MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2011, n. 69.
(Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011)
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l'ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (20), dopo l'articolo 6-ter è aggiunto il seguente articolo: "Art. 6-quater (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria). - 1. Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonchè a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del fondo, sono in rapporto di subfornitura, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse, a partire dall'1 luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (21). Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei 2 esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti medesime.
3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli ultimi 4 bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari relativi all'anno di ammissione delle imprese committenti alle procedure di cui al comma 2 e all'anno precedente viene effettuata sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacità delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del fondo, nonchè l'idoneità dell'intervento stesso a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui l'ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi l'ammissione medesima.
4. La richiesta di intervento del fondo è presentata entro 6 mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di cui al comma 2. In sede di 1ª applicazione, per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta di garanzia è presentata entro 6 mesi dalla medesima data di pubblicazione.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 marzo 2011
Registrato alla Corte dei conti il 22-4-2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 79
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pagg. 244, 804.