MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014)

 

Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico;

b) Regolamento di esenzione: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni;

c) Regolamento de minimis n. 1407/2013: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

d) Regolamento de minimis n. 717/2014: il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

e) decreto-legge n. 179/2012: il D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221 (17) e successive modificazioni e integrazioni;

f) start up innovative: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

g) visto start up: il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2013, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che intendono costituire un'impresa start up innovativa ai sensi del decreto-legge n. 179/2012, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

h) TFUE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già trattato che istituisce la Comunità europea;

l) Territorio del cratere sismico aquilano: il territorio dei comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre dè Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo;

m) soggetto gestore: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 3068; 2013, pag. 372; I.L.P. 2012, pag. 1524; 2013, pag. 164.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Al fine del riordino degli interventi previsti dai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 e della promozione, su tutto il territorio nazionale, delle condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità, nonchè del sostegno alle politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, con il presente decreto è istituito, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (18) e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start up innovative. Il predetto regime di aiuto si applica fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 2.

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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui all'art. 9, sono affidati al soggetto gestore.

2. Con apposito atto integrativo alla convenzione tra Ministero e soggetto gestore già sottoscritta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start up innovative, costituite da non più di 48 mesi così come previsto dal decreto-legge n. 179/2012:

a) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento di esenzione;

b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una start up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start up, purchè l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di cui al comma 4.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

e) non essere in difficoltà, secondo quanto previsto dall'art. 2, sub 18, del Regolamento di esenzione.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 60 giorni dalla data della comunicazione inviata ai soggetti richiedenti dal soggetto gestore di ammissione alle agevolazioni, nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2.

5. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, l'iscrizione nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della 1ª erogazione dell'agevolazione.

6. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

7. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le imprese operanti nei settori:

a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;

b) del settore carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione n. 2010/787/UE del Consiglio.

8. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Art. 5.

Programmi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di impresa:

a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o

b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o

c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

2. I piani di impresa di cui al comma 1 possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 3 e/o il sostenimento dei costi di esercizio di cui al comma 7, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a € 1.500.000 e non inferiore a € 100.000.

3. Nell'ambito dei piani di impresa di cui al comma 1, sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l'acquisizione di:

a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;

b) componenti hardware e software funzionali al progetto;

c) brevetti e licenze;

d) certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purchè direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonchè relativi interventi correttivi e adeguativi.

4. I programmi di investimento devono:

a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;

b) essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

5. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto contratto chiavi in mano, le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte.

6. Ai fini dell'ammissibilità, i beni di cui al comma 3 devono:

a) essere ammortizzabili;

b) essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;

c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra 2 imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti;

d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni;

e) essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti, con le modalità indicate nella circolare di cui al comma 8.

7. Nell'ambito dei piani di impresa di cui al comma 1, sono ammissibili i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall'impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1:

a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali interessi sono ammissibili in misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell'agevolazione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, necessari all'attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l'agevolazione delle spese di acquisizione ai sensi di quanto previsto al comma 3;

c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera b). Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili nella misura massima di cui alla lettera a);

d) costi salariali relativi al personale dipendente, nonchè costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012;

e) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà industriale;

f) licenze relative all'utilizzo di software;

g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012.

8. Il Ministero, con propria circolare esplicativa, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 che realizzano i piani di impresa di cui all'art. 5 sono concessi:

a) un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari al 70% delle spese e/o costi ammissibili, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione. Per le start up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all'80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso rappresenta un contributo concesso all'impresa ai sensi dall'art. 22, comma 3, lettera c), del Regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 22, comma 4, del Regolamento di esenzione;

b) servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel caso di start up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l'importo del finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera a), è pari all'80% delle spese ammissibili.

3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, lettera a):

a) hanno una durata massima di 8 anni;

b) sono regolati a tasso 0;

c) sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;

d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (19).

4. I servizi di cui al comma 1, lettera b), sono erogati alle imprese beneficiarie dal soggetto gestore e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le start up innovative, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico.

5. Il valore dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

a) € 15.000 per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano;

b) € 7.500 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale. Per tali imprese, l'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettera b), è posta a carico dei costi della convenzione di cui all'art. 3, comma 2.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.

Art. 7.

Presentazione delle domande e dei piani di impresa

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa, possono essere presentate a decorrere dalla data indicata nella circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 8, con le modalità, le forme e i termini indicati nella medesima circolare.

3. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, non saranno prese in considerazione.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, comporterà la chiusura anticipata dello sportello. Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli Istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

5. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (20) e all'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (21), è riportato in allegato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

6. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 2910; I.L.P. 2011, pag. 2086.

(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 1215.

Art. 8.

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore, che procede all'istruttoria delle stesse sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'impresa e al piano di impresa;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa;

e) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento, se previsto nel piano di impresa.

2. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 6, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle start up innovative:

a) che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (22) e che, pertanto, rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PON "Ricerca e competitività" 2007-2013, la valutazione di cui al comma 1 tiene conto anche dei "Criteri di selezione delle operazioni" del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza in relazione all'Obiettivo operativo "4.2.1.3: Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione - Azioni integrate per la società dell'informazione".

4. Le domande di agevolazione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono istruite, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o di completamento, in tempo utile perchè possano essere deliberate entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta o di completamento della stessa.

