MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011)
Tariffe postali agevolate per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46 (11), così come modificato dall'art. 2 comma 2-undecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73 (12), accedono alle tariffe agevolate disposte dal presente decreto.
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pagg. 324, 806; I.L.P. 2004, pagg. 248, 697.
(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 892, 1516; I.L.P. 2010, pagg. 694, 1268.
Art. 2.
Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di pubblicazioni informative no profit, per l'Italia e per l'estero sono determinate negli allegati annessi al presente decreto:
- allegato A) per l'Italia;
- allegato B) per l'estero.
Art. 3.
Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di stampe promozionali e propagandistiche anche finalizzate alla raccolta dei fondi, per l'Italia e per l'estero sono determinate negli allegati annessi al presente decreto:
- allegato C) per l'Italia;
- allegato D) per l'estero.
Art. 4.
Le tariffe agevolate per la spedizione in abbonamento postale di pieghi di libri per l'Italia sono determinate nell'allegato E) al presente decreto.
Art. 5.
Le tariffe agevolate per la spedizione di pacchi contenenti libri per l'Italia sono determinate nell'allegato F) al presente decreto.
Art. 6.
Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali del 13 novembre 2002 nonchè al decreto interministeriale 1 febbraio 2005 nella parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate per prodotti postali spediti da associazioni e organizzazioni senza fini di lucro.
Restano confermate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto 30 marzo 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Art. 7.
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa corrispondente allo stanziamento per il sostegno all'editoria disposto dall'art. 2, comma 2-undecies del menzionato decreto-legge n. 40/2010 si dispone il monitoraggio mensile della spesa a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8.
Le tariffe per l'anno 2010 di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 2010, nel rispetto dei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 2 comma 2-undecies del menzionato decreto-legge n. 40/2010.
Art. 9.
Gli allegati di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) di cui agli articoli 2-3-4-5 costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 23 dicembre 2010
Registrato alla Corte dei conti il 26-1-2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 81
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