MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 24 marzo 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010)

 

Individuazione delle aree di crisi industriale. Riforma del sistema degli interventi di reindustrializzazione nelle aree e nei distretti in situazione di crisi industriale e di crisi industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Individuazione delle aree di crisi industriale

1. Per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (1), e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate aree di grave crisi industriale: le aree ed i distretti in crisi industriale, individuati attraverso la metodologia dei sistemi locali del lavoro, vengono selezionati sulla base di un coefficiente di localizzazione manifatturiera, con un valore superiore al 25% del valore medio di ripartizione territoriale di appartenenza, ed individuati mediante:

1) indicatori di crisi occupazionale e aziendale - mesi/uomo in CIGS e CIGS per causa grave, mesi/uomo in CIGS e mobilità in deroga, tasso di disoccupazione, densità di imprese in procedura fallimentare, tasso di variazione delle imprese cessate;

2) indicatori di contesto economico - percentuale di addetti nelle microimprese, tasso di industrializzazione, variazione del tasso di industrializzazione, occupati interni nell'industria, variazione degli occupati interni nell'industria, il valore aggiunto pro capite, la variazione del valore aggiunto pro capite, la propensione all'export, integrati con variabili economiche aggiornate relative al quadro provinciale (percentuale di addetti in CIG, il tasso di uscita occupazionale previsto, la quota di laureati, tasso medio annuo di occupati nell'industria, di export manifatturiero, di consumi energetici industriali, di imprese attive manifatturiere, di impieghi e sofferenze bancarie). Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 8, dell'art. 2, della legge n. 99 del 2009 (2), si applica la variabile dicotomica, uguale ad uno per i sistemi locali di lavoro nelle regioni obiettivo convergenza ed uguale a zero negli altri casi.

2. L'elenco dei comuni ricompresi nelle aree e nei distretti in situazione di grave crisi industriale, individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 1, è formato da una Commissione composta da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e presieduta da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività. La Commissione, per il cui funzionamento non sono previsti oneri, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per la promozione industriale.

3. L'elenco viene approvato dal Direttore della Direzione generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pagg. 2072, 2077.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 2436.

Art. 2.

Revisione dell'elenco dei comuni compresi nelle aree di crisi

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico ogni 3 anni procede alla revisione dell'elenco dei comuni ricompresi nelle aree e nei distretti in situazione di grave crisi industriale.

2. Il processo di revisione avviene secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell'art. 1.

3. Al termine del processo di revisione, l'eventuale esclusione dei comuni dall'elenco delle aree e dei distretti in situazione di grave crisi industriale, non pregiudica l'attuazione dei progetti di intervento per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di revisione, sono state presentate domande di finanziamento.

Art. 3.

Criteri per l'individuazione delle situazioni

di crisi industriale complessa

1. Sono situazioni di crisi industriale complessa, nonchè con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, quelle che non risultano risolvibili in via ordinaria con gli strumenti e le risorse di competenza regionale e che: coinvolgono una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; che riguardano aree o distretti fortemente specializzati in un settore produttivo che manifesta una crisi prodotta dalla domanda internazionale; che coinvolgono le imprese di una filiera produttiva localizzata in 2 o più regioni.

2. Il riconoscimento della situazione di crisi complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale avviene, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con la sottoscrizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico di un accordo di programma e del programma complessivo di intervento che prevede l'integrazione ed il coordinamento delle attività e delle risorse di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di regioni, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

3. La sottoscrizione dell'accordo di programma determina l'individuazione e la delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di reindustrializzazione e produce l'effetto di includere detto ambito territoriale nell'elenco delle aree e dei distretti di grave crisi industriale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Procedimento per l'individuazione delle aree o dei distretti

in situazione di crisi industriale complessa

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività - su istanza di una o più regioni nel cui territorio ricade l'area od il distretto in crisi industriale, ovvero d'ufficio, sentiti gli enti e le istituzioni interessate e le organizzazioni datoriali e sindacali, accerta la presenza di situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, tenuto conto di quanto disposto al comma 4 dell'art. 2 della legge n. 99 del 2009.

2. Per l'attività di verifica della complessità della crisi industriale dell'area o del distretto, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, si avvale di un modulo organizzativo, presieduto dal Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività, composto della Unità tecnica di valutazione della struttura per le crisi d'impresa, con il supporto tecnico dell'Istituto per la promozione industriale.

3. In caso di mancata conclusione dell'accordo di programma, ovvero di procedimento avviato d'ufficio, sentita la Commissione di cui al comma 2, dell'art. 1, con D.M. può stabilirsi l'iscrizione del territorio nell'elenco delle aree soggette ai benefici della legge 15 maggio 1989, n. 181, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2, dell'art. 2 del presente decreto, qualora la crisi industriale del sistema locale presenti un significativo aggravamento degli indicatori di crisi occupazionale e di contesto economico ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

4. Con l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento di crisi complessa, nonchè con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, è costituito, con decreto del Direttore generale per la politica industriale, un modulo organizzativo specifico per la predisposizione del programma complessivo di intervento, oggetto dell'accordo di programma previsto dall'art. 2, della legge n. 99 del 2009. Il modulo organizzativo è presieduto da un dirigente della Direzione generale per la politica industriale e la competitività ed è composto dalla Unità tecnica di valutazione della struttura per le crisi d'impresa, da un rappresentante della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, da un rappresentante della Direzione generale per politica regionale unitaria nazionale, oltre che dai rappresentanti delle istituzioni e degli enti interessati. Il modulo organizzativo si avvale della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto e fino alla pubblicazione del primo decreto di revisione, per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate aree di grave crisi industriale:

a) le zone di intervento del Programma di promozione industriale, ovvero quelle relative all'elenco completo e tassativo dei comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della legge n. 181/1989, riportato in allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2009, n. 312;

b) le aree ed i distretti in grave crisi industriale individuati in applicazione di criteri di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Nell'elenco di cui alla precedente lettera b) sono inseriti i comuni inclusi nell'ambito delle aree indicate nella lettera h), comma 12, dell'art. 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, coincidenti con il sistema produttivo locale delle armi di Brescia e del sistema di illuminazione del Veneto, individuati e delimitati con gli accordi di programma da sottoscrivere con le modalità disciplinate dal presente decreto.

3. La Commissione di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, forma 2 elenchi, uno contenente l'elenco dei comuni di cui alle zone di intervento del Programma di promozione industriale allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 gennaio 2009, n. 312; l'altro l'elenco dei comuni nei cui territori ricadono le aree ed i distretti in grave crisi industriale individuati in applicazione di criteri di cui all'art. 1 del presente decreto, non ricompresi nel 1° elenco. Le modalità di approvazione e pubblicazione sono quelle previste dal comma 3, dell'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma, 24 marzo 2010

Registrato alla Corte dei conti il 25-4-2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 242

 

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