MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 23 aprile 2018.

(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018)

 

Modalità e criteri di concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2), definisce le modalità e i criteri di riconoscimento del credito d'imposta alle PMI per costi di consulenza sostenuti a decorrere dall'1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2018, pag. 321; I.L.P. 2018, pag. 129.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti

definizioni:

a) Legge di bilancio 2018: la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

b) regolamento di esenzione: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) TUIR: il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni e integrazioni;

d) Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico;

e) PMI: piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

f) mercato regolamentato: un mercato regolamentato come definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-ter) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

g) sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti MTF): un sistema multilaterale di negoziazione così come definito dall'art. 1, comma 5-octies, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

h) gestore del mercato: un gestore del mercato così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera w-bis.7) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni relativo alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto le PMI che:

a) sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 6;

b) operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) sostengono, a decorrere dall'1 gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente all'1 gennaio 2018;

e) ottengono l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

Art. 4.

Attività e costi ammissibili

1. Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;

b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;

c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;

e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'art. 3, comma 1, numeri 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 596/2014;

f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;

g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e prestate, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esenzione, da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

3. Sono escluse le spese di cui al precedente comma relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

4. L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi ai sensi del presente decreto deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 5.

Agevolazione concedibile

1. Il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di € 500.000, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività di cui all'art. 4 a decorrere dall'1 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Art. 6.

Procedura di concessione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 3 inoltrano, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05
@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra l'1 ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al presente decreto (allegato A).

2. L'istanza di cui al comma 1 contiene:

a) gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;

b) l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dall'1 gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonchè l'attestazione di cui all'art. 4, comma 4;

c) la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

d) l'ammontare del credito d'imposta richiesto;

e) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al comma 1, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonchè della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel 1° caso, l'importo effettivamente spettante.

Art. 7.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell'art. 6, comma 3, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto del modello F24.

Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società ai sensi dell'art. 6, comma 3, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle società beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3 e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni.

5. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.

Art. 8.

Cause di revoca e procedure di recupero

del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. L'Agenzia delle entrate trasmette alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, che previe verifiche per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Il credito d'imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal presente decreto o la non veridicità degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 6. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell'importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

4. Agli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari E Forestali del 31 maggio 2017, n. 115, provvede il Ministero ai sensi degli articoli 8 e 9 del predetto regolamento.

Art. 9.

Oneri informativi e pubblicità

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato B è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Registrato alla Corte dei conti il 4-6-2018

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 447

Allegati ...omissis...

 

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