MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 ottobre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 2008)
Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonchè ai titoli di proprietà industriale concessi.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Deposito telematico
1. Il deposito delle istanze, in formato non cartaceo, connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa nonchè ai titoli di proprietà industriale concessi, può essere effettuato, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, per via telematica mediante il collegamento al sito web telemaco.infocamere.it con le modalità di cui al successivo art. 2.
2. Il deposito delle istanze di cui al comma 1 in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. L'ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvede alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 2.
Effetti e modalità di effettuazione del deposito telematico
1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti di cui al precedente art. 1 , comma 2, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo gli importi e le modalità indicati al comma 1-quater, art. 1 , della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, così come introdotto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 (28), fermo restando quanto previsto al comma 352, art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (29).
3. La gestione dei pagamenti di imposte e diritti di segreteria, connessi alla domanda trasmessa per via telematica, viene effettuata utilizzando il servizio di rete predisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
---------
(28) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pagg. 567, 1126; I.L.P. 2005, pagg. 345, 790.
(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
Art. 3.
Orario
1. Il deposito telematico può essere svolto dall'utente anche fuori dell'orario di sportello degli uffici di cui all'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 4.
Compiti dell'ufficio ricevente
1. L'ufficio che riceve il deposito telematico attiva la procedura di verifica del corretto invio del deposito nonchè del relativo ricevimento e comunica al depositante l'avvenuta ricezione notificando, altresì, il numero di protocollo informatico.
2. L'ufficiale rogante redige il verbale, nel rispetto della normativa vigente, assegnando il numero e la data di deposito, coincidente con quella di ricezione, ed apponendo la propria firma digitale; comunica, altresì, al depositante il numero e la data di deposito nonchè invia copia del verbale, se questa è richiesta.
3. L'ufficio ricevente invia la domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine previsto dall'art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Roma, 24 ottobre 2008
---------
ALLEGATO 1
La procedura di deposito telematico, che può essere eseguita esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito webtelemaco.infocamere.it, prevede le fasi che di seguito vengono descritte:
fase 1 - predisposizione della/e istanza/e:
a) redazione del modulo dell'istanza in formato elettronico conforme allo Schema XML (W3C XML Schema 1.0.) che definisce la struttura del documento in formato XML ed è disponibile sul sito internet: www.uibm.gov.it;
b) redazione della documentazione, prevista dalla normativa vigente, prodotta fin dall'origine elettronicamente in formato elettronico PDF o trasformata elettronicamente tramite scansione in formato PDF contenente le immagini in bianco e nero o a colori con risoluzione di 300 dpi;
c) apposizione della propria firma digitale su ciascun documento;
fase 2 - deposito dell'istanza:
a) collegamento al sito di cui sopra;
b) apertura di una sessione di deposito per ciascuna istanza;
c) allegazione del modulo XML e della documentazione precedentemente predisposta;
d) selezione di uno degli uffici on line indicati nel sito;
e) invio della istanza completa di allegati.