MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 maggio 2007 , n. 177.
(Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007)
Regolamento recante modifiche al decreto 30 marzo 2001, n. 400, concernente criteri e modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto 30 marzo 2001, n. 400 (8), è sostituito dal seguente: "3. Le partecipazioni al capitale delle società finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il 49%. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 (9), e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle società finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi".
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 11.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.
Art. 2.
Risorse finanziarie disponibili
1. All'articolo 7 del decreto 20 marzo 2001, n. 400, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. A decorrere dai 3 anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle società finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle società finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della società. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 15-10-2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 47