MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 27 dicembre 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 56, Suppl. Ord. n. 18, dell'8 marzo 2014)

 

Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Fondo: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7) e successive modificazioni e integrazioni;

b) Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico;

c) Decreto-legge: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (8);

d) Gestore: il soggetto, selezionato con gara pubblica, cui è affidata la gestione del fondo;

e) Comitato di amministrazione del fondo: il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (9) e successive modificazioni e integrazioni;

f) Disposizioni operative del fondo: le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo, adottate dal Comitato di amministrazione del fondo e approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 23 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni;

g) Soggetti beneficiari: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) numero 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonchè i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative del fondo;

h) Imprese sociali: le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 giugno 2012 e nelle disposizioni operative del fondo.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 2028, 2566; I.L.P. 2013, pag. 1052.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2836; I.L.P. 1997, pag. 1948.

Art. 2.

Aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese

e della misura minima dell'accantonamento

1. I criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo, ivi inclusi quelli relativi alle imprese sociali, aggiornati ed adeguati in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio, sono riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

E' conseguentemente abrogato l'allegato 2 al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012.

2. All'articolo 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 26 giugno 2012, il periodo: "A fronte dell'ammissione alla garanzia del fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore al 6% dell'importo garantito dal fondo su ogni operazione finanziaria." è sostituito dal seguente: "A fronte dell'ammissione alla garanzia del fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore all'8% dell'importo garantito dal fondo su ogni operazione finanziaria.".

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, i criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del fondo e la misura minima dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio possono essere adeguati in relazione alle evoluzioni del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio.

Art. 3.

Innalzamento delle percentuali di copertura del fondo

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2., del decreto-legge, al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 26 giugno 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

"c-bis) soggetti beneficiari ubicati in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (10);

c-ter) soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, garantiti a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 luglio 2009.";

b) all'articolo 3, comma 4, le parole "l'anticipazione di crediti verso Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 4," sono soppresse.

Al medesimo comma, è altresì soppressa, dopo le parole "medesimi articoli", la parola "4,";

c) all'articolo 4, commi 1 e 3 e all'articolo 5, commi 1 e 2, le parole "70%" sono sostituite dalle parole "80%".

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2712.

Art. 4.

Ammissibilità delle operazioni finanziarie

alla garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo può essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. Le richieste di garanzia riferite a operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della stessa richiesta di garanzia sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del fondo, salvo che le operazioni stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia del fondo.

Art. 5

Semplificazione delle procedure

e modalità di presentazione delle richieste

1. Al fine di semplificare ulteriormente le procedure e le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di garanzia, il Gestore del fondo, previa informativa al Comitato di amministrazione del fondo e nell'ambito delle attività di manutenzione e adeguamento dell'attuale sistema informativo del fondo, implementa il medesimo sistema con nuove funzionalità che consentano, in particolare:

a) la dematerializzazione dei documenti necessari per la presentazione e gestione delle richieste di escussione della garanzia;

b) un più ampio accesso al medesimo sistema informativo da parte dei soggetti richiedenti per consentire loro di monitorare, in tempo reale, lo stato delle proprie richieste.

2. Gli interventi di adeguamento del sistema informativo del fondo di cui al comma 1 sono realizzati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Trasparenza

1. I soggetti richiedenti la garanzia del fondo sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, i vantaggi in favore dei soggetti beneficiari generati dall'intervento del fondo, sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

2. Nel caso di garanzia diretta, il soggetto finanziatore indica nel modulo di richiesta le condizioni applicate all'impresa in relazione all'operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia, esplicitando il differente trattamento nelle 2 differenti ipotesi di ammissione e di non ammissione dell'operazione all'intervento del fondo, in termini di importo del finanziamento concesso, di tasso di interesse applicato, con separata indicazione della componente di spread e del parametro rispetto al quale esso è applicato, e di importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all'impresa.

3. Nel caso di controgaranzia, il confidi, ovvero altro fondo di garanzia, indica nel modulo di richiesta la misura omnicomprensiva e il corrispondente importo della commissione di garanzia richiesta all'impresa, esplicitando il differente trattamento nelle 2 differenti ipotesi di ammissione e di non ammissione dell'operazione finanziaria all'intervento del fondo.

4. Le richieste di garanzia prive delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono improcedibili e sono respinte d'ufficio dal Gestore del fondo.

5. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del fondo, il Gestore comunica ai soggetti beneficiari, unitamente al positivo esito della richiesta di garanzia, anche le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7

Estensione dell'intervento del fondo

in favore dei professionisti

1. Possono accedere agli interventi del fondo anche i professionisti iscritti agli Ordini professionali e quelli aderenti alle Associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.

2. Ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo, le richieste di garanzia riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono valutate sulla base degli specifici criteri riportati al paragrafo G dell'allegato al presente decreto.

3. Le operazioni finanziarie riferite ai soggetti di cui al comma 1 sono ammesse alla garanzia del fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo, in termini di accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio, non superiore al 5%.

Art. 8.

Norme finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate alle richieste di garanzia presentate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 2, 6 e 7, che, in ragione delle necessarie modifiche da apportare al sistema informativo del fondo, sono applicate a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero.

2. Per quanto non disposto dal presente decreto si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 26 giugno 2012 e dalle disposizioni operative del fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

Registrato alla Corte dei conti il 18-2-2014

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 653

Allegati ...omissis...

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