MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017)

 

Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Decreta:

Art. 1

Soggetti ammissibili

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (7), il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, e che raggiungono, ai sensi dell'art. 25, commi 6 e 7 del decreto, i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato del presente decreto.

2. Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della Tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della Tabella B di cui all'allegato.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

Art. 2.

Autocertificazione

1. Per l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del Codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo di domanda in formato elettronico, comprendente la Griglia di compilazione correlata, è pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico nella Sezione "Start up innovative".

Art. 3.

Monitoraggio e aggiornamenti normativi

1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico e con aggiornamento settimanale, dati tratti dalla Sezione speciale del Registro delle imprese inerenti alla natura giuridica, alla localizzazione, alle classi dimensionali in termini di capitale sottoscritto, valore della produzione annua e numero di addetti degli incubatori certificati. Tali informazioni vengono rese pubbliche e disponibili, nelle versioni correnti e precedenti, sul sito web http://startup.registroimprese.it/.

2. Il Ministero dello Sviluppo Economico esamina, con cadenza annuale, i dati di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. In presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Art. 4.

Controlli

1. Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei requisiti di legge ai sensi di quanto previsto all'art. 31, comma 5, del decreto, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella citata Sezione speciale del Registro delle imprese.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga l'insussistenza dei requisiti dichiarati la società è soggetta alla cancellazione dalla Sezione speciale, decadendo dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura a essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.

Art. 5.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° giorno successivo a quello della sua pubblicazione, a partire dal quale cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2013.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le società già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di decadenza, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 25, comma 15, del decreto, la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato al presente provvedimento.

3. Per le società costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui all'art. 1 del presente decreto, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start up innovative di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto, può essere ottenuto mediante avvalimento dell'attività di incubazione fisica di start up innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Alla stessa attività di incubazione di start up può fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla Sezione speciale del Registro delle imprese.

Roma, 22 dicembre 2016

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ALLEGATO

TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE

DEGLI INCUBATORI DI START UP INNOVATIVE

(per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. E' necessario compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima)

Art. 25, comma 5, lettere a), b), c), d)

Riferimento alla
D.L. 18/10/2012, n. 179
Requisiti Valori minimi Punti
Art. 25, comma 5, lett. a) Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle start up innovative (in metri quadrati) 500 15 punti




Art. 25, comma 5, lett. b)
Velocità di trasmissione di dati dei collegamento internet 10 Mbps



Almeno 1 dei 3 requisiti




10 punti
Presenza di macchinari e attrezzature per la conduzione di prove e sperimentazioni (disponibilità in sede o presso enti convenzionati limitrofi)
SI
Presenza di macchinari e risorse utili alla realizzazione di prototipi (disponibilità in sede o presso enti convenzionati limitrofi)
SI




Art. 25, comma 5, lett. c)
Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero di unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno - FTE - dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche)

3




Entrambi i requisiti




10 punti
Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di sostegno a nuove imprese innovative maturate dal personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente
15







Art. 25, comma 5, lett. d)
Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start up innovative (istituti di credito, fondi di venture capital), indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonchè le date di decorrenza e di scadenza
SI






Almeno 1 dei 3 requisiti






10 punti
Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start up innovative (istituti di credito, fondi di venture capital), indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonchè le date di decorrenza e di scadenza
SI
Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start up innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonchè le date di decorrenza e di scadenza
SI

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TABELLA B

(per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. E' necessario compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima)

Art. 25, comma 5, lettere e)

Riferimento alla
D.L. 18/10/2012, n. 179
Requisiti Valori minimi Punti
Art. 25, comma 7, lett. a) Numero di candidature (idee progettuali iniziali corredate da un business plan preliminare e finalizzate alla costituzione di una start up innovativa in seno all'incubatore) prevenute all'incubatore nell'anno civile (*) precedente a quello della dichiarazione, purchè registrate formalmente con mezzi elettronici
100

10 punti
Art. 25, comma 7, lett. b) Numero di start up innovative attualmente incubate in modalità fisica, vale a dire con ospitalità continua presso uno spazio dedicato in sede (il rapporto di incubazione fisica deve essere disciplinato da un contratto di incubazione, che ne specifica con chiarezza la durata temporale, gli obblighi delle parti e gli oneri connessi)
10

10 punti
Art. 25, comma 7, lett. c) Numero di start up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione alla scadenza naturale del contratto di incubazione fisica nell'ultimo anno civile, purchè in stato attivo al momento dell'autocertificazione
3

