MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

DECRETO 27 luglio 2021.

(Gazzetta Ufficiale n.233 del 29 settembre 2021)

 

Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta.

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Oggetto e finalità

 

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-bis.

 

Art. 2.

 

Settori ammissibili

1. Ai sensi di quanto stabilito dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono accedere al credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-bis i soggetti, esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

2. Rientrano nei settori di cui al comma 1 le attività economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007:

 

Cod.
ATECO

Descrizione

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività simili

13.91.00

Fabbrica di tessuti a maglia

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.21

Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00

Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01

Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10

Fabbricazione di calzature

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.29.11

Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12

Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

20.42.00

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01

Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.50.50

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.99.20

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

3. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rileva il codice di attività economica comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633. 4. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonchè le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 luglio 2021

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello Sviluppo

Economico e del Ministero delle Politiche Agricole, n. 832

 

 

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