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;

i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;

j) imputabili a imposte e tasse;

k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;

l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;

m) per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;

n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a € 516,46 al netto di IVA. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purchè riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a € 516,46.

6. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA credit transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell'ambito del provvedimento direttoriale di cui all'art. 12, comma 1, non sono, comunque, ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione con crediti verso i fornitori.

 

Art. 11.

 

Agevolazioni concedibili

1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 8, è concessa un'agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti di cui all'art. 5, nella forma di contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un tasso d'interesse annuo pari:

a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;

b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

2. La concessione del finanziamento di cui all'art. 8 può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operatività del Fondo stesso stabiliti dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013. Le richieste di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate in via prioritaria dal Consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora l'intensità massima dell'agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia del Fondo di garanzia, superi le soglie previste all'art. 5, il Ministero procede alla conseguente riduzione del contributo di cui al presente decreto, fino alla misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo i criteri definiti dall'art. 12, comma 3, per soddisfare le richieste di prenotazione trasmesse dai soggetti finanziatori. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità.

4. Non sono concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate dall'impresa in domanda in corrispondenza di ciascuna delle linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1. Nell'ambito della stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti di ammissibilità previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.

Art. 12.

 

Modalità di presentazione della domanda

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 11, le imprese interessate trasmettono al soggetto finanziatore, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, con le modalità, i termini e utilizzando gli schemi definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e della cui pubblicazione è data altresì notizia nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Il mancato utilizzo dei predetti schemi e modalità di invio è causa di non procedibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste in sede di accesso alle agevolazioni costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del soggetto finanziatore, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro 30 giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. Con il medesimo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al presente comma, sono altresì definiti gli schemi e le modalità di erogazione delle agevolazioni.

2. Ciascun soggetto finanziatore, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonchè la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 7, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo delle operazioni di propria competenza. Nell'ambito delle singole richieste di prenotazione, ciascun soggetto finanziatore indica, separatamente, l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti in beni strumentali, agli investimenti 4.0 e agli investimenti green.

3. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare al soggetto finanziatore la disponibilità, parziale o totale, delle risorse. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse.

Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la stessa prenotazione non può essere disposta.

4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto finanziatore adotta la delibera del finanziamento di cui all'art. 8 ed entro 10 giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa richiedente, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando inoltre, per ciascuna operazione deliberata, la documentazione di cui al comma 1.

5. Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa in sede di richiesta, in ragione del merito creditizio dell'impresa stessa, fermo restando il mantenimento delle caratteristiche del finanziamento di cui all'art. 8. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilità della misura.

Art. 13.

 

Concessione del contributo

1. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore e della documentazione inviata dall'impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la possibilità di chiedere integrazioni o chiarimenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione recante l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonchè gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria. Ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, il Ministero verifica la vigenza e gli altri requisiti dell'impresa richiedente e procede agli adempimenti necessari ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nei casi previsti, e alla registrazione dell'aiuto sul RNA. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e acquacoltura, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto rispettivamente sui registri SIAN e SIPA. Il provvedimento di concessione è trasmesso dal Ministero al soggetto finanziatore e all'impresa beneficiaria.

2. Successivamente alla trasmissione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza o la revoca dall'agevolazione richiesta o concessa, l'impresa beneficiaria stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il soggetto finanziatore che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista.

3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore ha facoltà di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento è specificata l'origine della provvista con cui l'operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al Ministero. Le modalità atte a garantire la trasparenza nei confronti delle imprese beneficiarie sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 8, comma 1, il soggetto finanziatore è tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca di cui al comma 2. La convenzione stabilisce le ulteriori modalità di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.

5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo non determina alcun diritto all'erogazione a favore dell'impresa beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al buon esito delle successive verifiche di cui all'art. 14, comma 7.

 

Art. 14.

 

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, avviene in un'unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui all'art. 13, comma 1.

2. L'erogazione della quota unica o della prima quota di contributo nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento e, comunque, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento di cui all'art. 9, comma 10. Il mancato rispetto dei citati termine e condizioni determina la revoca totale dell'agevolazione.

3. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 2 deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN redatta secondo lo schema definito con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, attestante l'articolazione e il completamento del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10.

4. La DSAN di cui al comma 3 deve essere corredata da:

a) un'apposita DSAN resa dal fornitore del bene agevolato attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;

b) l'ulteriore documentazione indicata nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1.

