MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 26 gennaio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015)

 

Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.

IL DIRETTORE GENERALE

per la lotta alla contraffazione

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Deposito telematico

1. Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, può essere effettuato a decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1. Dette modalità possono essere utilizzate anche per le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa e rinnovi dei marchi se presentate precedentemente alla predetta data. Inoltre le citate modalità possono essere utilizzate per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 luglio 2014 che prevedono il pagamento di diritti di deposito nonchè per quelle di cui all'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale medesimo.

2. Il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. I moduli da utilizzare a partire dal 2 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it.

3. Fino all'1 marzo 2015 è possibile effettuare il deposito telematico delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1, mediante collegamento al sito web.telemaco.infocamere.it.

4. A decorrere dal 2 marzo 2015 le domande e le istanze connesse di cui al comma 1, devono essere presentate per via telematica esclusivamente secondo le modalità di cui all'allegato 1.

5. Le istanze connesse alle domande presentate mediante collegamento al sito web.telemaco.infocamere.it dal 2 febbraio 2015 all'1 marzo 2015 devono essere presentate nel medesimo periodo esclusivamente mediante collegamento a detto sito. Non è quindi possibile per dette istanze utilizzare le modalità di cui al comma 1.

6. Le istanze connesse alle domande presentate ai sensi del comma 1 non possono essere trasmesse secondo le modalità di cui al comma 3.

7. L'avvio del deposito telematico secondo le modalità tecniche di cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e delle istanze connesse a dette domande sarà disciplinato con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 2.

Effetti e modalità di effettuazione

del deposito telematico

1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito di cui all'art. 1, comma 2, se eseguito con le modalità tecniche di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Ricevuta di presentazione del deposito

e comunicazione della data di validità del deposito

1. A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite l'applicazione web; detta ricevuta viene rilasciata con le medesime modalità e contenuti disciplinati dal presente decreto anche per le domande di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 luglio 2014. A seguito della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.

Art. 4.

Pagamento dei diritti e delle tasse

1. In relazione ai depositi telematici di cui all'art. 1, c. 1, il pagamento dei relativi diritti e tasse è effettuato secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281, che prevede l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e del modello F24 Enti pubblici. Per i depositi di cui all'art. 1, c. 3, si applicano le previgenti modalità di pagamento fino alla data dell'1 marzo 2015. Per i depositi di cui all'art. 1, c. 7 continuano ad applicarsi le previgenti modalità di pagamento fino alla data indicata nel decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al medesimo art. 1, c. 7.

2. A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei diritti e delle tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale di cui all'art. 1, comma 1, deve essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto al comma 1.

Roma, 26 gennaio 2015

Allegato ...omissis...

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda