MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 24 febbraio 2022.

(Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2022)

 

Modalità per il rilascio di copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro imprese, in formato elettronico.

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Decreta:

 

Art. 1.

 

Rilascio in formato digitale

 

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, le Camere di commercio rilasciano le copie e gli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese esclusivamente in formato elettronico.

2. Salvo rinuncia del richiedente, le copie e gli estratti di cui al comma 1 sono autenticati, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal conservatore del registro delle imprese, il quale ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati.

Art. 2.

 

Autentica ed attestazione

1. Le copie e gli estratti di cui all'art. 1 sono rilasciati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in conformità alle regole tecniche stabilite nelle linee guida adottate da AgID ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto:

a) come copia informatica di documento analogico;

b) come copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;

c) come copia informatica di documento informatico;

d) come duplicato informatico.

2. Salva espressa rinuncia da parte del richiedente, sulle copie e sugli estratti di cui al comma 1 è apposta, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, la seguente dichiarazione: "Si rilascia copia integrale/per estratto del documento protocollato al Registro delle imprese con n. PRV/RI/PRA/anno/numero in data (gg/mm/aaaa), e se ne attesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, la provenienza dal Registro delle imprese e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati".

3. Il documento informatico recante la copia o l'estratto di cui al comma 2 è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata da parte del conservatore del registro delle imprese e consegnato al richiedente, previo versamento dei diritti di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mediante invio al domicilio digitale da questi indicato al momento dell'istanza, ovvero consegna diretta su supporto informatico.

 

Art. 3.

 

Invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 24 febbraio 2022

Registrato alla Corte dei conti il 5-4-2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, n. 247

 

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