5. Relativamente ai soli investimenti 4.0, nella DSAN di cui al comma 3, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve, altresì, attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B alla legge n. 232/2016. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante è tenuto ad attestare che gli stessi sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

6. Relativamente ai soli investimenti green, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve alternativamente:

i. dichiarare, nella DSAN di cui al comma 3, il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1;

ii. fornire la DSAN di cui al comma 4, lettera a), nella quale il fornitore del bene agevolato deve, altresì, attestare che con riferimento al bene in questione sussiste un'idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, oppure un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori del medesimo bene.

Eventuali ulteriori modalità di attestazione degli investimenti green, anche diverse rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere i) e ii), potranno essere disciplinate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, in coerenza con l'evoluzione degli orientamenti e delle strategie unionali e/o nazionali in materia di sostenibilità ambientale degli investimenti produttivi.

7. Il Ministero, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, procede a erogare la quota unica o la prima quota di contributo, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa e sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti interrompono i termini per l'erogazione del contributo, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

8. Nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, le richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima sono presentate al Ministero con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione della prima quota di contributo o dalla precedente richiesta di pagamento delle quote successive alla prima ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione e in linea con i termini previsti dal presente comma è data possibilità all'impresa di richiedere l'erogazione di 2 quote di contributo eventualmente maturate. Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

9. Il Ministero, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte dell'impresa beneficiaria, procede a erogare la corrispondente quota di contributo, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

10. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 8, il Ministero provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate nel provvedimento di concessione del contributo.

11. Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell'apposito campo il Codice unico di progetto - CUP, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento "art. 2, comma 4, decreto-legge n. 69/2013" da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento alla norma istitutiva dell'intervento di cui al precedente comma 11, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria.

13. L'impresa beneficiaria è tenuta a tenere a disposizione ogni fattura, documento e attestazione predisposti ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. In ogni caso, tale documentazione deve essere conservata sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copi autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati. Nel caso del leasing finanziario, la fattura di acquisto del bene è conservata dall'intermediario finanziario che ne assicura la conservazione con le medesime modalità sopra descritte.

 

Capo III

 

NUOVA SABATINI SUD

 

Art. 15

 

Soggetti beneficiari

 

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

b) in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1;

c) aventi la sede legale o un'unità locale nelle regioni del Mezzogiorno come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell'unità locale deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

 

Art. 16.

 

Programmi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i programmi di investimenti di cui alle diverse linee di intervento previste dal presente decreto, nei limiti di quanto stabilito dai commi 2 e 3, destinati alla sede legale o a un'unità locale già esistente o ad una nuova unità locale dell'impresa, localizzata nelle regioni del Mezzogiorno. I programmi non possono essere frazionati su più sedi dell'impresa.

2. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 226, della legge n. 160/2019, possono essere finanziati programmi di investimenti 4.0 nel limite complessivo di 60 milioni di euro, proporzionalmente ripartiti, rispetto agli stanziamenti di cui al predetto comma 226, dal 2020 al 2025.

3. Per il finanziamento, unitamente agli investimenti 4.0, delle linee di intervento relative a investimenti in beni strumentali e investimenti green, fermi restando eventuali stanziamenti di risorse disposti ai sensi dell'art. 4, possono essere utilizzate risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, nell'ambito di programmi operativi nazionali o regionali, secondo le specifiche definite, in accordo con le Amministrazioni cofinanziatrici titolari di programmi operativi, con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al successivo art. 18, comma 1.

4. In relazione alle caratteristiche dei programmi e delle spese ammissibili a valere sul presente Capo, si applicano gli articoli 9 e 10.

Art. 17.

 

Agevolazioni concedibili

1. A fronte del finanziamento avente le caratteristiche di cui all'art. 8, la cui concessione da parte del soggetto finanziatore può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, come previsto dall'art. 11, comma 2, le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse nella forma di un contributo in conto impianti pari all'ammontare complessivo degli interessi, calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un tasso d'interesse annuo pari al 5,5%.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità. Le imprese di cui all'art. 15, nei casi di indisponibilità di risorse per le agevolazioni di cui al presente Capo, risultante dal predetto avviso pubblicato dal Ministero ovvero dalla procedura di cui all'art. 18, comma 2, possono comunque beneficiare del contributo previsto dal Capo II, nei limiti delle disponibilità delle risorse destinate alle relative linee di intervento e presentando domanda secondo le modalità ivi previste, fermo restando che l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla data di presentazione della stessa.

Art. 18.

 

Modalità di presentazione delle domande

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, pubblicato nel sito internet del Ministero www.
mise.gov.it e della cui pubblicazione è data altresì notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con il medesimo provvedimento sono, altresì, definiti gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento.

