MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 23 marzo 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016)

 

Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Fondo: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (4) e successive modificazioni e integrazioni;

b) PMI innovative: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (5), iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle imprese di cui al medesimo art. 4, comma 2;

c) decreto-legge n. 3/2015: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

d) disposizioni operative del Fondo: le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, adottate dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (6) e successive modificazioni e integrazioni, approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative del Fondo.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pagg. 484, 1188.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

Art. 2.

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 3/2015, stabilisce criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di PMI innovative.

Art. 3.

Criteri e modalità di concessione della garanzia

1. In deroga a quanto previsto nei "Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni" riportati in allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 dicembre 2013, le richieste di garanzia riferite a PMI innovative possono accedere al Fondo mediante procedura semplificata anche nel caso in cui l'impresa rientri nella fascia 2 di valutazione. Restano fermi gli ulteriori requisiti previsti nel citato allegato per l'accesso al Fondo mediante procedura semplificata.

Art. 4.

Norme finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2016

Registrato alla Corte dei conti il 6-5-2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1080

 

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