10 punti
Art. 25, comma 7, lett. b) Numero di start up innovative incubate in modalità fisica, attualmente o in passato, che coinvolgono cittadini non UE destinatari dei programmi Italia Startup Visa o Italia Startup Hub
2

10 punti
Art. 25, comma 7, lett. d) Numero di collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) che operano continuativamente nelle start up innovative di cui al punto 2, escludendo il personale dell'incubatore
30

10 punti
Art. 25, comma 7, lett. e) Variazione percentuale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle start up innovative incubate in modalità fisica nei 2 anni civili precedenti a quello in corsa al deposito dell'autocertificazione (**)
0%

10 punti
Art. 25, comma 7, lett. f) Variazione percentuale del totale del valore della produzione delle start up innovative incubate in modalità fisica nei 2 anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione (***)
0%

10 punti



Art, 25, comma 7, lett. g)
Capitale di rischio totale del valore della produzione delle start up innovative incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica
€ 500.000



Almeno 1 dei 2 requisiti



10 punti
Fondi pubblici in forma di equity, finanziamento a tasso agevolato o a fondo perduto) di origine comunitaria, nazionale o regionale ricevuti dalle start up innovative incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica
€ 500.000
Art. 25, comma 7, lett. h) Numero di brevetti o programmi per elaboratore originario registrati e di domande di brevetto presentate dalle start up innovative attualmente incubate incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica
5

10 punti
(*) Con "anno civile" si intende il periodo decorrente dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'annualità precedente alla presentazione dell'autocertificazione. Tale definizione differisce dunque da "anno solare" con cui di norma si intende il periodo mobile intercorrente da un qualsiasi giorno al corrispondente giorno dell'annualità precedente o successiva. A titolo di esempio, per una società che deposita la propria autocertificazione in un qualsiasi mese del 2017, il periodo da considerarsi sarà dunque quello compreso tra l'1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
(*) La formula di calcolo è la seguente:
var(OCC) = (OCC
t - 1 : OCCt - 2) x 100 - 100
Le start up innovative rilevanti del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione.
OCC
t-1 rappresenta il totale dei collaboratori a qualsiasi titolo( soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle start up innovative incubate durante l'anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell'autocertificazione (t). OCCt-2 rappresenta lo stesso valore con riferimento all'anno civile ancora precedente.
Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle start up innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall'incubatore, o che hanno preso i requisiti di start up innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle start up innovative cessate.
Il numero dei collaboratori a qualsiasi titolo è desunto dai bilanci societari presentati dalle start up innovative alle Camere di commercio nei 2 anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo statuts di incubatore certificato è stata attiva nell'incubazione fisica di start up innovative in entrambi gli anni civili precedenti a quello in cui avviene l'autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto è pari a 0, la società inserisce la dicitura "N.A.".
(***) La formula di calcolo è la seguente:
var(PROD) = (PROD
t-1 : PRODt - 2) x 100 - 100
Le start up innovative rilevanti del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione.
PROD
t-1 rappresentata il valore medio della produzione delle start up innovative incubate fisicamente durante l'anno precedente a quello in corso al momento del deposito dell'autocertificazione (t).
Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle start up innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall'incubatore, o che hanno preso i requisiti di start up innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle start up innovative cessate.
I dati sui valori medi della produzione sono desunti dai bilanci societari presentati dalle start up innovative alle CCIAA nei 23 anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo statuts di incubatore certificato è stata attiva nell'incubazione fisica di start up innovative nei 2 anni civili precedenti a quello in cui avviene l'autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto è pari a 0, la società inserisce la dicitura "N.A.".

GRIGLIA DI COMPILAZIONE

# Denom. start up
innovativa; c.f.;
sito web;
email non PEC
Date inizio e cessazione contratto incubazione fisica (gg/mm/aa - gg/mm/aa) oppure "in corso" N. soci
ISV/ISH (*)
N. soci
operanti
attuali
N. dip.
attuali (*)
N. coll. (t-2) (**) N. coll. (t-1) (**) Val. prod.
(t-1) (**)
Investimenti
capitale di
rischio (data, origine, importo (**)
Fondi pubblici (data, origine, importo) (**) Brevetti registrati (data e codice registr.) (*) Software registrati (data e
codice registr.) (*)
Domande brevetto depositate (data e codice deposito) (*)
1                          
2                          
3                          
...                          

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(*) Inserire N.D. se l'impresa non è in possesso del valore in questione.

(**) Inserire N.A. se la start up non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante nell'anno civile di riferimento.

 

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