2. L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 compila, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, previo accreditamento sulla stessa, la domanda di agevolazione. Terminata la fase di compilazione dell'istanza, successivamente alle verifiche di cui al comma 3, la piattaforma Nuova Sabatini Sud consente all'impresa proponente la generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati previsti nello schema fornito con il provvedimento di cui al comma 1, che deve essere inoltrato al Ministero tramite la medesima piattaforma. Le domande di agevolazione trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

3. La piattaforma Nuova Sabatini Sud, previa verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione nonché dei requisiti dell'impresa proponente anche sulla base delle dichiarazioni rese, rilascia un codice identificativo per ogni domanda di agevolazione correttamente trasmessa dall'impresa proponente, che ha un periodo di validità temporale di 60 giorni.

4. Entro il periodo di cui al comma 3, ai fini del perfezionamento della domanda di agevolazione, l'impresa proponente deve individuare un soggetto finanziatore che, previo accesso alla piattaforma Nuova Sabatini Sud, successivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), procede a confermare il finanziamento di cui all'art. 8, abbinandolo al codice identificativo della domanda comunicato dall'impresa al medesimo soggetto finanziatore. La conferma del finanziamento avviene previa positiva verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, con contestuale vincolo dell'importo dell'agevolazione associato all'istanza di agevolazione. Qualora la conferma del finanziamento non avvenga nel periodo di validità temporale di 60 giorni del codice identificativo della domanda o qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per coprire integralmente l'importo del contributo richiesto, l'istanza decade.

5. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di avvenuta conferma del finanziamento di cui al comma 4, il soggetto finanziatore adotta la delibera di finanziamento abbinata al codice identificativo della domanda ed entro 10 giorni da tale termine la trasmette, attraverso la procedura disponibile nella piattaforma Nuova Sabatini Sud, al Ministero. Ad avvenuta trasmissione della delibera di finanziamento, la domanda di accesso alle agevolazioni si intende perfezionata e viene presa in carico dal Ministero.

6. In sede di delibera del finanziamento di cui al comma 5, il soggetto finanziatore può ridurre l'importo del finanziamento e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di domanda, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. In tal caso, le risorse svincolate sono rese nuovamente disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo.

Art. 19.

 

Concessione del contributo

1. Entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda di agevolazione nell'ambiente della piattaforma Nuova Sabatini Sud, ferma restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti, il Ministero, dopo aver verificato la vigenza, la regolarità contributiva e gli altri requisiti dell'impresa richiedente e aver provveduto agli adempimenti necessari ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nei casi previsti, procede alla registrazione dell'aiuto sul RNA, ovvero per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e acquacoltura rispettivamente sui registri SIAN e SIPA, e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione, recante l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonchè gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche eventualmente derivanti dall'utilizzo di risorse dei fondi strutturali e di investimento europei. Il provvedimento di concessione è trasmesso dal Ministero al soggetto finanziatore e all'impresa beneficiaria.

2. Successivamente al perfezionamento della domanda di cui all'art. 18, comma 5, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza o la revoca dall'agevolazione richiesta o concessa, l'impresa stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il soggetto finanziatore che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista.

3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore ha facoltà di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento è specificata l'origine della provvista con cui l'operazione è stata realizzata e tale informazione è comunicata al Ministero. Le modalità atte a garantire la trasparenza nei confronti dell'impresa beneficiaria sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione.

4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 18, il soggetto finanziatore è tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca. La convenzione stabilisce, altresì, le ulteriori modalità di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.

5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo non determina alcun diritto all'erogazione a favore dell'impresa beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al buon esito delle successive verifiche di cui all'art. 20, comma 4.

 

Art. 20.

 

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 19 è subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica richiesta al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini Sud, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento di cui all'art. 9, comma 10, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tali termine e condizioni determina la revoca dell'agevolazione.

2. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 1 deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN redatta secondo lo schema definito con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1, attestante l'articolazione ed il completamento del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10.

3. La DSAN di cui al comma 2 deve essere corredata da:

a) la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1, anche in relazione alla specifica disciplina delle linee di intervento di cui al Capo II;

b) i titoli di spesa, che devono riportare il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 11, con le eventuali ulteriori specificazioni riportate nel provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 18, comma 1.

Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, procede, entro 90 giorni, a erogare il contributo di cui all'art. 19 in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti interrompono i termini per l'erogazione del contributo, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

4. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate nel provvedimento di concessione del contributo.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI

OBBLIGHI DELLE IMPRESE E MONITORAGGIO

 

Art. 21.