5. Sull'ammissione alle agevolazioni delle imprese che intendono realizzare i programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c), delibera il Comitato tecnico già istituito ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013. Gli oneri di funzionamento del Comitato tecnico gravano sulla convenzione di cui all'art. 3, comma 2.

6. Con la circolare di cui all'art. 5, comma 8, il Ministero fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter di valutazione di cui al presente articolo, ivi inclusa l'indicazione di soglie e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.

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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 468, 1156; I.L.P. 2012, pag. 564.

Art. 9.

Modalità di concessione

ed erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, che ne regolamenta i tempi e le modalità di erogazione.

2. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta del soggetto beneficiario in relazione a titoli di spesa, anche singoli, per un importo almeno pari al 20% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento.

3. In alternativa alle modalità di erogazione indicate al comma 2, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui all'art. 5, comma 3, possono essere erogate, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, soggetto gestore e Associazione bancaria italiana di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti.

4. Relativamente ai costi di esercizio di cui all'art. 5, comma 7, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario, per un importo almeno pari al 20% dell'importo dei predetti costi complessivamente ammesso.

La richiesta di erogazione è accompagnata da rendicontazione, predisposta con modalità e forme indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa.

5. Il soggetto gestore, prima dell'erogazione delle quote di finanziamento agevolato, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 6 mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni.

6. La sospensione dell'erogazione del finanziamento agevolato è altresì disposta nel caso in cui il soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilità del piano. In tal caso, il soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria può dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa, è disposta la revoca parziale delle agevolazioni.

7. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalità, tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 8.

Art. 10.

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento, il soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonchè l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile, anche tenuto conto degli specifici adempimenti richiesti in relazione all'utilizzo delle diverse fonti finanziarie di cui all'art. 13, al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con la circolare del Ministero di cui all'art. 5, comma 8.

3. Il Ministero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di esenzione, presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore e dal Ministero, anche in ottemperanza, relativamente alle imprese beneficiarie di risorse di origine comunitaria, a specifici adempimenti richiesti dalla vigente normativa relativa all'utilizzo dei Fondi strutturali.

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (23).

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto sono trasmessi al sistema permanente di monitoraggio e valutazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, istituito dall'art. 32 del decreto-legge n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2712.

Art. 11.

Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento di esenzione, la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (24), in base ai criteri e alle modalità semplificate di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 26 aprile 2013, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

Art. 12.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start up innovativa;

b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti di cui all'art. 5, comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal soggetto gestore;

c) l'attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

e) relativamente alle start up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano, l'impresa beneficiaria trasferisca l'attività in territori non coperti, in relazione alla tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

f) l'impresa beneficiaria venga sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;

g) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 9, ovvero di cui al comma 6 del medesimo art. 9;

h) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

i) l'impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 10 e

l) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale di cui all'art. 5, comma 8, nonchè nel contratto di finanziamento.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazione a valere sul presente decreto possono essere presentate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, a decorrere dalla data indicata nella circolare di cui all'art. 5, comma 8.

2. Le domande di agevolazione presentate ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013 entro la data di pubblicazione del presente decreto sono valutate dal soggetto gestore sulla base delle disposizioni di cui ai predetti decreti, tenuto conto di quanto previsto al punto 6.6. della circolare del Ministro dello Sviluppo Economico 20 giugno 2013, n. 21303, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 2013, in merito alla concessione delle agevolazioni ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013.

3. Eventuali domande di agevolazione presentate dalle imprese nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e il termine iniziale indicato nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, sono irricevibili.

4. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzate:

a) le disponibilità finanziarie che residuano, alla data di cui al comma 1, dall'attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 a valere sulla dotazione del PON "Ricerca e competitività" 2007-2013, pari a iniziali € 50.000.000, sulle risorse liberate rivenienti dal PON "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006, pari a iniziali € 100.000.000, e sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per la Coesione Territoriale 8 aprile 2013 destinate al finanziamento di progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin off della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;

b) ulteriori € 40.000.000 a valere sulle risorse liberate rivenienti dal suddetto PON "Sviluppo imprenditoriale locale" 2000-2006;

c) risorse, per un importo di € 70.000.000, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

5. In funzione della localizzazione dell'impresa beneficiaria, le risorse disponibili per l'intervento di cui al presente decreto sono utilizzate:

a) in favore di start up innovative ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, relativamente alle risorse liberate di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) in favore di start up innovative ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, relativamente alle risorse del PON Ricerca e competitività 2007-2013 di cui alla lettera a) del comma 4;

c) in favore delle start up innovative ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, relativamente alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per la Coesione Territoriale 8 aprile 2013. In coerenza con quanto previsto dal predetto decreto, una quota pari al 25% di tali risorse è riservata in favore dei soggetti beneficiari i cui piani di impresa sono finalizzati alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le città intelligenti (smart cities), nei settori della mobilità, energia, telecomunicazione, sicurezza e centri per il comando e il controllo;

d) in favore delle start up innovative ubicate nelle rimanenti regioni del territorio nazionale, diverse da quelle di cui alla lettera a), relativamente alle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla lettera c) del comma 4.

6. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono essere individuate ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto, ovvero rimodulate le dotazioni di cui al comma 4 sulla base degli impegni da assumere entro i termini di utilizzo delle medesime risorse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2014

Registrato alla Corte dei conti il 21-10-2014

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3718

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