 

Variazioni

1. Nel periodo di realizzazione dell'investimento, sono consentite variazioni dell'oggetto del programma, rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che il programma effettivamente realizzato possegga tutti i requisiti di cui all'art. 9 e 16 e che tali variazioni intervengano nell'ambito della medesima linea di intervento di cui all'art. 2, comma 1, fermo restando l'importo dell'agevolazione concessa riferita alla medesima linea di intervento. In fase di erogazione, il Ministero verifica che le variazioni intervenute non abbiano determinato alcuna delle cause di revoca delle agevolazioni indicate all'art. 23. L'impresa beneficiaria non può, in ogni caso, modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

2. Eventuali variazioni soggettive dell'impresa beneficiaria, intervenute successivamente alla presentazione della domanda e entro i 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti, per effetto di operazioni straordinarie, quali fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, devono essere tempestivamente comunicate, secondo le modalità definite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1, al fine delle necessarie verifiche da parte del soggetto finanziatore e del Ministero in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione o il mantenimento delle agevolazioni.

3. L'impresa beneficiaria è altresì tenuta a comunicare al Ministero e al soggetto finanziatore ogni variazione, intervenuta nei termini di cui al comma 2, che determini la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 7 e 15.

4. Sono altresì consentite variazioni dell'ubicazione dei beni oggetto del programma, a condizione che ne sia data comunicazione al Ministero entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, e all'art. 16, comma 1 del presente decreto, nonchè quanto previsto all'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

5. A seguito delle variazioni previste dal presente articolo il Ministero provvede, ove necessario, agli adempimenti connessi al funzionamento del RNA.

6. Le necessarie specificazioni in merito alle tipologie di variazioni e ai relativi flussi informativi e documentali sono fornite con i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1.

Art. 22.

 

Controlli e ispezioni

1. Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle DSAN rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla conformità degli investimenti e all'ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione.

2. Resta ferma la possibilità per il Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento, controlli documentali ovvero ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonchè la realizzazione dei programmi agevolati.

3. Gli oneri dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento.

 

Art. 23.

 

Revoche

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 7, comma 1 e, per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, all'art. 15, fatto salvo il requisito dimensionale, che deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda salvo i casi di subentro nella titolarità delle agevolazioni;

c) l'impresa non residente non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal presente decreto ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;

d) l'impresa beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all'art. 13, comma 2, ovvero all'art. 19, comma 2;

e) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell'art. 14, comma 7, oppure dell'art. 20, comma 4, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse;

f) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

g) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1;

h) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell'investimento;

i) limitatamente alle imprese beneficiarie agevolate a valere sul Capo III, i beni oggetto del programma siano trasferiti, nei 3 anni successivi alla data di ultimazione del programma, al di fuori delle regioni del Mezzogiorno;

j) venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto all'art. 9, all'art. 10 e all'art. 16;

k) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all'art. 9, comma 10;

l) l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall'art. 14, comma 2, e dall'art. 20, comma 1;

m) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, l'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 8;

n) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell'ambito del provvedimento direttoriale di cui all'art. 12, comma 1;

o) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;

p) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti 4.0, compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge n. 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all'art. 14, comma 2, per la trasmissione della richiesta di erogazione;

q) l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre sui titoli di spesa il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'art. 14, comma 11;

r) l'impresa beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;

s) l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all'art. 22;

t) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.

 

Art. 24.

 

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuta a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri Organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

b) dare riscontro a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

c) garantire, esclusivamente per le domande di agevolazione di cui al Capo III, che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

d) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sul Capo III, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

e) rispettare gli obblighi derivanti dall'eventuale utilizzo di risorse rivenienti dai fondi strutturali e di investimento europei.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 25

 

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministero, con i provvedimenti del Direttore gene-rale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1 e all'art. 18, comma 1, pubblicati nel sito web www.mise.gov.it fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonchè l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, fornendo, altresì, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Con i medesimi provvedimenti sono, inoltre, individuati i termini iniziali per la richiesta dei contributi.

2. Per le domande presentate anteriormente ai termini iniziali previsti dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, indipendentemente dallo stato dei procedimenti in essere, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 25 gennaio 2016 e alle relative circolari operative, nonchè alla convenzione ivi richiamata.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, per le domande per le quali alla data di apertura dei termini fissata con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, non risulta trasmessa la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative contenute nelle circolari direttoriali di cui all'art. 14, comma 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 25 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del presente decreto.

 

Art. 26.

 

Pubblicazione su Incentivi.gov.it

1. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione viene garantito attraverso la pubblicazione delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto sulla piattaforma telematica Incentivi.gov.it.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2022

 

Registrato alla Corte dei conti il 31-5-2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, reg. n. 696

 

Allegato 1 ...omissis...

 

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